CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 14386/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso è inammissibile per genericità, riproponendo la tesi dell'appello e senza confrontarsi con la sentenza impugnata che ha rilevato che la prova dell'istituzione delle scritture contabili si fonda sulle dichiarazioni dell'imputato. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha in sostanza dichiarato inammissibile l'appello per genericità; tale punto della sentenza non è stato specificamente impugnato. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in faVore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il C fiere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ctirqc ERIA oggi, 1 3 [OSCURATO:PERSONA]