CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 10605/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2021 del GIP TRIBUNALE di ANCONA‹eletereravise-a44e-pagi;- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sono state applicata a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di furto pluriaggravato anche dalla recidiva reiterata specifica, di cui al capo a) della rubrica, e a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di furto pluriaggravato di cui ai capi a), b) e c), della rubrica, le pena concordate con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i menzionati imputati, per il tramite dei loro difensori, lamentando, ciascuno con un solo motivo, il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione: in riferimento alla mancata esclusione della recidiva, quanto a Faccilongo; in riferimento alla concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti, quanto ad Amorico, ancorché questi versasse nella medesima situazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che si era visto riconoscere le stesse circostanze in regime di prevalenza; - che i ricorsi sono inammissibili, perché la pena applicata gli imputati non è illegale: quella applicata a Faccilongo, in particolare, è stata determinata in relazione alla pena base - poste in equivalenza le circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva e con le ulteriori aggravanti - nel rispetto del limite edittale stabilito per il delitto di cui all'art. 624 e 625, comma 3, cod. pen. (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326); quella applicata ad Amorico è stata parimenti legittimamente determinata, avuto riguardo, oltretutto ai pacifico principio di diritto secondo il quale la concessione delle circostanze attenuanti generiche e rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale può prendere in esame oltre che gli elementi indicati nell'ad 133 cod. pen., ogni altro elemento che possa in concreto essere idoneo a giustificare una mitigazione della pena, di modo che, trattandosi di valutazione discrezionale strettamente personale del reo, ben può persino il giudice negare il beneficio ad altro coimputato, senza con ciò determinare una disparità di trattamento (Sez. 2, n. 3866 del 29/11/1977- dep. 18/02/1978, Rv. 138014); - che, pertanto, essendo stati gli illustrati motivi di impugnazione proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), dei ricorsi va dichiarata l'inammissibilità, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. - che alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]