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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 51/1959

ECLI:IT:COST:1959:51
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: In data 1 giugno 1958 l'Autorità di p.s. di Lucca denunciava al Pretore di quella città [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per avere mendicato in modo vessatorio all'ingresso della chiesa di S. Cristoforo.

I denunciati venivano rinviati a giudizio per rispondere del reato preveduto dall'art. 670, comma secondo, Codice penale.

Nel dibattimento, che ebbe luogo il 21 febbraio 1959, il difensore di ufficio degli imputati proponeva preliminarmente la istanza di sospensione del giudizio, chiedendo la trasmissione degli atti a questa Corte costituzionale, in quanto la norma contenuta nel contestato art. 670 Cod. pen. si sarebbe dovuta ritenere costituzionalmente illegittima in relazione all'art. 38, ultimo comma, della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non manifestamente infondata la questione proposta, ordinava la sospensione del giudizio e rimetteva gli atti a questa Corte costituzionale.

L'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 1959 e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato in data 25 febbraio 1959.

Si costituiva in giudizio dinanzi a questa Corte soltanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dalla Avvocatuta generale dello Stato, che sosteneva la infondatezza della proposta questione.

D'altra parte, in data 31 maggio 1958, l'Autorità di p. s. di Lucca denunciava [OSCURATO:PERSONA] per lo stesso reato di accattonaggio vessatorio, commesso nella medesima città in [OSCURATO:PERSONA].

Dinanzi alla Pretura di Lucca il dibattimento ebbe luogo alla udienza del 7 marzo 1959 e il difensore di ufficio dell'imputato propose preliminarmente la stessa questione di legittimità costituzionale dell'att. 670 Cod. pen., chiedendo la sospensione del dibattimento e la trasmissione degli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in pari data, accoglieva la istanza della difesa per motivi analoghi a quelli già enunciati nella ordinanza precedente.

Anche questa ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 5 aprile 1959 e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato il 12 marzo 1959.

Si costituiva, anche in questo giudizio, la sola Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e prendeva conclusioni analoghe a quelle già enunciate nella precedente causa.

In ordine alle due suddette ordinanze il Presidente di questa Corte ha disposto che vengano congiuntamente discusse. : Per le due menzionate cause, congiuntamente discusse, deve essere disposta dalla Corte anche la decisione con unica sentenza, data la identità di contenuto delle questioni proposte.

Non si può dubitare che sia del tutto inconsistente la dedotta questione relativa alla illegittimità costituzionale dell'art. 670 Cod. pen., in riferimento all'art. 38, ultimo comma, della Costituzione.

È vero che la illegittimità costituzionale può derivare anche da un contrasto indiretto fra la norma ordinaria e la norma costituzionale, ma il contrasto non sussiste, giacché la norma penale e la norma costituzionale che sarebbero in conflitto riguardano la tutela di beni giuridici del tutto diversi, che non possono essere, sotto alcuno aspetto, ricondotti a un paradigma comune.

La norma contenuta nell'art. 670 Cod. pen., anche nella forma aggravata di accattonaggio vessatorio, tutela soltanto il bene giuridico della tranquillità pubblica, con qualche riflesso sull'ordine pubblico; mentre invece la norma dell'ultimo comma dell'art. 38 della Carta costituzionale si propone esclusivamente di dichiarate la liceità della assistenza privata in concorso con l'assistenza pubblica che, nella prima parte dello stesso articolo, viene enunciata come principio generale obbligatorio per supreme esigenze sociali di solidarietà e di giustizia.

Né ha alcun fondamento l'obiezione, prospettata nelle ordinanze, che la richiesta della assisetenza privata per mezzo dell'accattonaggio sia un modo di rendere possibile la assistenza stessa, giacché è fin troppo evidente che la libertà di prestare assistenza in forme private e ad iniziativa privata non comprende in alcun modo la libertà di accattonaggio.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe: dichiara non fondata la questione, proposta con le ordinanze del 21 febbraio e 7 marzo 1959 del Pretore di Lucca, sulla legittimità costituzionale dell'art. 670 Codice penale, in riferimento all'art. 38, ultimo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1959.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: In data 1 giugno 1958 l'Autorità di p.s. di Lucca denunciava al Pretore di quella città [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per avere mendicato in modo vessatorio all'ingresso della chiesa di S. Cristoforo. I denunciati venivano rinviati a giudizio per rispondere del reato preveduto dall'art. 670, comma secondo, Codice penale. Nel dibattimento, che ebbe luogo il 21 febbraio 1959, il difensore di ufficio degli imputati proponeva preliminarmente la istanza di sospensione del giudizio, chiedendo la trasmissione degli atti a questa Corte costituzionale, in quanto la norma contenuta nel contestato art. 670 Cod. pen. si sarebbe dovuta ritenere costituzionalmente illegittima in relazione all'art. 38, ultimo comma, della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non manifestamente infondata la questione proposta, ordinava la sospensione del giudizio e rimetteva gli atti a questa Corte costituzionale. L'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 1959 e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato in data 25 febbraio 1959. Si costituiva in giudizio dinanzi a questa Corte soltanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dalla Avvocatuta generale dello Stato, che sosteneva la infondatezza della proposta questione. D'altra parte, in data 31 maggio 1958, l'Autorità di p. s. di Lucca denunciava [OSCURATO:PERSONA] per lo stesso reato di accattonaggio vessatorio, commesso nella medesima città in [OSCURATO:PERSONA]. Dinanzi alla Pretura di Lucca il dibattimento ebbe luogo alla udienza del 7 marzo 1959 e il difensore di ufficio dell'imputato propose preliminarmente la stessa questione di legittimità costituzionale dell'att. 670 Cod. pen., chiedendo la sospensione del dibattimento e la trasmissione degli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in pari data, accoglieva la istanza della difesa per motivi analoghi a quelli già enunciati nella ordinanza precedente. Anche questa ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 5 aprile 1959 e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato il 12 marzo 1959. Si costituiva, anche in questo giudizio, la sola Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e prendeva conclusioni analoghe a quelle già enunciate nella precedente causa. In ordine alle due suddette ordinanze il Presidente di questa Corte ha disposto che vengano congiuntamente discusse. : Per le due menzionate cause, congiuntamente discusse, deve essere disposta dalla Corte anche la decisione con unica sentenza, data la identità di contenuto delle questioni proposte. Non si può dubitare che sia del tutto inconsistente la dedotta questione relativa alla illegittimità costituzionale dell'art. 670 Cod. pen., in riferimento all'art. 38, ultimo comma, della Costituzione. È vero che la illegittimità costituzionale può derivare anche da un contrasto indiretto fra la norma ordinaria e la norma costituzionale, ma il contrasto non sussiste, giacché la norma penale e la norma costituzionale che sarebbero in conflitto riguardano la tutela di beni giuridici del tutto diversi, che non possono essere, sotto alcuno aspetto, ricondotti a un paradigma comune. La norma contenuta nell'art. 670 Cod. pen., anche nella forma aggravata di accattonaggio vessatorio, tutela soltanto il bene giuridico della tranquillità pubblica, con qualche riflesso sull'ordine pubblico; mentre invece la norma dell'ultimo comma dell'art. 38 della Carta costituzionale si propone esclusivamente di dichiarate la liceità della assistenza privata in concorso con l'assistenza pubblica che, nella prima parte dello stesso articolo, viene enunciata come principio generale obbligatorio per supreme esigenze sociali di solidarietà e di giustizia. Né ha alcun fondamento l'obiezione, prospettata nelle ordinanze, che la richiesta della assisetenza privata per mezzo dell'accattonaggio sia un modo di rendere possibile la assistenza stessa, giacché è fin troppo evidente che la libertà di prestare assistenza in forme private e ad iniziativa privata non comprende in alcun modo la libertà di accattonaggio. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe: dichiara non fondata la questione, proposta con le ordinanze del 21 febbraio e 7 marzo 1959 del Pretore di Lucca, sulla legittimità costituzionale dell'art. 670 Codice penale, in riferimento all'art. 38, ultimo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1959. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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