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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 45933/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG `to F L i c cLo [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione da lui subita in ordine al reato di tentata rapina.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il giudice a quo ha valorizzato condotte riferibili non al ricorrente ma al coimputato [OSCURATO:PERSONA], come il rinvenimento di oggetti utilizzabili per la rapina nell'automobile di quest'ultimo, oppure circostanze poi rivelatesi insussistenti, come la partecipazione del Franceschini ad altre rapine.

Il proscioglimento del Franceschini è avvenuto per una diversa valutazione giuridica in ordine alla configurabilità del tentativo, essendo stato trovato il ricorrente in possesso di oggetti di uso comune (un taglierino, un paio di occhiali da sole e uno scaldacollo), la detenzione dei quali non può integrare gli estremi della colpa grave.

Ancor meno può costituire colpa grave l'accompagnarsi ad un soggetto privo di precedenti penali, come il [OSCURATO:PERSONA], che ha reso ben tre diverse versioni in merito ai fatti, dapprima, nell'immediato, alla presenza del difensore, ammettendo l'addebito, e poi negandolo.

Né si comprende come il Franceschini avrebbe dovuto agire per "smacchiarsi" dalla colpa di essere gravato da precedenti penali.

La Corte d'appello non spiega cosa avrebbe dovuto fare il Franceschini per evitare di essere ingiustamente imputato delle rapine commesse in [OSCURATO:PERSONA] e per neutralizzare la chiamata di correo da parte del [OSCURATO:PERSONA], oltre a negare fin da subito l'addebito.

2.1. Illegittimamente la misura è stata mantenuta pur dopo che era stato chiarito che gli imputati, al momento del controllo di polizia giudiziaria, non erano neanche scesi dall'auto per dirigersi verso la banca e che era stata depositata la sentenza di non luogo a procedere in ordine alle altre rapine.

Su questi profili il giudice della riparazione non si è minimamente soffermato.

3. Con requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Con memoria in data 8 luglio 2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto declaratoria di inammissibilità o, in subordine, rigetto del ricorso.

5. Le doglianze formulate dal ricorrente sono state ulteriormente illustrate e argomentate con memoria pervenuta in il 2 settembre 2022.[OSCURATO:PERSONA]

1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate.

Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo cui, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155).

Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7- 2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli).

2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente, sorpreso dai Carabinieri, insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA], a bordo di un'autovettura ferma in una stradina a poca distanza dalla sede dell'agenzia Unicredit di Morlupo, venne trovato in possesso di un grosso taglierino, un paio di occhiali da sole e uno scaldacollo mentre il coimputato deteneva nella tasca del giubbotto un coltello a serramanico.

Inoltre, sul sedile posteriore dell'autovettura vennero rinvenuti anche un paio di manette di acciaio e un dito indice vuoto in lattice, compatibile con l'eventuale impiego in presenza di apparati digitali di sicurezza posizionati all'ingresso degli istituti bancari.

Tali elementi, nella loro oggettiva consistenza accusatoria, non sono stati smentiti neppure dalla sentenza di assoluzione, la quale si è limitata a privilegiare, in linea di diritto, una interpretazione del concetto di tentativo più favorevole agli imputati rispetto a quella adottata dal Tribunale, essendo stato ritenuto dai giudici di secondo grado che l'intervento degli operanti si fosse inserito in un segmento temporale così anticipato rispetto all'ipotesi di consumazione del reato, sia pure nella forma tentata, da rendere evanescente anche la ravvisabilità degli atti preparatori.

Da ciò deriva la conclusione secondo cui la condotta del Franceschini è stata sicuramente idonea ad indurre gli investigatori a ravvisare gli estremi del tentativo di rapina, tanto più che il ricorrente negò perfino di essere stato in possesso di un taglierino, sebbene ciò emergesse dai verbali di arresto e di sequestro.

L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un itinerario concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Di qui la conclusione, senz'altro esente da vizi logico - giuridici, secondo la quale sono ravvisabili, nel caso di specie, condotte di grave e ingiustificabile trascuratezza, attraverso le quali l'imputato ha creato l'apparenza della piena partecipazione all'attività criminosa contestata, onde è ravvisabile una colpa grave, rilevante ex art. 314 cod. proc. pen. 3.

Tale conclusione è perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez.

U, n. 34559 del 26-6-2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23-10-2008, Rv. 242034).

Correttamente pertanto il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente la falsa apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa- effetto (Sez.

U, n. 32383 del 27-5-2010, D'Ambrosio; Sez.

U, n. 43 del 13-12-1995, dep. 1996, Sarnataro).

3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, che si ritiene congruo liquidare in euro mille.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resisten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG `to F L i c cLo [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione da lui subita in ordine al reato di tentata rapina. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il giudice a quo ha valorizzato condotte riferibili non al ricorrente ma al coimputato [OSCURATO:PERSONA], come il rinvenimento di oggetti utilizzabili per la rapina nell'automobile di quest'ultimo, oppure circostanze poi rivelatesi insussistenti, come la partecipazione del Franceschini ad altre rapine. Il proscioglimento del Franceschini è avvenuto per una diversa valutazione giuridica in ordine alla configurabilità del tentativo, essendo stato trovato il ricorrente in possesso di oggetti di uso comune (un taglierino, un paio di occhiali da sole e uno scaldacollo), la detenzione dei quali non può integrare gli estremi della colpa grave. Ancor meno può costituire colpa grave l'accompagnarsi ad un soggetto privo di precedenti penali, come il [OSCURATO:PERSONA], che ha reso ben tre diverse versioni in merito ai fatti, dapprima, nell'immediato, alla presenza del difensore, ammettendo l'addebito, e poi negandolo. Né si comprende come il Franceschini avrebbe dovuto agire per "smacchiarsi" dalla colpa di essere gravato da precedenti penali. La Corte d'appello non spiega cosa avrebbe dovuto fare il Franceschini per evitare di essere ingiustamente imputato delle rapine commesse in [OSCURATO:PERSONA] e per neutralizzare la chiamata di correo da parte del [OSCURATO:PERSONA], oltre a negare fin da subito l'addebito. 2.1. Illegittimamente la misura è stata mantenuta pur dopo che era stato chiarito che gli imputati, al momento del controllo di polizia giudiziaria, non erano neanche scesi dall'auto per dirigersi verso la banca e che era stata depositata la sentenza di non luogo a procedere in ordine alle altre rapine. Su questi profili il giudice della riparazione non si è minimamente soffermato. 3. Con requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con memoria in data 8 luglio 2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto declaratoria di inammissibilità o, in subordine, rigetto del ricorso. 5. Le doglianze formulate dal ricorrente sono state ulteriormente illustrate e argomentate con memoria pervenuta in il 2 settembre 2022.[OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo cui, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7- 2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli). 2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente, sorpreso dai Carabinieri, insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA], a bordo di un'autovettura ferma in una stradina a poca distanza dalla sede dell'agenzia Unicredit di Morlupo, venne trovato in possesso di un grosso taglierino, un paio di occhiali da sole e uno scaldacollo mentre il coimputato deteneva nella tasca del giubbotto un coltello a serramanico. Inoltre, sul sedile posteriore dell'autovettura vennero rinvenuti anche un paio di manette di acciaio e un dito indice vuoto in lattice, compatibile con l'eventuale impiego in presenza di apparati digitali di sicurezza posizionati all'ingresso degli istituti bancari. Tali elementi, nella loro oggettiva consistenza accusatoria, non sono stati smentiti neppure dalla sentenza di assoluzione, la quale si è limitata a privilegiare, in linea di diritto, una interpretazione del concetto di tentativo più favorevole agli imputati rispetto a quella adottata dal Tribunale, essendo stato ritenuto dai giudici di secondo grado che l'intervento degli operanti si fosse inserito in un segmento temporale così anticipato rispetto all'ipotesi di consumazione del reato, sia pure nella forma tentata, da rendere evanescente anche la ravvisabilità degli atti preparatori. Da ciò deriva la conclusione secondo cui la condotta del Franceschini è stata sicuramente idonea ad indurre gli investigatori a ravvisare gli estremi del tentativo di rapina, tanto più che il ricorrente negò perfino di essere stato in possesso di un taglierino, sebbene ciò emergesse dai verbali di arresto e di sequestro. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un itinerario concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Di qui la conclusione, senz'altro esente da vizi logico - giuridici, secondo la quale sono ravvisabili, nel caso di specie, condotte di grave e ingiustificabile trascuratezza, attraverso le quali l'imputato ha creato l'apparenza della piena partecipazione all'attività criminosa contestata, onde è ravvisabile una colpa grave, rilevante ex art. 314 cod. proc. pen. 3. Tale conclusione è perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. U, n. 34559 del 26-6-2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23-10-2008, Rv. 242034). Correttamente pertanto il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente la falsa apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa- effetto (Sez. U, n. 32383 del 27-5-2010, D'Ambrosio; Sez. U, n. 43 del 13-12-1995, dep. 1996, Sarnataro). 3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, che si ritiene congruo liquidare in euro mille. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resisten
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