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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00849/2026

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nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;sentito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi d’impugnazione e hainsistito per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La ricorrente, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza indata 09/04/2025 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data15/03/2024 del Tribunale di Bologna, che l’aveva condannata per i reati di estorsioneaggravata contestati ai capi A) e C) della rubrica.Deduce:1.1.

Vizio di motivazione con riguardo alla relazione intercorsa tra la persona offesae l’imputata e sulle ragioni della richiesta di denaro.Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha apoditticamente escluso che il fatto inesame configurasse una truffa e non un’estorsione, senza considerare tutti gli elementirappresentati dalla difesa, che facevano emergere l’esistenza di una relazione affettiva tra lapersona offesa e l’imputata e che l’anello, per la cui restituzione si chiedeva una somma didenaro senza violenza o minaccia, era un regalo fatto dall’uomo alla donna.Si sottolinea che la Corte di merito ha preso in considerazione soltanto unatelefonata intercorsa tra l’imputata e una sua rivale, ma non anche gli ulteriori elementievidenziati con il gravame, che vengono compendiati e illustrati, unitamente allecontraddizioni in cui sarebbe incorsa la persona offesa nel corso della sua deposizionetestimoniale.1.2.

“Illogico rigetto della richiesta difensiva avanzata in sede di appello diautorizzazione alla acquisizione di tabulati telefonici in cui sarebbero agevolmente dimostratii frequenti contatti telefonici tra persona offesa (…) e imputata”.Sotto tale intitolazione si fa presente che i tabulati telefonici avrebbero dimostrato lasussistenza della relazione tra persona offesa e imputata, ma per la loro acquisizione lacompagnia telefonica richiedeva l’autorizzazione all’Autorità giudiziaria procedente, ossia laCorte di appello.Precisa che la richiesta conseguentemente inoltrata alla Corte di appello venivarigettata nonostante la valenza probatoria dei tabulati.1.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante del fattocommesso in danno di persona ultrasessantacinquenne e all’aggravante del fatto commessoin luogo di privata dimora.1.3.1.

Con riguardo all’aggravante del fatto commesso ai danni di personaultrasessantacinquenne si denuncia la violazione dell’art. 2 cod. pen., perché all’epoca delfatto, nel settembre 2018, l’art. 629, comma secondo, cod. pen. rinviava all’ultimo capoversodell’art. 628 cod. pen., che disponeva che le attenuanti diverse da quelle previste dall’art. 98cod. pen. non potevano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti di cuial terzo comma, nn. 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinques cod. pen..In forza di ciò si denuncia la violazione dell’art. 2 cod. pen., perché i giudici hannoapplicato a carico dell’imputato una norma sfavorevole non prevista all’epoca dei fatti, inquanto l’aggravante di che trattasi, in relazione all’estorsione, veniva introdotta soltanto inforza della novella normativa sopravvenuta nel 2024.1.3.2.

Con riguardo all’aggravante del fatto commesso in un luogo di privata dimorasi osserva che, per la sua configurabilità, è necessario che l’autore del reato si sia introdottonell’abitazione altrui con violenza, minaccia, inganno, effrazione e contro la volontà dellavittima.Si sostiene che tali requisiti non si rinvengono in relazione all’estorsione contestataal capo A), in quanto l’imputata è entrata nel domicilio con il consenso della persona offesa,che l’aveva invitata a recarsi presso la propria abitazione, dove si erano appostati iCarabinieri, i quali avevano organizzato la c.d. consegna controllata.La ricorrente fa presente che la corte di appello ha richiamato un orientamento dilegittimità che ha ritenuto l’indifferenza dell’originari consenso della vittima; a ciò oppone cheesiste un contrario orientamento che, in relazione al furto, richiede proprio lo ius excludendiai fini della configurabilità dell’aggravante in questione.1.3.3.

Con riguardo al capo C) si osserva che l’aggravante non può ritenersiconfigurata, in quanto la consegna della somma di denaro era avvenuta presso undistributore di benzina e, dunque, non in un luogo di privata dimora.2.

Sono pervenute memorie in replica alla requisitoria scritta del pubblico ministero,con le quali la difesa si associa quanto all’insussistenza dell’aggravante del fatto commessoin luogo di privata dimora in relazione al capo C).Sottolinea, però, che diversamente da quanto ritenuto dal pubblico ministero, laquestione non è irrilevante, atteso che il venir meno di una circostanza aggravante modifica itermini del giudizio di bilanciamento rispetto alle attenuanti, che, in astratto, potrebberoessere ritenute prevalenti rispetto alle residue aggravanti.Insiste sull’insussistenza dell’aggravante in questione in relazione al capo A) esull’insussistenza dell’ulteriore aggravante del fatto commesso in danno di personaultrasessantacinquenne.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non consentito.I giudici della doppia sentenza conforme hanno ritenuto che fosse stata provata laresponsabilità dell’imputata, rigettando tutte le argomentazioni sviluppate con il gravame ereiterate con il ricorso.1.1.

La Corte di appello ha rigettato le argomentazioni difensive muovendo, in primoluogo, dalla ricostruzione del fatto e della provenienza dell’anello, valorizzando il contenutodi una conversazione telefonica intercettata intercorsa tra l’imputata e una sua amica, giàdipendente della vittima.

In tale conversazione, l’imputata fa esplicito riferimento all’avvenutoimpossessamento dell’anello e alla richiesta di denaro quale condizione per la restituzione,con affermazioni che la Corte qualifica come sostanzialmente confessorie e incompatibili conla tesi difensiva della dazione a titolo di regalo nell’ambito di una relazione sentimentale.La Corte di merito ha evidenziato, inoltre, che della dedotta relazione amorosa edella consegna dell’anello a titolo di liberalità non era emersa alcuna traccia nelleconversazioni intercettate, né risultano elementi oggettivi di riscontro.In tale quadro probatorio, le successive dichiarazioni rese dalla teste -amicadell’imputata e sua interlocutrice nella telefonata intercettata oltre che ex dipendente dellapersona offesa- vengono valutate alla luce della lettura congiunta della sentenza di primogrado e di quella d’appello, dalla quale emerge il loro carattere recessivo rispetto alcontenuto univoco delle intercettazioni.In tal senso, i giudici del merito ne hanno ridimensionato la portata dimostrativa, siain ragione del rapporto personale con l’imputata, sia per l’assenza di riscontri autonomiidonei a scalfire il dato oggettivo e immediato della conversazione intercettata.1.2.

Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte di appello ha escluso lariconducibilità della condotta alla truffa, confermando la corretta qualificazione in termini diestorsione.Richiamando e facendo corretta applicazione di consolidati principi giurisprudenziali(Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 – 01), ha chiarito che il criteriodistintivo tra truffa c.d. vessatoria ed estorsione risiede nel diverso atteggiarsi del maleprospettato e nella sua incidenza sulla libertà di autodeterminazione della vittima.Nel caso concreto, ha osservato che la richiesta di denaro non si fondava su uninganno circa un pericolo inesistente, ma sulla prospettazione di un male ingiusto, reale eimputabile all’agente, consistente nella mancata restituzione di un bene illecitamentesottratto, ponendo la persona offesa nell’alternativa coercitiva di pagare o subire la perditadel bene.

Tale modalità integra una minaccia rilevante ai sensi dell’art. 629 cod. pen. ed è,per ciò stesso, incompatibile con la struttura della truffa.1.3.

A fronte di ciò, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziareviolazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenzaimpugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative dellaCorte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, chele ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamenteancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispettodei principi di diritto vigenti in materia.Anche la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atticostituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a farvalere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversavalorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sonodeducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla suamanifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignoratoquando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversaconclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" lapersuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicitàquando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione deisignificati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungerea conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.280747 – 01).Va aggiunto che questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non ècensurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione auna specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dallacomplessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 Ud.,dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019,Currà, Rv. 275500 – 01).2.

Il motivo con cui la ricorrente si duole della mancata autorizzazioneall’acquisizione dei tabulati è inammissibile perché aspecifico, in quanto non spiega qualesarebbe la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di appello.La censura sarebbe inammissibile anche là dove la si volesse ritenere che con essavenga denunciata la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., per la mancata riapertura inappello dell’istruttoria dibattimentale.A tale proposito, infatti, va richiamato l’insegnamento di legittimità secondo il quale«la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituireviolazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di provesopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, n. 40705 del10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 – 01), la quale ipotesi non ricorre nel caso in esame,3.

Il motivo con cui si assume la violazione dell’art. 2 cod. pen. in relazioneall’aggravante del fatto commesso ai danni di persona ultrasessantacinquenne -che siassume non prevista per il delitto di estorsione all’epoca del fatto- è inammissibile perchémanifestamente infondato.La ricorrente osserva che l’art. 629, comma secondo, cod. pen. (all’epoca del fatto)rinviava all’ultimo capoverso dell’art. 628 cod. pen., che disciplinava il giudizio dibilanciamento tra attenuanti diverse da quelle previste dall’art. 98 cod. pen. e le aggravantipreviste dall’art. 628, comma terzo, nn. 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinques cod. pen..La questione è già stata affrontata da questa Corte, che ha chiarito che «il rinviooperato, quanto alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall'art. 629, commasecondo, cod. pen. all'art. 628, ultimo comma, cod. pen. deve intendersi riferito, a seguitodelle modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, all'attuale comma terzo dell'art.628 cod. pen. e non al comma quinto, concernente il concorso tra aggravanti e attenuanti.(In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che, nel silenzio normativo, non può ritenersiesteso in malam partem al delitto di estorsione il peculiare regime previsto, per ilbilanciamento tra circostanze nel delitto di rapina, dall'art.628, comma quinto, cod. pen., chesottrae alla comparazione le aggravanti di cui ai numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater di taledisposizione)» (Sez. 2, n. 49940 del 10/10/2023, P. Rv. 285464 – 01).4.

Il motivo relativo all’aggravante del fatto commesso nel luogo di privata dimora èfondato, avendo riguardo alle circostanze concrete del fatto in esame, sia in relazione alcapo A), sia in relazione al capo C).4.1.

Per una migliore intelligenza della questione risulta utile riassumere brevementeil fatto.L’odierna ricorrente sottraeva un anello alla persona offesa e, per la sua restituzione,dietro la minaccia della perdita definitiva, gli chiedeva del denaro.Denaro che veniva effettivamente corrisposto, in un momento successivo rispettoalla minaccia già compiutamente profferita per il mezzo del telefono.4.1.1.

Una prima somma di denaro veniva consegnata dalla vittima alla donna inlocalità Fontana di [OSCURATO:PERSONA], presso un distributore di benzina.L’estorsione correlata a questo pagamento è quella rubricata al capo C), contestatacon l’aggravante del fatto commesso in luogo di privata dimora.Aggravante, in effetti, è insussistente in questo caso, visto che il pagamento è statoeffettuato in un luogo pubblico e la minaccia, come già anticipato, era già stata esternata conil mezzo telefonico.Da ciò la fondatezza del motivo di ricorso in relazione al capo C).4.1.2.

Alla stessa conclusione di fondatezza si perviene anche in relazione al fattocontestato al capo A), rispetto al quale si rende necessaria una più approfondita descrizionedelle modalità del pagamento.Nonostante il pagamento descritto al punto precedente, la donna chiedeva alla suavittima il pagamento di un’ulteriore somma di denaro.

A questo punto la persona offesa sirivolgeva ai Carabinieri, ai quali riferiva che aveva fissato un appuntamento con la donnapresso la propria abitazione, per la consegna di un’ulteriore somma di denaro.

I Carabinieri,quindi, si appostavano nell’abitazione della vittima.

Qui sopraggiungeva la donna con un suocomplice, il quale, però, non entrava in casa.

La persona offesa invitava la donna a farentrare anche l’uomo suo complice, ma quella gli rispondeva (in ciò ascoltata daiCarabinieri) che il suo complice avrebbe atteso fuori e avrebbe consegnato l’anello dopo ilpagamento della somma di denaro richiesta.

Alla consegna del denaro, i Carabinieriintervenivano e arrestavano la donna e il suo complice in flagranza di reato.Così riassunte le modalità della vicenda, da esse emerge che la donna si recavapresso l’abitazione della vittima su invito di quest’ultima e che al momento del pagamento laminaccia era già stata esternata, con il mezzo del telefono.4.1.3.

Ciò premesso, occorre ricordare che «in tema di aggravante della minoratadifesa, il riferimento al luogo di privata dimora della persona offesa non realizza di per séquelle condizioni ambientali il cui profittamento giustifica il maggior inasprimentosanzionatorio, dovendo essere sempre verificato, con un giudizio ex ante e in concreto, ilcontesto e le peculiari condizioni che abbiano agevolato la consumazione del reato. (Sez. 5,n. 8004 del 13/01/2021 C., Rv. 280672 – 02).Nella sentenza ora citata è stato osservato che «se è vero, in astratto, che laconsumazione del reato nella privata dimora della persona offesa possa ostacolare lapubblica difesa, profittando l'agente di una situazione di intimità tale da impedire, in genere,l'immediato intervento di terzi, è, a maggior ragione altresì vero che la stessa condizionepossa rendere maggiormente difficoltosa la difesa privata, ove la vittima sia sorpresadall'altrui violenza in una condizione di particolare vulnerabilità, per aver allentato l'ordinariavigilanza rispetto a fonti di pericolo, in riferimento alla conformazione dello stato dei luoghi edalla collocazione della dimora nel contesto ambientale; in ultima analisi, al complesso dellecircostanze concrete in cui si è svolta l'azione.E' solo con riferimento alle connotazioni in fatto del concreto contesto che può,difatti, dirsi se il domicilio della persona offesa abbia rappresentato una tutela rafforzata oabbia, invece, esposto la vittima ad una maggiore vulnerabilità, della quale l'agente abbiaprofittato nei termini delineati dall'aggravante in disamina.Il che viene a significare come, in ogni caso, il luogo ex se non può mai integrarequelle condizioni ambientali, il cui profittamento giustifica il maggior inasprimentosanzionatorio, dovendo la stessa aggravante essere sempre verificata alla luce del contestoin cui si sono svolti i fatti, con giudizio ex ante ed in concreto, che tenga conto delle peculiaricircostanze che, nella privata dimora, abbiano agevolato la consumazione del reato».4.1.4.

Quale precipitato delle osservazioni ora esposte discende che, con riguardoall’estorsione, l’aggravante del fatto commesso in abitazione non può ritenersi integrata per ilsolo fatto che gli effetti della condotta minacciosa si siano manifestati all’internodell’abitazione della persona offesa o dell’agente, essendo invece necessario che tale luogoabbia svolto una funzione strumentale e agevolatrice rispetto alla realizzazione del reato.Tale aggravante, infatti, sanziona la maggiore offensività della condotta quandol’agente si avvalga delle caratteristiche proprie dell’abitazione -quali la riservatezza,l’isolamento, la minore possibilità di interventi esterni o la particolare condizione divulnerabilità della vittima- per rafforzare l’efficacia della minaccia e rendere più incisiva lacoartazione della volontà.Ne consegue che, nel delitto di estorsione, l’abitazione deve essere concretamenteutilizzata come strumento di pressione nei confronti della persona offesa, costituendo illuogo un elemento funzionale all’intimidazione o all’imposizione del profitto ingiusto.

In difettodi tale rapporto di strumentalità, l’abitazione si risolve in un mero dato occasionale, privo diautonoma rilevanza aggravatrice.Non è pertanto sufficiente che l’incontro tra agente e vittima avvenga inun’abitazione, né che il pagamento o la consegna del profitto si realizzi in tale ambito, ovenon risulti che il luogo abbia inciso sulle modalità esecutive della minaccia o sulla capacitàdella stessa di comprimere la libertà di autodeterminazione della persona offesa.Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto sussistente l’aggravante sulla basedel solo dato che la condotta estorsiva si sarebbe consumata in ambito domestico, senzatuttavia accertare se e in quale misura l’agente abbia fatto leva sulle caratteristiche propriedell’abitazione per rafforzare l’efficacia intimidatoria della minaccia o per agevolare larealizzazione del profitto ingiusto.Tale motivazione si dimostra carente, in quanto omette di verificare l’esistenza delnecessario nesso funzionale tra il luogo e la condotta estorsiva, risolvendosi in una indebitaautomatica applicazione dell’aggravante, in contrasto con i principi ora enunciati.La sentenza impugnata, perciò, deve essere annullata sul punto, con rinvio algiudice di appello, che rinnoverà il giudizio sulla sussistenza dell’aggravante in questione,tenendo conto dei rilievi fin qui esposti e del seguente principio di diritto: «nel delitto diestorsione, l’aggravante del fatto commesso in abitazione è configurabile quando il luogo siastato concretamente utilizzato per agevolare la minaccia o la coartazione della volontà dellavittima, non essendo sufficiente che la condotta o i suoi effetti si siano semplicementeverificati in tale contesto spaziale».Il ricorso è inammissibile nel resto.5.

Va dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità, ai sensi dell’art.624, comma 1, cod. pen..

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art628 terzo comma n. 3-bis cod. pen. con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello diBologna per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso eirrevocabile l'affermazione di responsabilitàCosì è deciso, 09/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;sentito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi d’impugnazione e hainsistito per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La ricorrente, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza indata 09/04/2025 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data15/03/2024 del Tribunale di Bologna, che l’aveva condannata per i reati di estorsioneaggravata contestati ai capi A) e C) della rubrica.Deduce:1.1. Vizio di motivazione con riguardo alla relazione intercorsa tra la persona offesae l’imputata e sulle ragioni della richiesta di denaro.Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha apoditticamente escluso che il fatto inesame configurasse una truffa e non un’estorsione, senza considerare tutti gli elementirappresentati dalla difesa, che facevano emergere l’esistenza di una relazione affettiva tra lapersona offesa e l’imputata e che l’anello, per la cui restituzione si chiedeva una somma didenaro senza violenza o minaccia, era un regalo fatto dall’uomo alla donna.Si sottolinea che la Corte di merito ha preso in considerazione soltanto unatelefonata intercorsa tra l’imputata e una sua rivale, ma non anche gli ulteriori elementievidenziati con il gravame, che vengono compendiati e illustrati, unitamente allecontraddizioni in cui sarebbe incorsa la persona offesa nel corso della sua deposizionetestimoniale.1.2. “Illogico rigetto della richiesta difensiva avanzata in sede di appello diautorizzazione alla acquisizione di tabulati telefonici in cui sarebbero agevolmente dimostratii frequenti contatti telefonici tra persona offesa (…) e imputata”.Sotto tale intitolazione si fa presente che i tabulati telefonici avrebbero dimostrato lasussistenza della relazione tra persona offesa e imputata, ma per la loro acquisizione lacompagnia telefonica richiedeva l’autorizzazione all’Autorità giudiziaria procedente, ossia laCorte di appello.Precisa che la richiesta conseguentemente inoltrata alla Corte di appello venivarigettata nonostante la valenza probatoria dei tabulati.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante del fattocommesso in danno di persona ultrasessantacinquenne e all’aggravante del fatto commessoin luogo di privata dimora.1.3.1. Con riguardo all’aggravante del fatto commesso ai danni di personaultrasessantacinquenne si denuncia la violazione dell’art. 2 cod. pen., perché all’epoca delfatto, nel settembre 2018, l’art. 629, comma secondo, cod. pen. rinviava all’ultimo capoversodell’art. 628 cod. pen., che disponeva che le attenuanti diverse da quelle previste dall’art. 98cod. pen. non potevano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti di cuial terzo comma, nn. 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinques cod. pen..In forza di ciò si denuncia la violazione dell’art. 2 cod. pen., perché i giudici hannoapplicato a carico dell’imputato una norma sfavorevole non prevista all’epoca dei fatti, inquanto l’aggravante di che trattasi, in relazione all’estorsione, veniva introdotta soltanto inforza della novella normativa sopravvenuta nel 2024.1.3.2. Con riguardo all’aggravante del fatto commesso in un luogo di privata dimorasi osserva che, per la sua configurabilità, è necessario che l’autore del reato si sia introdottonell’abitazione altrui con violenza, minaccia, inganno, effrazione e contro la volontà dellavittima.Si sostiene che tali requisiti non si rinvengono in relazione all’estorsione contestataal capo A), in quanto l’imputata è entrata nel domicilio con il consenso della persona offesa,che l’aveva invitata a recarsi presso la propria abitazione, dove si erano appostati iCarabinieri, i quali avevano organizzato la c.d. consegna controllata.La ricorrente fa presente che la corte di appello ha richiamato un orientamento dilegittimità che ha ritenuto l’indifferenza dell’originari consenso della vittima; a ciò oppone cheesiste un contrario orientamento che, in relazione al furto, richiede proprio lo ius excludendiai fini della configurabilità dell’aggravante in questione.1.3.3. Con riguardo al capo C) si osserva che l’aggravante non può ritenersiconfigurata, in quanto la consegna della somma di denaro era avvenuta presso undistributore di benzina e, dunque, non in un luogo di privata dimora.2. Sono pervenute memorie in replica alla requisitoria scritta del pubblico ministero,con le quali la difesa si associa quanto all’insussistenza dell’aggravante del fatto commessoin luogo di privata dimora in relazione al capo C).Sottolinea, però, che diversamente da quanto ritenuto dal pubblico ministero, laquestione non è irrilevante, atteso che il venir meno di una circostanza aggravante modifica itermini del giudizio di bilanciamento rispetto alle attenuanti, che, in astratto, potrebberoessere ritenute prevalenti rispetto alle residue aggravanti.Insiste sull’insussistenza dell’aggravante in questione in relazione al capo A) esull’insussistenza dell’ulteriore aggravante del fatto commesso in danno di personaultrasessantacinquenne.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non consentito.I giudici della doppia sentenza conforme hanno ritenuto che fosse stata provata laresponsabilità dell’imputata, rigettando tutte le argomentazioni sviluppate con il gravame ereiterate con il ricorso.1.1. La Corte di appello ha rigettato le argomentazioni difensive muovendo, in primoluogo, dalla ricostruzione del fatto e della provenienza dell’anello, valorizzando il contenutodi una conversazione telefonica intercettata intercorsa tra l’imputata e una sua amica, giàdipendente della vittima. In tale conversazione, l’imputata fa esplicito riferimento all’avvenutoimpossessamento dell’anello e alla richiesta di denaro quale condizione per la restituzione,con affermazioni che la Corte qualifica come sostanzialmente confessorie e incompatibili conla tesi difensiva della dazione a titolo di regalo nell’ambito di una relazione sentimentale.La Corte di merito ha evidenziato, inoltre, che della dedotta relazione amorosa edella consegna dell’anello a titolo di liberalità non era emersa alcuna traccia nelleconversazioni intercettate, né risultano elementi oggettivi di riscontro.In tale quadro probatorio, le successive dichiarazioni rese dalla teste -amicadell’imputata e sua interlocutrice nella telefonata intercettata oltre che ex dipendente dellapersona offesa- vengono valutate alla luce della lettura congiunta della sentenza di primogrado e di quella d’appello, dalla quale emerge il loro carattere recessivo rispetto alcontenuto univoco delle intercettazioni.In tal senso, i giudici del merito ne hanno ridimensionato la portata dimostrativa, siain ragione del rapporto personale con l’imputata, sia per l’assenza di riscontri autonomiidonei a scalfire il dato oggettivo e immediato della conversazione intercettata.1.2. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte di appello ha escluso lariconducibilità della condotta alla truffa, confermando la corretta qualificazione in termini diestorsione.Richiamando e facendo corretta applicazione di consolidati principi giurisprudenziali(Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 – 01), ha chiarito che il criteriodistintivo tra truffa c.d. vessatoria ed estorsione risiede nel diverso atteggiarsi del maleprospettato e nella sua incidenza sulla libertà di autodeterminazione della vittima.Nel caso concreto, ha osservato che la richiesta di denaro non si fondava su uninganno circa un pericolo inesistente, ma sulla prospettazione di un male ingiusto, reale eimputabile all’agente, consistente nella mancata restituzione di un bene illecitamentesottratto, ponendo la persona offesa nell’alternativa coercitiva di pagare o subire la perditadel bene. Tale modalità integra una minaccia rilevante ai sensi dell’art. 629 cod. pen. ed è,per ciò stesso, incompatibile con la struttura della truffa.1.3. A fronte di ciò, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziareviolazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenzaimpugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative dellaCorte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, chele ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamenteancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispettodei principi di diritto vigenti in materia.Anche la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atticostituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a farvalere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversavalorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sonodeducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla suamanifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignoratoquando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversaconclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" lapersuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicitàquando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione deisignificati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungerea conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.280747 – 01).Va aggiunto che questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non ècensurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione auna specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dallacomplessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 Ud.,dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019,Currà, Rv. 275500 – 01).2. Il motivo con cui la ricorrente si duole della mancata autorizzazioneall’acquisizione dei tabulati è inammissibile perché aspecifico, in quanto non spiega qualesarebbe la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di appello.La censura sarebbe inammissibile anche là dove la si volesse ritenere che con essavenga denunciata la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., per la mancata riapertura inappello dell’istruttoria dibattimentale.A tale proposito, infatti, va richiamato l’insegnamento di legittimità secondo il quale«la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituireviolazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di provesopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, n. 40705 del10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 – 01), la quale ipotesi non ricorre nel caso in esame,3. Il motivo con cui si assume la violazione dell’art. 2 cod. pen. in relazioneall’aggravante del fatto commesso ai danni di persona ultrasessantacinquenne -che siassume non prevista per il delitto di estorsione all’epoca del fatto- è inammissibile perchémanifestamente infondato.La ricorrente osserva che l’art. 629, comma secondo, cod. pen. (all’epoca del fatto)rinviava all’ultimo capoverso dell’art. 628 cod. pen., che disciplinava il giudizio dibilanciamento tra attenuanti diverse da quelle previste dall’art. 98 cod. pen. e le aggravantipreviste dall’art. 628, comma terzo, nn. 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinques cod. pen..La questione è già stata affrontata da questa Corte, che ha chiarito che «il rinviooperato, quanto alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall'art. 629, commasecondo, cod. pen. all'art. 628, ultimo comma, cod. pen. deve intendersi riferito, a seguitodelle modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, all'attuale comma terzo dell'art.628 cod. pen. e non al comma quinto, concernente il concorso tra aggravanti e attenuanti.(In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che, nel silenzio normativo, non può ritenersiesteso in malam partem al delitto di estorsione il peculiare regime previsto, per ilbilanciamento tra circostanze nel delitto di rapina, dall'art.628, comma quinto, cod. pen., chesottrae alla comparazione le aggravanti di cui ai numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater di taledisposizione)» (Sez. 2, n. 49940 del 10/10/2023, P. Rv. 285464 – 01).4. Il motivo relativo all’aggravante del fatto commesso nel luogo di privata dimora èfondato, avendo riguardo alle circostanze concrete del fatto in esame, sia in relazione alcapo A), sia in relazione al capo C).4.1. Per una migliore intelligenza della questione risulta utile riassumere brevementeil fatto.L’odierna ricorrente sottraeva un anello alla persona offesa e, per la sua restituzione,dietro la minaccia della perdita definitiva, gli chiedeva del denaro.Denaro che veniva effettivamente corrisposto, in un momento successivo rispettoalla minaccia già compiutamente profferita per il mezzo del telefono.4.1.1. Una prima somma di denaro veniva consegnata dalla vittima alla donna inlocalità Fontana di [OSCURATO:PERSONA], presso un distributore di benzina.L’estorsione correlata a questo pagamento è quella rubricata al capo C), contestatacon l’aggravante del fatto commesso in luogo di privata dimora.Aggravante, in effetti, è insussistente in questo caso, visto che il pagamento è statoeffettuato in un luogo pubblico e la minaccia, come già anticipato, era già stata esternata conil mezzo telefonico.Da ciò la fondatezza del motivo di ricorso in relazione al capo C).4.1.2. Alla stessa conclusione di fondatezza si perviene anche in relazione al fattocontestato al capo A), rispetto al quale si rende necessaria una più approfondita descrizionedelle modalità del pagamento.Nonostante il pagamento descritto al punto precedente, la donna chiedeva alla suavittima il pagamento di un’ulteriore somma di denaro. A questo punto la persona offesa sirivolgeva ai Carabinieri, ai quali riferiva che aveva fissato un appuntamento con la donnapresso la propria abitazione, per la consegna di un’ulteriore somma di denaro. I Carabinieri,quindi, si appostavano nell’abitazione della vittima. Qui sopraggiungeva la donna con un suocomplice, il quale, però, non entrava in casa. La persona offesa invitava la donna a farentrare anche l’uomo suo complice, ma quella gli rispondeva (in ciò ascoltata daiCarabinieri) che il suo complice avrebbe atteso fuori e avrebbe consegnato l’anello dopo ilpagamento della somma di denaro richiesta. Alla consegna del denaro, i Carabinieriintervenivano e arrestavano la donna e il suo complice in flagranza di reato.Così riassunte le modalità della vicenda, da esse emerge che la donna si recavapresso l’abitazione della vittima su invito di quest’ultima e che al momento del pagamento laminaccia era già stata esternata, con il mezzo del telefono.4.1.3. Ciò premesso, occorre ricordare che «in tema di aggravante della minoratadifesa, il riferimento al luogo di privata dimora della persona offesa non realizza di per séquelle condizioni ambientali il cui profittamento giustifica il maggior inasprimentosanzionatorio, dovendo essere sempre verificato, con un giudizio ex ante e in concreto, ilcontesto e le peculiari condizioni che abbiano agevolato la consumazione del reato. (Sez. 5,n. 8004 del 13/01/2021 C., Rv. 280672 – 02).Nella sentenza ora citata è stato osservato che «se è vero, in astratto, che laconsumazione del reato nella privata dimora della persona offesa possa ostacolare lapubblica difesa, profittando l'agente di una situazione di intimità tale da impedire, in genere,l'immediato intervento di terzi, è, a maggior ragione altresì vero che la stessa condizionepossa rendere maggiormente difficoltosa la difesa privata, ove la vittima sia sorpresadall'altrui violenza in una condizione di particolare vulnerabilità, per aver allentato l'ordinariavigilanza rispetto a fonti di pericolo, in riferimento alla conformazione dello stato dei luoghi edalla collocazione della dimora nel contesto ambientale; in ultima analisi, al complesso dellecircostanze concrete in cui si è svolta l'azione.E' solo con riferimento alle connotazioni in fatto del concreto contesto che può,difatti, dirsi se il domicilio della persona offesa abbia rappresentato una tutela rafforzata oabbia, invece, esposto la vittima ad una maggiore vulnerabilità, della quale l'agente abbiaprofittato nei termini delineati dall'aggravante in disamina.Il che viene a significare come, in ogni caso, il luogo ex se non può mai integrarequelle condizioni ambientali, il cui profittamento giustifica il maggior inasprimentosanzionatorio, dovendo la stessa aggravante essere sempre verificata alla luce del contestoin cui si sono svolti i fatti, con giudizio ex ante ed in concreto, che tenga conto delle peculiaricircostanze che, nella privata dimora, abbiano agevolato la consumazione del reato».4.1.4. Quale precipitato delle osservazioni ora esposte discende che, con riguardoall’estorsione, l’aggravante del fatto commesso in abitazione non può ritenersi integrata per ilsolo fatto che gli effetti della condotta minacciosa si siano manifestati all’internodell’abitazione della persona offesa o dell’agente, essendo invece necessario che tale luogoabbia svolto una funzione strumentale e agevolatrice rispetto alla realizzazione del reato.Tale aggravante, infatti, sanziona la maggiore offensività della condotta quandol’agente si avvalga delle caratteristiche proprie dell’abitazione -quali la riservatezza,l’isolamento, la minore possibilità di interventi esterni o la particolare condizione divulnerabilità della vittima- per rafforzare l’efficacia della minaccia e rendere più incisiva lacoartazione della volontà.Ne consegue che, nel delitto di estorsione, l’abitazione deve essere concretamenteutilizzata come strumento di pressione nei confronti della persona offesa, costituendo illuogo un elemento funzionale all’intimidazione o all’imposizione del profitto ingiusto. In difettodi tale rapporto di strumentalità, l’abitazione si risolve in un mero dato occasionale, privo diautonoma rilevanza aggravatrice.Non è pertanto sufficiente che l’incontro tra agente e vittima avvenga inun’abitazione, né che il pagamento o la consegna del profitto si realizzi in tale ambito, ovenon risulti che il luogo abbia inciso sulle modalità esecutive della minaccia o sulla capacitàdella stessa di comprimere la libertà di autodeterminazione della persona offesa.Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto sussistente l’aggravante sulla basedel solo dato che la condotta estorsiva si sarebbe consumata in ambito domestico, senzatuttavia accertare se e in quale misura l’agente abbia fatto leva sulle caratteristiche propriedell’abitazione per rafforzare l’efficacia intimidatoria della minaccia o per agevolare larealizzazione del profitto ingiusto.Tale motivazione si dimostra carente, in quanto omette di verificare l’esistenza delnecessario nesso funzionale tra il luogo e la condotta estorsiva, risolvendosi in una indebitaautomatica applicazione dell’aggravante, in contrasto con i principi ora enunciati.La sentenza impugnata, perciò, deve essere annullata sul punto, con rinvio algiudice di appello, che rinnoverà il giudizio sulla sussistenza dell’aggravante in questione,tenendo conto dei rilievi fin qui esposti e del seguente principio di diritto: «nel delitto diestorsione, l’aggravante del fatto commesso in abitazione è configurabile quando il luogo siastato concretamente utilizzato per agevolare la minaccia o la coartazione della volontà dellavittima, non essendo sufficiente che la condotta o i suoi effetti si siano semplicementeverificati in tale contesto spaziale».Il ricorso è inammissibile nel resto.5. Va dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità, ai sensi dell’art.624, comma 1, cod. pen.. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art628 terzo comma n. 3-bis cod. pen. con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello diBologna per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso eirrevocabile l'affermazione di responsabilitàCosì è deciso, 09/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 00849/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris