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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21427/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 106 R.G. n. 43937/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati in quanto un più favorevole giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con la recidiva qualificata è vietato dalla legge e comunque il diniego è giustificato da idonea motivazione del giudice dell'appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso H)3/047-2i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 106 R.G. n. 43937/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati in quanto un più favorevole giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con la recidiva qualificata è vietato dalla legge e comunque il diniego è giustificato da idonea motivazione del giudice dell'appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso H)3/047-2i
Sentenza Cassazione n. 21427/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris