CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05065/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]f la Corte di appello di Trento dichiarava inammissibile l'istanza di revisione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e . [OSCURATO:PERSONA]. 2. Entrambi i condannati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per assoluta mancanza di motivazione circa l'incompatibilità tra i fatti stabiliti dal Tribunale di Treviso e dalla Corte di appello di Venezia e quelli stabiliti dal Tribunale di Piacenza. Rappresentano, in particolare, che avevano avanzato istanza di revisione, in considerazione della palese incompatibilità tra l'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza del Tribunale di Treviso del 17/01/2020, confermata dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 10/06/2021, irrevocabile in data 30/11/2022 1e la ricostruzione effettuata dal Tribunale di Piacenza con sentenza del 10/10/2018, irrevocabile in data 08/03/2019; che, invero, il Tribunale di Treviso ha ritenuto che il contratto di manutenzione ed assistenza tecnica del 11/01/2010, intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fosse fittizio e che sarebbe stato utilizzato per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti ad opera della Pietrisco, poi utilizzate fraudolentemente dalla [OSCURATO:PERSONA] per evadere le imposte e che, conseguentemente, nemmeno il rapporto di mandato tra la stessa Pietrisco e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., relativo all'acquisto di cave in Slovenia, fosse effettivo; che, invece, secondo il Tribunale di Piacenza - che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di dichiarazione fraudolenta, ex art. 2 d. Igs. n. 74 del 2000, per avere la Pietrisco utilizzato fatture per operazioni asseritamente inesistenti emesse da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., aventi ad oggetto "Acconto trattativa ed acquisizione cave site in Slovenia e Croazia" - sussiste «un ragionevole dubbio, almeno per quanto riguarda i rapporti [OSCURATO:SOCIETA]-Pietrisco, che le fatture emesse corrispondessero a un'attività effettivamente svolta per il tramite di Moze e che, comunque, non fossero finalizzate ad evadere le imposte»; che, nonostante siffatte divergenze, la Corte di appello di Trento, competente ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., dichiarava inammissibile l'istanza, evidenziando che si sarebbe in presenza di fatti storici diversi e che, mentre il procedimento celebratosi davanti al Tribunale di Treviso vedeva imputati entrambi i [OSCURATO:PERSONA], quello tenutosi a Piacenza era a carico del solo [OSCURATO:PERSONA]; che, tuttavia, tale statuizione non è sorretta da adeguata motivazione, atteso che non ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che i fatti delle due distinte pronunce fossero diversi; che, quindi, la motivazione è del tutto apodittica. Precisano, altresì, i ricorrenti che i fatti su cui si fondano le due sentenze sono in parte i medesimi, essendo coinvolti gli stessi soggetti ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. con i rispettivi rappresentanti legali e amministratori) ed essendo contestati due frammenti della stessa operazione (il finanziamento della [OSCURATO:SOCIETA]. per lavori di manutenzione dei silos e degli impianti di produzione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l'acquisizione di cave in Slovenia) per la stessa annualità di imposta, relativa all'anno 2010; che, dunque, se da un lato si afferma che le trattative per l'acquisizione delle cave in Slovenia ci furono e furono portate avanti dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dall'altro, non si può escludere che l'operazione fosse volta a finanziare la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sia per l'acquisizione delle cave, sia per consentire che la stessa potesse lavorare, coinvolgendola nella manutenzione dei silos della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; che, invero, in relazione all'esigenza di fornire una provvista alla [OSCURATO:SOCIETA]. per l'acquisto della cava in Slovenia, sono versate in atti e richiamate nella sentenza di assoluzione plurime dichiarazioni testimoniali, che confermano la continuità tra le due operazioni in discorso, escludendone il fine evasivo; che, allora, i fatti posti a fondamento della sentenza di condanna non possono in alcun modo conciliarsi con quelli ricostruiti nella sentenza di assoluzione, quanto meno sotto il profilo psicologico; che, del resto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'inconciliabilità di fatti storici può riversarsi anche sull'elemento soggettivo del reato, quando la prova del medesimo sia anch'essa fondata su elementi di fatto, decisivi, la cui sussistenza, ritenuta nella sentenza di condanna, sia stata poi esclusa da una successiva pronuncia. 2.1. In data 30/10/2025 è pervenuta memoria di replica con la quale si insiste per l'accoglimento dei ricorsi. 3. I ricorsi sono fondati. Ed invero, a fronte di un articolata e motivata istanza di revisione, il provvedimento impugnato si limita ad affermarne assertivamente l'inammissibilità, senza dar conto degli elementi da cui è stato desunto che i fatti oggetto dei due procedimenti sarebbero diversi, tenuto conto che fa riferimento unicamente alla circostanza per cui nel processo di Piacenza sarebbe imputato solo [OSCURATO:PERSONA], mentre in quello di Treviso sarebbero imputati entrambi i [OSCURATO:PERSONA]. Più in particolare, è rimasta priva di qualsivoglia risposta l'argomentazione difensiva, secondo la quale i fatti su cui si fondano le due sentenze sono in parte i medesimi - essendo coinvolti gli stessi soggetti, vale a dire [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. con i rispettivi rappresentanti legali e amministratori ed essendo contestati due segmenti della stessa operazione, costituita i) dal finanziamento della [OSCURATO:SOCIETA]. per lavori di manutenzione dei silos e degli impianti di produzione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ii) dalle trattative per l'acquisizione di cave in Slovenia, per la stessa annualità di imposta, •relativa all'anno 2010 -, con la conseguenza che quelli posti a fondamento della sentenza di condanna non possono in alcun modo conciliarsi con i fatti ricostruiti nella sentenza di assoluzione, quanto meno sotto il profilo psicologico. Detto altrimenti, la motivazione è completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare apparente e, dunque, inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito e comunque le ragioni che hanno giustificato il provvedimento: nel caso di specie, invero, manca del tutto la trama argomentativa, sia in relazione agli elementi di fatto, che alla loro concatenazione logica, di talché può affermarsi che c'è un'asserzione, ma manca l'argomentazione. 4. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Trieste, individuata ai sensi dell'art.11 cod. proc. pen., per nuovo esame. Ed invero, in tema di revisione, a seguito dell'accoglimento del ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità della richiesta, trova applicazione il disposto dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen., a mente del quale la Corte di cassazione rinvia il giudizio ad una diversa Corte di appello, individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., mentre, quando l'inammissibilità venga dichiarata con sentenza, trova applicazione il disposto di cui all'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., secondo il quale il rinvio deve essere disposto ad altra sezione della Corte territoriale che ha pronunciato il provvedimento annullato (Sez. 5, n. 47624 del 10/10/2014, Guttadauro, Rv. 261686 - 01). P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Trieste, ai sensi dell'art. 634, c