CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 ottobre 2023
Cassazione n. 46707/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 5/05/2022, con cui è stata confermata la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Ragusa che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia, in ordine ai reati di estorsione (capi A, con esclusione dell'aggravante di cui al comma 2, e C della rubrica) e di ricettazione (capo B della rubrica). Esclusa la recidiva contestata. Vengono articolati cinque motivi, con i quali si deduce: 1. Erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo A) della rubrica. Si lamenta che il giudice del merito abbia fondato il convincimento della responsabilità dell'imputato sulla base degli stessi atti di indagine svolti nei confronti dell'altro imputato, [OSCURATO:PERSONA], che pure avevano portato alla sua assoluzione in ragione del ruolo di mero intermediario svolto su sollecitazione della persona offesa. Anche la Corte d'appello, al pari del Giudice dell'udienza preliminare, aveva inopinatamente diversificato le posizioni tra i due imputati, nonostante emergesse con chiarezza dai dialoghi intercettati che fossero state le persone offese, in alcun modo coartate, a servirsi dei due imputati, entrambi cacciatori, affinché provassero a recuperare i cani sottratti da terzi dietro spontanee dazioni di denaro ai possessori. Non vi era, poi, alcuna prova che l'imputato avesse avanzato richiesta di denaro per sé o per altri e, tantomeno, che avesse la disponibilità dei cani, per come confermato dal fatto che il sequestro eseguito nei suoi confronti e di altri soggetti, aveva portato al rinvenimento di cani differenti da quelli sottratti. Peraltro, le stesse dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] consentivano di ricostruire diversamente la vicenda con riferimento alla causale della richiesta di ulteriori euro 300,00 che l'imputato avrebbe, tramite l'Arrabito, avanzato al Fazi, da ricondursi, anziché al prezzo per la restituzione dei cani al medesimo rubati (avendo questi a quel momento già recuperato il proprio animale), all'acquisto di un altro cane cui si era mostrato interessato il fratello. Si trattava di aspetti che la Corte d'appello aveva pretermesso, ovvero risolto con motivazione illogica, facendo riferimento, in punto di verifica della condizione di soggezione e coazione psicologica della persona offesa, ad una pretesa massima di esperienza priva della necessaria plausibilità (si era tratto lo stato di soggezione dall'insistenza manifestata dalla persona offesa nel richiedere la restituzione degli animali); 2. Vizio di motivazione relativamente alla mancata riqualificazione dell'estorsione di cui al capo A) nel delitto di truffa. La censura muove dal rilievo contenuto nel motivo precedente a proposito della tenuta logica della «massima di esperienza», a cui la Corte di appello aveva fatto riferimento per asseverare l'esistenza di una condizione di soggezione e coazione psicologica della persona offesa e, dunque, la riconducibilità del fatto nell'alveo estorsivo. 3. Erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo B). Si contesta - mediante il riferimento ad evidenze probatorie - la conclusione raggiunta dalla Corte di merito, in forza del contenuto di un'intercettazione, che l'imputato avesse la disponibilità dei cani di provenienza furtiva. Si aggiunge anche un profilo di contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, per un verso, aveva escluso che i cani fossero stati nella disponibilità di colui che provvide materialmente alla loro restituzione (assolto anche dal delitto di ricettazione) e, per altro, ritenuti nella disponibilità dell'imputato che mai li aveva tenuti. Meramente assertiva era poi l'affermazione che il ricorrente sapesse dove si trovassero i cani ed avesse il pieno potere di recuperarli per restituirli alle persone offese in cambio del denaro pattuito. 4. Mancata declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione alla data della pronuncia della sentenza impugnata. 5. Erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo C) della rubrica. Si lamenta che la Corte d'appello, pur riconoscendo che sia stata la persona offesa a rivolgersi all'imputato affinché acquisisse informazioni sugli autori del furto, ne aveva escluso rilievo ai fini estorsivi attraverso un'affermazione tautologica priva dei necessari riferimenti probatori. E tanto in assenza di qualsiasi minaccia. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria-memoria del 2/10/2023, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente all'eccezione di prescrizione del delitto di ricettazione svolta al quarto motivo. È, invece, inammissibile nel resto. 1. Il primo motivo in punto di sussistenza del delitto estorsivo di cui al capo A) risulta reiterativo del motivo di appello e, attraverso la denuncia del vizio di motivazione, tende invece ad una rilettura delle fonti di prova non consentita in questa sede. In punto di fatto i giudici di merito hanno accertato che [OSCURATO:PERSONA] ha versato al ricorrente la complessiva somma di euro 900,00 per la restituzione di sette cani da caccia rubati il 28 gennaio 2010; precisamente il 30 gennaio 2010 il Fazzi ha consegnato all'Arrabito la somma di euro 600,00„ somma da costui successivamente consegnata all'imputato il quale, in conseguenza di ciò, restituiva tre dei cani sottratti; il 12 febbraio 2010 il Fazzi ha consegnato l'ulteriore somma di euro 300,00 all'Arrabito da costui consegnata al ricorrente alla presenza del Fazi nel corso di un incontro avvenuto per ottenere la restituzione degli altri quattro cani rubati, restituzione che, tuttavia, non avveniva. La circostanza, dedotta nel ricorso, che la seconda tranche della somma consegnata dal Fazzi fosse lecita in quanto destinata all'acquisto di un cane di razza beagle estraneo a quelli rubati (pag. 4 del ricorso) è smentita dalla sentenza di primo grado, in cui si precisa che alla base della dazione vi fossero gli interessi convergenti sia dell'Arrabito che agiva per ottenere la restituzione di uno dei sette cani sottratti all'Alescio (indicato come il proprietario del terreno ove erano custoditi tutti i cani rubati), sia del fratello del Fazi interessato all'acquisto del rimanente compendio rubato. Tanto si è ricavato dalle dichiarazioni del Fazzi, del coimputato prosciolto [OSCURATO:PERSONA], dal contenuto di diverse intercettazioni e dagli esiti delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria anche mediante servizi di osservazione, a cui la sentenza impugnata fa complessivamente riferimento richiamando quella del Giudice dell'udienza preliminare che ha operato una puntuale ricognizione di tutte le fonti di prova acquisite nel corso del procedimento (vedi pagg. 4-7). La diversificazione delle posizioni dell'Arrabito e dell'imputato rispetta i criteri dettati in materia dalla Corte di legittimità e rinviene congrua motivazione, essendosi precisato come il ricorrente conducesse le trattative nell'interesse dei ladri e per lucrare egli stesso una somma di denaro, per come ricavato dal contenuto di un'intercettazione (prog. n. 501 del 15/02/2010, vedi pag. 6 della sentenza impugnata) con cui la difesa non si confronta specificamente, contrapponendo invece un'interpretazione alternativa del significato delle altre intercettazioni, pur citate dal giudice del merito, non consentita in questa sede e non affatto distoniche rispetto alle conclusioni complessivamente raggiunte in punto di affermazione di responsabilità. La circostanza poi che all'esito della perquisizione operata nei confronti dell'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] non siano stati rinvenuti i cani facenti parte del compendio rubato non inficia le conclusioni raggiunte dai giudici di merito, sia perché allo stesso è stato attribuito il ruolo di intermediario con gli autori del furto sia perché dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che sia stato lo stesso imputato - ben prima di subire la perquisizione - ad avere riferito al Fazzi che, al momento di recuperare i restanti animali, aveva ivi trovato i Carabinieri intenti ad effettuare una perquisizione e gli stessi avevano poi tratto in arresto i soggetti che detenevano i restanti cani rubati (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza id primo grado in cui si fa riferimento alla denuncia del Fazzi del 15/02/2010 e alla successiva integrazione del 18/02/2010, nonché pag. 7 ove si richiama la trascrizione della registrazione dell'incontro tra le parti in cui la persona offesa reclama la restituzione di quanto successivamente pagato). In punto di diritto, poi, non possono essere accolte le obiezioni di non configurabilità del delitto di estorsione per l'assenza di minaccia. Secondo l'insegnamento della Corte di legittimità integra il delitto di estorsione il fatto di colui che chiede e ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo dell'attività di intermediazione posta in essere per la restituzione del bene sottratto, in quanto la vittima subisce gli effetti di una minaccia implicita, e cioè quella della mancata restituzione del bene, in mancanza del versamento della richiesta di denaro a compenso dell'attività di intermediazione svolta (Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Piazza, Rv. 254501 - 01; Sez. 2, n. 4565 del 02/12/2004, dep. 2005, Marrandino, Rv. 230908 -01). Di conseguenza, il lamentato vizio di motivazione in relazione all'esistenza di una situazione di costrizione che avrebbe determinato l'offeso alle dazioni - che la Corte di merito ricava anche dall'insistenza delle pretese rivolte dalla persona offesa a cagione dello stato notoriamente affettivo che lega i proprietari ai loro animali - non assume alcun rilievo, soprattutto se si considera che la Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui sussiste il reato di estorsione anche nel caso in cui è lo stesso derubato a offrire, di propria iniziativa, una somma all'autore del furto per ottenere la restituzione dell'oggetto sottratto, dal momento che tale comportamento è determinato dalla minaccia implicita della perdita definitiva del bene. (Sez. 6, n. 51949 del 20/09/2018, Rodolfi, Rv. 274508 - 01. Conf. Sez. 2, n. 9788 del 16/06/1986, Gatti, Rv. 173800 e Sez. 6, n. 11713 del 30/03/1990, Brugnara, Rv. 185152). 2. Il secondo motivo in punto di corretta qualificazione giuridica del fatto estorsivo di cui al capo A) della rubrica è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, incentra tutta la censura sul profilo relativo all'assenza di una posizione di squilibrio esistente tra le parti, situazione che, al contrario, risulta smentita con decisa motivazione dalla sentenza impugnata. Per ricondursi un fatto nell'alveo della truffa e non in quello dell'estorsione occorre - e di ciò la Corte di merito dà espressamente atto (vedi pag. 8) - occorre che il male minacciato non sia reale e concreto. Il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 - 01). 3-4. Fondata è l'eccezione di prescrizione del delitto di ricettazione in data antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata (del 05/05/2022). Il reato risulta consumato «in Ragusa e provincia in epoca prossima e successiva al 28 gennaio 2010». Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che l'imputato, pochi giorni dopo il furto dei cani (avvenuto il 28 gennaio 2010), si era offerto di intercedere, dietro il pagamento di una somma di denaro, affinché le persone offese potessero ottenere la restituzione degli animali. La consumazione della ricettazione - che è delitto istantaneo - può dunque farsi risalire non oltre i primi giorni di febbraio. La sentenza di primo grado, nel condannare l'imputato, ha espressamente escluso la recidiva reiterata e specifica, per come si ricava dalla relativa motivazione e dalla puntuale indicazione nel dispositivo (vedi pag. 11). Nel corso del giudizio di primo grado, svoltosi in udienza preliminare essendosi proceduto con il rito abbreviato, risultano le seguenti sospensioni: 7/10/2015- 2/12/2015 (rinvio per astensione avvocati); 2/12/2015-2/03/2016 (rinvio per astensione avvocati); 2/03/2016-20/04/2016 (rinvio chiesto dalla difesa); 20/04/2016-15/06/2016 (rinvio chiesto dalla difesa); 9/11/2016-1/02/2017 (rinvio chiesto dalla difesa); 04/04/2018-17/10/2018 (rinvio chiesto dalla difesa); (totale anni 1 mesi 5 e giorni 10). Non possono, invece, considerarsi utili ai fini della sospensione dei termini di prescrizione: il rinvio dal 1/02/2017 al 17/05/2017 dovuto alla circostanza che l'imputato si trovasse per un periodo detenuto all'estero (Sez. 2, n. 4184 del 2/12/2021, dep. 2022, Cammarata, Rv. 282688); il rinvio disposto dal 15/06/2016 al 9/11/2016 essendo stata adottata all'udienza ordinanza di rigetto della richiesta di abbreviato condizionato ed ammissione dell'imputato al rito abbreviato c.d. secco; il rinvio alla nuova udienza del 9/11/2016 fu dovuto allo stralcio per il rinvio a giudizio del coimputato; il rinvio dal 06/03/2019 al 2/10/2019 per acquisire la sentenza nelle more emessa dal Tribunale di Ragusa nei confronti del coimputato. Sebbene il rinvio sia stato chiesto dalla difesa, questo si deve al fatto - per come precisato a verbale e fatto presente da entrambe le parti - che le motivazioni della sentenza del coimputato non erano ancora state depositate. Pertanto, non si tratta di un differimento volto a consentire al difensore lo svolgimento di un'attività che poteva già compiere, ma necessitato dalla mancanza del provvedimento che lo stesso giudice, compulsato dalle parti, aveva ritenuto necessario acquisire. Di conseguenza, aggiungendosi al termine massimo di prescrizione stabilito dagli artt. 157 e 161 cod. pen. per il delitto di ricettazione (anni 10) quello di sospensione, il reato era già prescritto nelle more della fissazione del processo di appello (che avendo subito rinvii d'ufficio non annovera sospensioni della prescrizione). L'esistenza di una doppia conforme in punto di affermazione di responsabilità esclude una pronuncia di proscioglimento dell'imputato con una formula più favorevole ai sensi dell'art. 129 cod. proc. peri. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione perché estinto per prescrizione, eliminandosi, per l'effetto, la relativa pena inflitta dal giudice del merito in continuazione che, considerandosi la diminuzione apportata per la scelta del rito abbreviato, è pari a mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 67,00 di multa. 5. L'ultimo motivo in ordine alla sussistenza del reato estorsivo di cui al capo C) incorre negli stessi profili di inammissibilità rilevati a proposito delle censure in punto di qualificazione giuridica spese dal ricorrente a proposito della prima estorsione. Nel caso in esame, il giudice del merito ha altresì evidenziato come fosse lo stesso imputato a negoziare con la persona offesa le condizioni della restituzione del compendio rubato, con la conseguenza che non affatto illogico è l'averne ricavato non solo un indice probante della compartecipazione (a prescindere che l'imputato fosse o meno l'autore del furto della vettura - ma anche un elemento di consapevolezza nello sfruttare lo stato di soggezione in cui si trova la vittima a seguito del reato perpetrato ai suoi danni. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione, ed