CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 marzo 2021
Cassazione n. 18097/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9919/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato -ricorrente- MINISTERO DEL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 813/2021 depositata il 12/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9919/2021 [OSCURATO:PERSONA]: Numero sezionale 2097/2022Numero di raccolta generale 18097/2022 - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso Data pubblicazione 06/06/2022la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 12 marzo 2021; - il ricorso è affidato a due motivi; - il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA]: - parte ricorrente non ha provveduto al deposito di copia della sentenza impugnata; - l’omesso deposito di tale decisione – che, peraltro, va prodotta in copia autentica – costituisce causa di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’espresso disposto dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.; - nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso