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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13530/2026

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Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Titoli unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado delle Marche n. 690/2024, depositata il 22 luglio2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1613/2025Numero sezionale 2670/2026Numero di raccolta generale 13530/2026Data pubblicazione 10/05/20261. – L’Agenzia delle entrate, a seguito di verifica fiscale perl’anno d’imposta 2012, notificava alla contribuente GiorgiaMarinucci, titolare dell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA]” dicommercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi, un processoverbale di constatazione del 20 ottobre 2015, contestandocomponenti positivi non dichiarati.

In sede accertativa l’Ufficio,valorizzando incongruenze contabili e indizi ritenuti sintomatici - tracui differenze negative tra quantità acquistate e cedute in alcunimesi; rimanenze finali di vongole giudicate non coerenti conl’attività dichiarata; ricarico medio ritenuto non congruo rispettoallo studio di settore; spese personali non coerenti col redditodichiarato - determinava i ricavi applicando il ricarico minimodesunto dallo studio di settore 2012 (indice di coerenza indicatocome 13%) e notificava l’avviso di accertamento n.TQY01X102921/2016, rettificando il reddito d’impresa e il volumed’affari IVA.Espletato senza esito favorevole il procedimento di adesione,la contribuente proponeva ricorso.Si costituiva l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.Con sentenza n. 147/2018, la Commissione tributariaprovinciale di Ancona rigettava il ricorso.2. – Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva appello.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche,con sentenza n. 690/2024, accoglieva l’impugnazione.3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.La contribuente si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 1613/2025Numero sezionale 2670/2026Numero di raccolta generale 13530/2026Data pubblicazione 10/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce violazione di legge (art.39, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973; art. 54 d.P.R. n. 633del 1972; artt. 2727, 2729, 2697 c.c.; art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.).

L’Agenzia denuncia che la Corte di giustizia tributariaavrebbe mal governato i presupposti dell’accertamento analiticoinduttivo e la disciplina delle presunzioni semplici qualificate,ritenendo “non qualificate” presunzioni che, secondo l’Ufficio, eranoinvece gravi, precise e concordanti e sufficienti a fondare la rettificaanche in presenza di contabilità formalmente regolare.

L’Ufficiolamenta inoltre che la sentenza abbia valorizzato circostanzeritenute neutre (ristrutturazione del 2013; capacità di spesapersonale) rispetto alla ricostruzione presuntiva, e che non abbiacorrettamente considerato il riparto dell’onere della prova (provacontraria a carico della contribuente, che sarebbe rimastagenerica).

Nella fattispecie in esame è stata evidenziata lasussistenza di incongruenze contabili sia con l’analisi deicarichi/scarichi contabilizzati - con l’emersione di differenzenegative tra quantità acquistate e cedute — sia con la formazionedi rimanenze a fine anno, non compatibili con la tipologia diprodotto commercializzato (altamente deteriorabile), e con lemodalità gestionali dichiarate dalla contribuente (intermediazionecon mero “ribaltamento” degli ordini raccolti dai clienti ai fornitori),nonché un comportamento imprenditoriale antieconomico e nonremunerativo (ricarico medio dichiarato del 4,57%, molto inferioreal valore minimo calcolato dallo studio di settore pari al 13%).

Ciòha consentito l’accesso alla rideterminazione presuntiva delfatturato tramite l’utilizzo di dati dichiarati dalla stessa contribuentee riferibili all’anno d’imposta 2012, a nulla rilevando che la verificasia stata eseguita nel 2015 e che nel 2013 vi fosse stata unaNumero registro generale 1613/2025Numero sezionale 2670/2026Numero di raccolta generale 13530/2026Data pubblicazione 10/05/2026ristrutturazione aziendale.

Pertanto, errato sarebbe ilconvincimento del giudice dell’appello in ordine alla carenza deirequisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzionisemplici che hanno legittimato la ricostruzione.

In meritoall’individuazione del corretto perimetro dell’onere probatorio, laCorte di secondo grado si è sottratta alla valutazione della provacontraria offerta dalla contribuente che, invece, ne è onerata aisensi degli artt. 2727 e ss. e 2697 c.c., comma 2; prova che non èstata fornita essendosi limitata ad opporre genericheargomentazioni legate alla bassa redditività dell'azienda nel periodoesaminato, circostanza inconciliabile con l'entità del volume d'affaridichiarato.1.1. – Il motivo è fondato.In tema di accertamento delle imposte sui redditi di impresa,l'Amministrazione finanziaria, anche in presenza di contabilitàformalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile perl'antieconomicità del comportamento del contribuente, puòdesumere il reddito di quest'ultimo, in via induttiva, ai sensidell'art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base dipresunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti,utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettividichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio dellaspecifica attività svolta, mentre incombe sul contribuente l'onere difornire la prova contraria mediante la dimostrazione dellacorrettezza delle proprie dichiarazioni (Cass. n. 24773/2025).Nel caso di specie, la valutazione compiuta è stata del tuttoincompleta, mancando l'analisi effettiva delle deduzioni prospettatenell'avviso di accertamento, i cui stralci sono stati riportati sotto ilprofilo della specificità nell'ambito del motivo di ricorso (sussistenzadi incongruenze contabili sia con l’analisi dei carichi/scarichiNumero registro generale 1613/2025Numero sezionale 2670/2026Numero di raccolta generale 13530/2026Data pubblicazione 10/05/2026contabilizzati - con l’emersione di differenze negative tra quantitàacquistate e cedute - sia con la formazione di rimanenze a fineanno, non compatibili con la tipologia di prodotto commercializzato,altamente deteriorabile, e con le modalità gestionali dichiarate dallacontribuente, quale l’intermediazione con mero “ribaltamento” degliordini raccolti dai clienti ai fornitori; comportamentoimprenditoriale antieconomico e non remunerativo relativamente alricarico medio dichiarato del 4,57%, molto inferiore al valoreminimo calcolato dallo studio di settore).

Al tempo stesso è statadedotta l'irrilevanza degli elementi valorizzati nella motivazione(ristrutturazione aziendale del 2013, ritenuta irrilevante rispettoall’anno d’imposta 2012; natura meramente corroborante e nondecisiva della capacità di spesa della contribuente).La valutazione complessiva di elementi prospettati dovràquindi nuovamente essere effettuata in sede di merito, tenutoconto che, a fronte d’elementi presuntivi connotati di gravità,precisione e concordanza, spetta al contribuente fornire la provacontraria.

Ne consegue la necessità di cassare la sentenzaimpugnata, con rinvio, per nuovo esame alla luce dei principi soprarichiamati2. – L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimentodel secondo con cui si deduce nullità per violazione degli artt. 115 e116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) perché la Corte digiustizia tributaria non avrebbe valutato correttamente tutte lerisultanze e, soprattutto, avrebbe svolto una valutazione atomisticadegli indizi, senza una valutazione complessiva e di sintesi delquadro presuntivo, in contrasto con i principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità.3. – La sentenza impugnata va cassata in relazione al primomotivo di ricorso, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria diNumero registro generale 1613/2025Numero sezionale 2670/2026Numero di raccolta generale 13530/2026Data pubblicazione 10/05/2026secondo grado competente anche per la liquidazione delle spese dilegittimità.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 24 marzo 2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Titoli unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado delle Marche n. 690/2024, depositata il 22 luglio2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1613/2025Numero sezionale 2670/2026Numero di raccolta generale 13530/2026Data pubblicazione 10/05/20261. – L’Agenzia delle entrate, a seguito di verifica fiscale perl’anno d’imposta 2012, notificava alla contribuente GiorgiaMarinucci, titolare dell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA]” dicommercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi, un processoverbale di constatazione del 20 ottobre 2015, contestandocomponenti positivi non dichiarati. In sede accertativa l’Ufficio,valorizzando incongruenze contabili e indizi ritenuti sintomatici - tracui differenze negative tra quantità acquistate e cedute in alcunimesi; rimanenze finali di vongole giudicate non coerenti conl’attività dichiarata; ricarico medio ritenuto non congruo rispettoallo studio di settore; spese personali non coerenti col redditodichiarato - determinava i ricavi applicando il ricarico minimodesunto dallo studio di settore 2012 (indice di coerenza indicatocome 13%) e notificava l’avviso di accertamento n.TQY01X102921/2016, rettificando il reddito d’impresa e il volumed’affari IVA.Espletato senza esito favorevole il procedimento di adesione,la contribuente proponeva ricorso.Si costituiva l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.Con sentenza n. 147/2018, la Commissione tributariaprovinciale di Ancona rigettava il ricorso.2. – Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva appello.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche,con sentenza n. 690/2024, accoglieva l’impugnazione.3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.La contribuente si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 1613/2025Numero sezionale 2670/2026Numero di raccolta generale 13530/2026Data pubblicazione 10/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce violazione di legge (art.39, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973; art. 54 d.P.R. n. 633del 1972; artt. 2727, 2729, 2697 c.c.; art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.). L’Agenzia denuncia che la Corte di giustizia tributariaavrebbe mal governato i presupposti dell’accertamento analiticoinduttivo e la disciplina delle presunzioni semplici qualificate,ritenendo “non qualificate” presunzioni che, secondo l’Ufficio, eranoinvece gravi, precise e concordanti e sufficienti a fondare la rettificaanche in presenza di contabilità formalmente regolare. L’Ufficiolamenta inoltre che la sentenza abbia valorizzato circostanzeritenute neutre (ristrutturazione del 2013; capacità di spesapersonale) rispetto alla ricostruzione presuntiva, e che non abbiacorrettamente considerato il riparto dell’onere della prova (provacontraria a carico della contribuente, che sarebbe rimastagenerica). Nella fattispecie in esame è stata evidenziata lasussistenza di incongruenze contabili sia con l’analisi deicarichi/scarichi contabilizzati - con l’emersione di differenzenegative tra quantità acquistate e cedute — sia con la formazionedi rimanenze a fine anno, non compatibili con la tipologia diprodotto commercializzato (altamente deteriorabile), e con lemodalità gestionali dichiarate dalla contribuente (intermediazionecon mero “ribaltamento” degli ordini raccolti dai clienti ai fornitori),nonché un comportamento imprenditoriale antieconomico e nonremunerativo (ricarico medio dichiarato del 4,57%, molto inferioreal valore minimo calcolato dallo studio di settore pari al 13%). Ciòha consentito l’accesso alla rideterminazione presuntiva delfatturato tramite l’utilizzo di dati dichiarati dalla stessa contribuentee riferibili all’anno d’imposta 2012, a nulla rilevando che la verificasia stata eseguita nel 2015 e che nel 2013 vi fosse stata unaNumero registro generale 1613/2025Numero sezionale 2670/2026Numero di raccolta generale 13530/2026Data pubblicazione 10/05/2026ristrutturazione aziendale. Pertanto, errato sarebbe ilconvincimento del giudice dell’appello in ordine alla carenza deirequisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzionisemplici che hanno legittimato la ricostruzione. In meritoall’individuazione del corretto perimetro dell’onere probatorio, laCorte di secondo grado si è sottratta alla valutazione della provacontraria offerta dalla contribuente che, invece, ne è onerata aisensi degli artt. 2727 e ss. e 2697 c.c., comma 2; prova che non èstata fornita essendosi limitata ad opporre genericheargomentazioni legate alla bassa redditività dell'azienda nel periodoesaminato, circostanza inconciliabile con l'entità del volume d'affaridichiarato.1.1. – Il motivo è fondato.In tema di accertamento delle imposte sui redditi di impresa,l'Amministrazione finanziaria, anche in presenza di contabilitàformalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile perl'antieconomicità del comportamento del contribuente, puòdesumere il reddito di quest'ultimo, in via induttiva, ai sensidell'art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base dipresunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti,utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettividichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio dellaspecifica attività svolta, mentre incombe sul contribuente l'onere difornire la prova contraria mediante la dimostrazione dellacorrettezza delle proprie dichiarazioni (Cass. n. 24773/2025).Nel caso di specie, la valutazione compiuta è stata del tuttoincompleta, mancando l'analisi effettiva delle deduzioni prospettatenell'avviso di accertamento, i cui stralci sono stati riportati sotto ilprofilo della specificità nell'ambito del motivo di ricorso (sussistenzadi incongruenze contabili sia con l’analisi dei carichi/scarichiNumero registro generale 1613/2025Numero sezionale 2670/2026Numero di raccolta generale 13530/2026Data pubblicazione 10/05/2026contabilizzati - con l’emersione di differenze negative tra quantitàacquistate e cedute - sia con la formazione di rimanenze a fineanno, non compatibili con la tipologia di prodotto commercializzato,altamente deteriorabile, e con le modalità gestionali dichiarate dallacontribuente, quale l’intermediazione con mero “ribaltamento” degliordini raccolti dai clienti ai fornitori; comportamentoimprenditoriale antieconomico e non remunerativo relativamente alricarico medio dichiarato del 4,57%, molto inferiore al valoreminimo calcolato dallo studio di settore). Al tempo stesso è statadedotta l'irrilevanza degli elementi valorizzati nella motivazione(ristrutturazione aziendale del 2013, ritenuta irrilevante rispettoall’anno d’imposta 2012; natura meramente corroborante e nondecisiva della capacità di spesa della contribuente).La valutazione complessiva di elementi prospettati dovràquindi nuovamente essere effettuata in sede di merito, tenutoconto che, a fronte d’elementi presuntivi connotati di gravità,precisione e concordanza, spetta al contribuente fornire la provacontraria. Ne consegue la necessità di cassare la sentenzaimpugnata, con rinvio, per nuovo esame alla luce dei principi soprarichiamati2. – L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimentodel secondo con cui si deduce nullità per violazione degli artt. 115 e116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) perché la Corte digiustizia tributaria non avrebbe valutato correttamente tutte lerisultanze e, soprattutto, avrebbe svolto una valutazione atomisticadegli indizi, senza una valutazione complessiva e di sintesi delquadro presuntivo, in contrasto con i principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità.3. – La sentenza impugnata va cassata in relazione al primomotivo di ricorso, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria diNumero registro generale 1613/2025Numero sezionale 2670/2026Numero di raccolta generale 13530/2026Data pubblicazione 10/05/2026secondo grado competente anche per la liquidazione delle spese dilegittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 24 marzo 2026.La PresidenteTania Hmeljak
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