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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 ottobre 2024

Cassazione n. 31081/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8880/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati “ex lege” presso l ’indirizz o di posta elettronica del proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] , pec: [OSCURATO:EMAIL], che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio p. t., rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) “ope legis”, con domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6403/2024depositata il 11/10/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8880/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati “ex lege” presso l ’indirizz o di posta elettronica del proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] , pec: [OSCURATO:EMAIL], che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio p. t., rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) “ope legis”, con domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6403/2024depositata il 11/10/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso
Decreto Cassazione n. 31081/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris