CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 23284/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ia sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli il 9 gennaio 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Napoli il 17 febbraio 2023, confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina aggravata e lesioni personali contestati ai capi 1 e 2 della rubrica e rideterminando la pena come concordata dalle parti. Ricorre l'imputato deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 628 cod.pen. piuttosto che come furto con strappo. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2 , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01) Nel caso in esamela condotta è stata correttamente qualificata come rapina in quanto, dalla lettura del capo d'imputazione. emerge che la violenza è stata esercitata direttamente sulla persona offesa che è stata spinta da dietro e scaraventata per terra dai rapinatori prima di impossessarsi del telefonino . Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 23 maggio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ellegrino ik•el, .8. • t04. j 1.4 141j t>iì 10 GIU 2024 SECONDA SEZION