CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 28525/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) GILIOLI Luca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) GILIOLI Simone, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) GILIOLI Cristina, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Pirrelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata nel processo a carico degli odierni ricorrenti ed altri per i reati di cui agli artt. 110, 515, 517-bis, 517-quater, 484 cod. pen., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - sull'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per genericità delle imputazioni, sollevata dalla difesa dei GILIOLI - ha riconosciuto sussistere i profili di indeterminatezza sollevati (con riferimento alla individuazione della normativa secondaria fondante le certificazioni, alla specificazione dei capi dei prosciutti recanti il marchio Parma o [OSCURATO:PERSONA], nonché alla individuazione delle condotte contestate con riferimento ai reati di falso). Tuttavia, in luogo dell'annullamento del decreto di citazione a giudizio sollecitato dalla difesa, il Tribunale ha invitato il Pubblico Minis1:ero "a specificare il capo di imputazione, con particolare riferimento ai documenti che si assumono contraffatti e specificando con elenco separato i prosciutti che sarebbero stati marchiati Parma e [OSCURATO:PERSONA]", rinviando ad altra udienza per il prosieguo. 2. Ricorrono per cassazione GILIOLI Luca, GILIOLI Cristina e GILIOLI Simone, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge. Si evidenzia, in primo luogo, l'inapplicabilità alla fattispecie in esame, ratione temporis, delle innovazioni introdotte in materia dalla cd. riforma Cartabia, essendo in particolare i poteri di invito a riformulare l'imputazione ecc. stati riservati, dall'art. 554-bis cod. proc. pen., al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale. In secondo luogo, si deduce il pregiudizio ai diritti difensivi conseguente alla decisione adottata, in ordine sia all'impossibilità di integrare la lista testimoniale, sia alle scelte in tema di riti alternativi. Quanto all'ammissibilità del ricorso, si osserva che il provvedimento deve ritenersi affetto da abnormità strutturale, costituendo esercizio di un potere non riconosciuto al giudice dall'ordinamento processuale. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'accoglimento del ricorso, condividendo le censure difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Ritiene invero il Collegio che debba darsi seguito all'insegnamento di questa Suprema Corte - relativo ad una fattispecie del tutto analoga a quella in esame - secondo cui «il riconoscimento da parte dell'ordinamento di un potere impugnatorio specifico, benché differito, esclude la possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento come abnorme» (Sez. 5, n. 27971 del 25/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273546 - 01. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza predibattimentale con cui il tribunale aveva invitato il pubblico ministero a precisare meglio il capo d'imputazione, impugnabile soltanto unitamente alla sentenza ai sensi dell'art.586 cod. proc. pen. In senso conforme, con riferimento ad altra fattispecie concreta, cfr. da ultimo Sez. 5, n. 49291 del 15/11/2023, Calderoli, Rv. 285541 - 01, secondo la quale «non sono immediatamente ricorribili per abnormità i provvedimenti in relazione ai quali l'ordinamento prevede un potere impugnatorio specifico, benché differito»).4 Deve pertanto escludersi in radice la prospettata abnormità (essendo superfluo sottolineare che l'esercizio dei poteri qui censurati risulterebbe, in un procedimento disciplinato dalle disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, del tutto fisiologico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 554-ter cod. proc. pen.). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così