CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 18189/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20121/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA], N.19, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentanoe difendono; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 881/2019 depositata il29/04/2019 R.G.N. 122/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 414 cpc, datato il 20.10.2017, l’[OSCURATO:SOCIETA] contestava a [OSCURATO:PERSONA] lo svolgimento di attività concorrenziale, sia durante il rapporto di agenzia che durante l’efficacia del patto di non concorrenza successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione, chiedendo la sua condanna al pagamento di euro 115.017,29 (pari all’importo percepito durante il rapporto di agenzia quale corrispettivo per il patto di non concorrenza) oltre al risarcimento del danno da lucro cessante e di immagine e/o morale. 2.Con ricorso per decreto ingiuntivo, concesso dal Tribunale di Bari e successivamente opposto, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la condanna dell’[OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di euro 4.340,40, a titolo di superpremio relativo all’anno 2005. 3.I due giudizi, in sede di cognizione ordinaria, venivano riuniti ed il Tribunale di Bari, all’esito della istruttoria, rigettava la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] e confermava il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite. 4.La Corte di appello di Bari, con la sente nza n. 881/2019, in parziale riforma della gravata pronuncia, dichiarava che il Gravina aveva violato il patto di non concorrenza inserito nel contratto di agenzia e, in particolare, nell’art. 14 del contratto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; condannava il Gravina a restituire le somme a lui corrisposte a titolo di patto di non concorrenza, nell’importo pari al 5% sullo imponibile provvigionale percepito dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino alla cessazione del rapporto, oltre accessori; accoglieva, infine, l’opposizione al decreto ingiuntivo, revocandolo e condannando il Gravina al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 5.Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA]). 6.Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi possono essere così sintetizzati. 2.Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 115 e 116 cpc e all’art. 2697 cc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per avere la Corte territoriale trascurato completamente le deposizioni testimoniali sulla cui base era, invece, fondata la pronuncia di primo grado. 3.Con il secondo motivo si denuncia l’error in procedendo , ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per avere la Corte distrettuale omesso di esaminare la circostanza -specificamente evidenziata nel ricorso di appello- relativa alla parziale trascrizione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], delle testimonianze rese in primo grado, incorrendo nell’errore decisivo di ritenere le testimonianze dirette invece che de relato. 4.Con il terzo motivo si censura la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 132 co. 2 n. 4 cpc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cpc, per essere la sentenza di seconde cure viziata da una motivazione del tuttoinsufficiente, illogica e contraddittoria e, come tale, violativa dell’art. 132 cpc. 5.Per ragioni di pregiudizialità logico - giuridica deve esaminarsi preliminarmente il terzo motivo. 6.Esso è infondato. 7.In tema di contenuto della sentenza, infatti, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 co. 2 n. 4 cpc e dall’art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020). 8.Nella fattispecie, invece, con riguardo alle pretese hic et inde avanzate ed oggetto del giudizio di merito, la Corte territoriale ha svolto un argomentato iter decisionale, considerando tutte le risultanze processuali acquisite e giungendo alla conclusione che il Gravina aveva violato il patto di non concorrenza inserito nel contratto di agenzia e, in particolare, disciplinatodall’art. 14 del contratto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 9.Il primo ed il secondo motivo, da scrutinare congiuntamente perché interferenti, sono, invece, inammissibili. 10. La violazione dell’art 2697 cod. civ. è configurabile, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 11. In tema di ricorso per cassazione, poi, u na censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014; Cass. n. 20867/2020): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 12. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 13. Quanto, poi, alla dedotta violazione ex art. 360 n. 5 cpc, deve precisarsi che l'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, come sopra detto, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014).14. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha valutato con ampie ed approfondite argomentazioni, sia le deposizioni dei testi raccolte che le prove documentali prodotte di talché le censure formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass.n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giuntaalla conclusione sulla violazione, da parte dell’agente, del patto di non concorrenza. 15. Si tratta, pertanto, di un accertamento di fatto operato dai giudici di seconde cure, concernente la valutazione delle risultanze istruttorie, non viziato da alcun errore sussumibile nella previsione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, nuova formulazione il cui sindacato di merito non è, pertanto, consentito in questa sede. 16. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 17. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi