CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 17980/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 24/9/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d' appello di Palermo, confermava la sentenza del Tribunale di Palermo del 5.4.2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in ordine ai delitti a lui ascritti. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, personalmente, [OSCURATO:PERSONA] invocando l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o qualsiasi formula più appropriata alle risultanze processuali ovvero la riduzione della pena, ritenuta eccessiva. Il ricorso è inammissibile. A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto 7 ottobre 2022, dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, Sentenza n. 53203 del 07/11/2017 , Rv. 271780). Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso in Roma , 31/1/2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]