CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05359/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ura alle liti in c alce al ricorso e dall’[OSCURATO:PERSONA] per procura alle liti allegata all’atto di costituzione dell’1. 3. 2018, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimoin Roma, via Premuda n. 2. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], MontecchiariEura, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Intimati avverso la sentenza n.659 della Corte di appello di Ancona , depositata il 30. 5. 2016. Viste le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimentodel terzo motivo di ricorso ed il rigetto dei primi due, assorbito il quinto. R.G. N. 20343/2017.Udita la relazione della causa svolta dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 3. 2. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 659 del 30. 5. 2016 della Corte di appello di Ancona, che, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , lo aveva condannato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali proprietari di un fabbricatolimitrofo all’edificio condominiale degli attori, a demolire l’ascensore da essi costruito sul cortile di loro proprietà,su cui si affacciavano le finestre degli appartamenti delle controparti. [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA] , ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso ed il rigetto dei primi due, assorbito il quinto. Il ricorrente ha depositato memoria. La causa, trattata alla pubblica udienza del 4. 7. 2002, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza interlocutoria n. 24528 del 9. 8. 2022 e, successivamente, avviata alla decisione in adunanza camerale non partecipata. Con l’ordinanza interlocutoria sopra menzionata la Corte ha ordinato, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui il ricorso non era stato rivolto, rilevando che tali parti erano contraddittori necessari nel giudizio, essendo stati convenuti dagli originari attori [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di comproprietari dell’immobile limitrofo di cui era stata chiesta la demolizione dell’ascensore. La Corte a tal fine ha osservato che tali soggetti, che avevano partecipato ai giudizi di merito, dovevano considerarsi parti necessarie del giudizio, atteso che la domanda contro di loro proposta aveva ad oggetto la demolizione di un manufatto di cui sono comproprietari, richiamando sul punto R.G. N. 20343/2017.il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2634 del 2021; Cass. n. 23564 del 2019; Cass. n. 1158 del 1999 ). L’ordinanza ha dato termine di 60 giorni dalla sua comunicazione per l’adempimento disposto e altresì segnalato che, essendo trascorso più di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, a mente dell’art. 330, comma 3, cod. proc. civ., l’atto di integrazione dovrà essere notificato personalmente alle predette parti ( Cass. n. 22341 del 2017; Cass. n. 17416 del 2010 ). A seguito di tale ordinanza interlocutoria, comunicat a al procuratore del ricorrente il 9. 8. 2022, la parte ha depositato attestazioni anagrafiche dell’intervenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ed atto di integrazione del contraddittorio rivolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali successori di [OSCURATO:PERSONA], e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali successori di [OSCURATO:PERSONA]. Dall’esame di tale atto non risulta tuttavia la compiu ta notifica dello stesso a [OSCURATO:PERSONA], a cui l’atto risulta soltanto inviato per la notifica, a mente dell’art. 142 cod. proc. civ., all’Ambasciata italiana di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], ove la parte risulta risedere, mentre non è stata prodotta alcuna attestazione di avvenuta consegnadel plico alla destinataria. Alla luce di tale considerazione, mancando in atti la prova della avvenuta notifica dell’atto a tutti i litisconsorti necessari, in assenzadi altre iniziative della parteonerata, deve ritenersi che l’ordine di integrazione del contraddittorio non sia stato adempiuto. Ne consegue che il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 307, ultimo comma, cod. proc. civ. Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo le parti a cui è stato notificato il ricorso svolto attività difensiva. Nulla inoltre si dispone in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, tenuto conto che la declaratoria di estinzionedel giudiz io di impugnazione per inattività delle parti non rientra tra i casi previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, per l’adozione di tale pronuncia e che tale disposizione, essendo latosensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione ( Cass. n. 25485 del 2018 ; Cass. n. 23175 del 2015). R.G. N. 20343/2017. P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio