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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20925/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato il beneficio della detenzione domiciliare, in precedenza concessagli; considerato che l'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen.; rilevato infatti che, come risulta dalle informazioni fornite dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] è stato nuovamente concesso il beneficio della detenzione domiciliare dal 30/08/2023, sicché, alla stregua delle considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694, deve intendersi venuto meno il suo interesse ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza dell'impugnazione, ciò che ne determina l'inammissibilità; che alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato il beneficio della detenzione domiciliare, in precedenza concessagli; considerato che l'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen.; rilevato infatti che, come risulta dalle informazioni fornite dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] è stato nuovamente concesso il beneficio della detenzione domiciliare dal 30/08/2023, sicché, alla stregua delle considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694, deve intendersi venuto meno il suo interesse ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza dell'impugnazione, ciò che ne determina l'inammissibilità; che alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così de
Sentenza Cassazione n. 20925/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris