CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 luglio 2026
Cassazione n. 23481/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. COOP. AGRICOLA, in persona del legale2735 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 212/2023 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 17/04/2023 R.G.N. 313/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14981/2023Numero sezionale 2735/2026Data pubblicazione 18/07/20261. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 114/2014,accolse parzialmente l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]Italia soc. coop. agr. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendol’importo riconosciuto al dirigente in primo grado, pari a euro533.242,00 mediante esclusione di una posta di circa euro108.000,00 oltre accessori; confermò il rigetto della domandariconvenzionale azionata dalla società per ottenere la condannadel Luzzini al pagamento di euro 14.000.000,00; rigettò anchel’appello incidentale del lavoratore avente ad oggetto laliquidazione delle spese del primo grado.In detta sentenza, la Corte territoriale stabilì la compensazionedelle spese del doppio grado in misura di un quinto e condannòla società alla rifusione al Luzzini dei residui quattro quinti.2. Questi ha interposto ricorso per cassazione avverso talesentenza con dieci motivi.Con sentenza n. 24269/2016, questa Corte ha respinto i primitre motivi di ricorso, ha accolto il quarto e il quinto e hadichiarato assorbiti i restanti.Ha così motivato: «Il quarto (violazione e falsa applicazionedell'art. 4, primo comma I. 247/2012, per erroneadeterminazione del valore della controversia per la liquidazionedelle spese di giudizio, ossia del decisum) e il quinto motivo(omesso esame dell'entità dell'appello principale, relativo alladomanda risarcitoria di C 14.000.000,00 quale fatto decisivo)possono essere congiuntamente esaminati, per ragioni di strettaconnessione. […] essi sono fondati. Ed infatti, la Corteterritoriale ha determinato la somma attribuita al lavoratorevittorioso, applicando i principi di diritto enunciati in caso diaccoglimento parziale di quanto richiesto nell'atto introduttivodel giudizio correttamente in base al decisum e non alNumero registro generale 14981/2023disputandum (…), senza tuttavia tenere conto, ai fini dellaN umero sezionale 2735/2026Numero di raccolta generale 23481/2026determinazione del valore della controversia, di quello dellaData pubblicazione 18/07/2026domanda riconvenzionale della società datrice rigettata e inordine alla quale pure il lavoratore è risultato vittorioso […].Dalle superiori argomentazioni discende coerente l'accoglimentodei due mezzi congiuntamente scrutinati, assorbente l'esamedegli altri residui (relativi ad una liquidazione delle speseprocessuali secondo un regolamento congruente con l'esitocomplessivo della lite), con la cassazione della sentenzaimpugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche perla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corted'appello di Bologna in diversa composizione».3. In seguito a riassunzione operata dal Luzzini, la Corte diAppello di Bologna, quale giudice del rinvio, ha dichiarato estintoil giudizio per tardività, con pronuncia confermata da questaCorte con sentenza n. 4872/2020.4. Successivamente il Luzzini ha nuovamente adito il [OSCURATO:PERSONA] per chiedere che, in riforma della sentenza n.114/2014 della locale corte territoriale, condannasse ConserveItalia soc. coop. agr. alla rifusione delle spese dei giudizipregressi sulla base delle statuizioni contenute nella sentenzan. 24269/2016 di questa Corte.5. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso perinapplicabilità dell’art. 393 c.p.c., con pronuncia confermatadalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 212/2023.6. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso MarcoLuzzini con due motivi; ha resistito con controricorso l’intimatasocietà.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.Numero registro generale 14981/2023Numero sezionale 2735/2026Numero di raccolta generale 23481/2026Data pubblicazione 18/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come diseguito:il primo denuncia: «art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsaapplicazione dell’art. 393 (seconda parte) c.p.c. e art. 12preleggi»; si critica la sentenza impugnata per aver ritenutoinapplicabile alla controversia l’art. 393 c.p.c.;il secondo motivo deduce: «art. 360, n. 3, c.p.c., per falsa ederronea applicazione dell’art. 310, comma 4, c.p.c. in relazionealla ritenuta applicazione all’art. 393 e violazione dell’art. 310,comma 2, c.p.c.»; da un canto si eccepisce che la domandaprincipale avente ad oggetto il licenziamento non erariproponibile perché coperta da giudicato e, d’altro canto, sicontesta il richiamo operato dalla sentenza impugnata all’art.310 c.p.c., secondo cui «le spese del processo estinto stanno acarico delle parti che le hanno anticipate».2. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamenteper connessione, è infondato.Ai sensi dell’art. 393 c.p.c., la mancata o intempestivariassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio determinal'estinzione dell'intero processo, nel senso che questa travolgele pronunzie emanate nel corso di esso, con conseguentecaducazione di tutte le attività espletate (cfr. Cass. n.13974/2014; Cass. n. 8891/2020).La disciplina risponde ad una valutazione negativa dellegislatore in ordine al disinteresse delle parti alla prosecuzionedel procedimento (Cass. n. 6188/2014; Cass. n. 8891/2020).Le uniche sentenze di merito che possono sopravvivereall'estinzione del giudizio conseguente alla mancatariassunzione dopo una cassazione con rinvio della sentenzaNumero registro generale 14981/2023Numero sezionale 2735/2026d'appello sono quelle già coperte da giudicato, in quanNtuom erno odi nra ccolta generale 23481/2026Data pubblicazione 18/07/2026investite da appello o ricorso per Cassazione, in base ai principidella formazione progressiva del giudicato (v., da ultimo, Cass.n. 26970/2023, con la giurisprudenza ivi richiamata).Si è precisato che l’estinzione non può toccare le statuizioni dimerito su cui, nel corso del procedimento ormai estinto, si siaformato il giudicato, e cioè, oltre alle sentenze di merito nondefinitive che non abbiano formato oggetto di impugnazione (oi cui motivi di impugnazione siano stati rigettati), anche quelledefinitive ma passate solo parzialmente in giudicato, per esserestati accolti i motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capidella sentenza, in virtù, appunto, del principio della formazioneprogressiva del giudicato (v. Cass. n. 13974/2014; Cass. n.6712/2001, Cass. n. 11296/1994).Ove non sia precluso dal giudicato, l’ultima parte del comma 1dell’art. 393 c.p.c. consente un «nuovo processo che siainstaurato con la riproposizione della domanda»; solo in talecaso la «sentenza della Corte di Cassazione conserva il suoeffetto vincolante».Tuttavia, deve trattarsi di «riproposizione» della originariadomanda, ove non preclusa da un intervenuto giudicato,afferente evidentemente al merito della pretesa, rispetto alquale possa operare il principio di diritto affermato dalladecisione rescindente.Nella specie non vi è stata riproposizione della originariadomanda, bensì pretesa di riliquidare le spese del pregressogiudizio oramai estinto, con aggiramento della tardivariassunzione, mentre la pronuncia cassatoria aveva rinviato nonaffermando un principio di diritto vincolante per il rapportosostanziale, bensì solo per provvedere ad una nuova regolazionedelle spese di quel processo.Numero registro generale 14981/2023Per quel processo estinto opera, quindi, la regola dell’art. 310N, umero sezionale 2735/2026Numero di raccolta generale 23481/2026ultimo comma, c.p.c., secondo la quale tutteData pubblicazione 18/07/2026le spese processuali restano a carico delle parti che le hannoanticipate (Cass. n. 1368/1985).3. Pertanto, il ricorso deve essere respinto, con spese cheseguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il soccombente alpagamento delle spese liquidate in euro 8.000,00, oltre euro200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso speseforfettario nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 3 giugno 2026.La PresidenteDott.ssa Carla PonterioNumero registro generale 14981/2023Numero sezionale 2735/2026Numero di raccolta generale 23481/2026Data pubblicazione 18/07/2026