Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2000
ECLI:EU:C:2000:116
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61998CC0412_IT
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
1 Il presente rinvio pregiudiziale riguardante la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles solleva due questioni: la prima è se la [OSCURATO:PERSONA] sia applicabile nel caso in cui il ricorrente sia domiciliato in uno Stato terzo; la seconda è se le regole specifiche di «competenza in materia di assicurazioni» si applichino alle controversie in materia di riassicurazione (1).
I - Il contesto in fatto e in diritto
A - Le disposizioni pertinenti della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles
2 L'art. 2 della sezione 1, titolo II, della [OSCURATO:PERSONA] enuncia la regola generale per la quale «le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato». Tale regola generale di competenza basata sul domicilio è subordinata alle regole concernenti le «competenze speciali», contenute nella sezione 2 del titolo II. Tra dette regole è compresa quella di cui all'art. 5, che dispone in particolare:
«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita (...)».
3 A sua volta, la sezione 2 è soggetta alle norme della sezione 3, costituita dagli artt. da 7 a 12 bis, relativa alla «competenza in materia d'assicurazioni». L'art. 8 dispone quanto segue:
«L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere convenuto:
1) davanti ai giudici dello Stato in cui ha domicilio,
oppure
2) in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente dell'assicurazione,
oppure
3) se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato contraente presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore delegato della coassicurazione.
Qualora l'assicuratore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato».
B - Il procedimento a quo ed il rinvio pregiudiziale
4 [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «UGIC»), attualmente in liquidazione, ha sede nella Colombia britannica, in Canada. Essa aveva incaricato il suo intermediario, la società francese Euromepa, di procedere alla collocazione di un contratto di riassicurazione, con effetto dal 1_ aprile 1990, relativo ad un portafoglio di assicurazione multirischio abitazione localizzato in Canada. In esecuzione di tali istruzioni, l'Euromepa contattava, con fax del 27 marzo 1990, la società belga [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), ed offriva a quest'ultima una partecipazione a tale contratto di riassicurazione indicando che «i riassicuratori principali sono [OSCURATO:PERSONA] col 24% e [OSCURATO:PERSONA] con il 20% (...)». Con fax di risposta 6 aprile 1990, la [OSCURATO:PERSONA] dava il proprio accordo ad una partecipazione nella misura del 7,5%.
5 Nel frattempo, il 28 marzo 1990 la [OSCURATO:PERSONA] indicava alla Euromepa che non intendeva prolungare la sua partecipazione oltre il 31 maggio 1990 e la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 30 maggio 1990, segnalava che avrebbe ridotto la sua partecipazione dal 20% al 10% a decorrere dal 1_ giugno 1990. Le parti concordano sul fatto che la Euromepa non ha informato la [OSCURATO:PERSONA] di tali comunicazioni.
6 Il 25 febbraio 1991 la Euromepa indirizzava alla [OSCURATO:PERSONA] un estratto conto da cui risultava che quest'ultima era debitrice, in base alla sua partecipazione, di una somma di CAD 54 679,34. [OSCURATO:PERSONA] rifiutava di versare la detta somma in quanto la sua adesione al contratto di riassicurazione era stata determinata dalla presentazione di informazioni che «si sono rivelate false a posteriori».
7 Il 6 luglio 1994 la UGIC citava la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunal de Commerce di Nanterre. [OSCURATO:PERSONA] eccepiva l'incompetenza dei giudici francesi, affermando che il giudice competente era il Tribunal de Commerce di Bruxelles, luogo della sua sede sociale. [OSCURATO:PERSONA] faceva valere, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles e, dall'altro, l'art. 1247 del codice civile francese.
8 Il 27 luglio 1995 il Tribunal de Commerce di Nanterre dichiarava la propria competenza ai sensi della legge francese in quanto la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non era applicabile ad una società canadese. Esso accoglieva le richieste della UGIC e condannava la [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla ricorrente la somma di CAD 54 679,34, aumentata degli interessi.
9 [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi alla Cour d'appel di Versailles (in prosieguo: il «giudice a quo»). Essa ha fatto valere che la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles doveva essere applicata giacché la [OSCURATO:PERSONA], in quanto parte convenuta, ha sede nel territorio di uno Stato contraente (2). La UGIC ha affermato che le regole di competenza stabilite dalla [OSCURATO:PERSONA] erano applicabili solo se l'attore e il convenuto sono domiciliati entrambi in uno Stato contraente. Ne ha dedotto che, essendo essa una società di diritto canadese priva di sede secondaria nel territorio della Comunità europea, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva trovare applicazione e la controversia relativa alla competenza doveva essere risolta conformemente alle norme nazionali di diritto internazionale privato, in base alle quali era competente il giudice francese.
10 Dopo avere sentito il parere del pubblico ministero, il giudice a quo ha deciso di deferire alla Corte, in virtù del protocollo 3 giugno 1971, concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sia applicabile non solo alle controversie "intracomunitarie" ma anche alle controversie "pertinenti alla Comunità". Più precisamente, se alla parte attrice, domiciliata in Canada, siano opponibili da parte della convenuta, stabilita in uno Stato contraente, le specifiche regole di competenza dettate da tale [OSCURATO:PERSONA].
2) Se le specifiche regole di competenza in materia di assicurazioni, dettate dagli artt. 7 e seguenti della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, siano applicabili in materia di riassicurazione».
II - Analisi
11 Hanno presentato osservazioni scritte la UGIC, la [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica francese, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord e la [OSCURATO:PERSONA]. Solo la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni orali.
A - L'applicabilità della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles
12 Tutte le parti che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, ad eccezione della UGIC, sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles è applicabile in circostanze come quelle del procedimento a quo (3).
13 [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fanno valere che, laddove l'oggetto di una controversia rientri nell'ambito di applicazione ratione materiae della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles e, in particolare, qualora il convenuto sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, il domicilio dell'attore è irrilevante (4).
14 La relazione Jenard sulla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non menziona l'esistenza di alcuna limitazione generale all'applicazione della regola base, fondata sul fatto che il domicilio dell'attore si trovi nel territorio di uno Stato contraente (5). Inoltre, nella [OSCURATO:PERSONA] il luogo del domicilio dell'attore rileva soltanto in casi eccezionali (6). I riferimenti espressi a detto luogo in tali casi eccezionali dimostrano che in tutti gli altri casi esso è irrilevante.
15 [OSCURATO:PERSONA] condivide questo parere ma aggiunge che le controversie che presentano un nesso con la Comunità rientrano nell'ambito di applicazione della [OSCURATO:PERSONA]. Una controversia è «pertinente» alla Comunità allorché è soggetta ad una delle regole di competenza della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la prima questione non si pone, in quanto la UGIC può essere considerata domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo mandatario francese (7). Inoltre, l'applicazione dell'art. 2, indipendentemente da quale sia il domicilio del convenuto, rafforzerebbe la certezza del diritto in capo alle parti domiciliate in paesi terzi, che in tal modo non dovrebbero affrontare le incertezze causate dalle mutevoli applicazioni delle norme nazionali di diritto privato internazionale.
16 Concordo con il [OSCURATO:PERSONA] e con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che sarebbe inopportuno, ai fini della definizione dell'ambito di applicazione ratione personae della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, il cui scopo è promuovere la certezza del diritto, fare ricorso ad un criterio così indefinito come quello attinente alla circostanza che la controversia sia o meno pertinente alla Comunità. Secondo la relazione Jenard, «[l]a certezza del diritto è garantita maggiormente dalla convenzione basata sulla competenza diretta» - vale a dire quando le regole di competenza sono applicabili nello Stato del procedimento originale anziché soltanto dinanzi al giudice del luogo in cui si intende ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza - «in quanto la decisione emana da un giudice che trae la sua competenza dalla convenzione stessa» (8). Questo è esattamente ciò che fa la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles: essa stabilisce «norme di competenza comuni [... al fine] di attuare [...] nel campo che è chiamata a disciplinare, un vero ordinamento giuridico, dal quale deve derivare la massima sicurezza» (9). Sarebbe curioso che, in una [OSCURATO:PERSONA] la cui regola principale in materia di competenza è che di norma il convenuto dev'essere citato dinanzi al giudice dello Stato in cui è domiciliato, fosse rilevante il domicilio dell'attore (10).
17 E' sufficiente considerare l'economia della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles per concludere che il domicilio dell'attore è irrilevante. L'ambito di applicazione della [OSCURATO:PERSONA] è definito dall'art. 1, a norma del quale la [OSCURATO:PERSONA] «si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale». La Corte ha confermato che la [OSCURATO:PERSONA] prevede regole di competenza che dispongono in quali casi, tassativamente elencati, il convenuto possa essere citato dinanzi al giudice di un altro Stato contraente (11). L'art. 26, relativo al riconoscimento delle sentenze, e l'art. 31, relativo alla loro esecuzione, disposizioni chiave del titolo III della [OSCURATO:PERSONA] («Del riconoscimento e dell'esecuzione»), sono redatti, analogamente, in termini generali (12). Insomma, i termini delle principali disposizioni implicano che l'ambito di applicazione ratione materiae della [OSCURATO:PERSONA] è definito con riferimento alle azioni proposte dinanzi ai giudici degli Stati contraenti, a prescindere da quali siano le parti.
18 [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles adotta sistematicamente il domicilio del convenuto quale criterio per l'esercizio della competenza. La regola base di cui all'art. 2 e le norme speciali contenute in particolare agli artt. 5 e 6 fanno riferimento invariabilmente al luogo in cui una persona o un convenuto «domiciliato nel territorio di uno Stato contraente» può essere citato. Né tali disposizioni né alcuna disposizione specifica come l'art. 13 (contratti conclusi da consumatori) o l'art. 16 (competenze esclusive) menzionano il domicilio dell'attore. Di fatto, secondo quanto risulta dal testo di tali disposizioni, occorre presumere che la [OSCURATO:PERSONA] sia applicabile alle controversie riguardanti persone domiciliate nel territorio di Stati terzi. L'art. 13, secondo comma, dispone che qualora «la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente», essa «è considerata [...] come avente domicilio» in uno Stato contraente qualora vi possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale e la contestazione riguardi il loro esercizio. Quest'ultima disposizione ha semplicemente lo scopo di identificare lo Stato contraente competente nel caso di un procedimento instaurato da un consumatore (13). L'art. 17 attribuisce competenza esclusiva ai giudici di uno Stato contraente designato a tal fine in un contratto concluso tra parti «di cui almeno una [sia] domiciliata nel territorio di uno Stato contraente».
19 Le norme in materia di competenza contenute nella [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles comprendono due diversi gruppi di disposizioni che definiscono la cornice per l'applicazione del titolo III. In primo luogo, l'art. 2 sancisce la competenza fondata sul domicilio del convenuto, con riserva di applicazione di alcune disposizioni speciali come gli artt. 5, 6, 7-12 bis, 13-15, 16 e 17. L'art. 4 dispone che se «il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente», la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato contraente, «dalla legge di tale Stato», vale a dire dalle norme di diritto internazionale privato dei vari Stati contraenti. [OSCURATO:PERSONA] istituisce quindi un sistema generale che si applica a tutti i convenuti, indipendentemente dal fatto che essi abbiano o meno il domicilio nel territorio di uno Stato contraente.
20 L'esclusione degli attori domiciliati nel territorio di Stati terzi dall'ambito di applicazione dell'art. 2, proposta dalla UGIC, determinerebbe una lacuna grave ed illogica nel sistema della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. In primo luogo, non avrebbe alcun senso escludere dal suo ambito di applicazione i casi in cui gli attori hanno il loro domicilio nel territorio di Stati terzi mentre i casi riguardanti convenuti domiciliati in detti Stati vi rientrano. In particolare, le azioni di cui all'art. 4 sarebbero regolate, se del caso, dagli artt. 21 e 22 riguardanti la litispendenza e la connessione, mentre le azioni proposte da attori non domiciliati nel territorio di uno Stato contraente, anche se dirette contro persone domiciliate in detto territorio, non sarebbero necessariamente regolate da tali disposizioni. Benché queste ultime non siano attributive di competenza, il loro disposto implica, analogamente a quello degli artt. 26 e 31, che la Convezione si applichi in modo generale a tutte le azioni proposte dinanzi ai giudici dei vari Stati contraenti.
21 Inoltre, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non sia applicabile alle azioni concernenti il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze emanate in Stati terzi non può in alcun modo corroborare la tesi della sua inapplicabilità (14). E' evidente che i procedimenti all'origine di tali azioni, a differenza di un procedimento avviato contro un convenuto domiciliato in uno Stato contraente dinanzi ai giudici di un altro Stato contraente, non presentano alcun nesso con la Comunità. Inoltre, come rileva la [OSCURATO:PERSONA], alcuni precedenti relativi a procedimenti instaurati da attori domiciliati nel territorio di Stati terzi, ma nei quali tale domicilio è stato considerato irrilevante, militano a favore del rigetto del domicilio dell'attore in quanto criterio pertinente. Così, nella causa Rich, la Corte non si è pronunciata sul fatto che il procedimento principale riguardasse un attore svizzero che aveva proposto un'azione dinanzi ai tribunali inglesi avverso un convenuto domiciliato in Italia per ottenere la designazione di un arbitro (15). Analogamente, nella causa [OSCURATO:PERSONA], sebbene una delle azioni di cui si trattava riguardasse un procedimento avviato nei [OSCURATO:PERSONA] da armatori polacchi per far dichiarare che non erano responsabili della pretesa contaminazione di alcuni prodotti trasportati da una delle loro navi dal Brasile a Rotterdam, non è stato suggerito che i giudici dinanzi ai quali erano stati proposti i ricorsi inglesi successivi potessero ignorare le regole sancite dall'art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] in materia di litispendenza, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non era applicabile al procedimento olandese avviato per primo (16).
22 Pertanto, propongo alla Corte di confermare che il domicilio dell'attore in uno Stato terzo è irrilevante ai fini dell'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. A mio parere, esso può avere un'incidenza soltanto nei casi in cui la [OSCURATO:PERSONA] preveda espressamente, direttamente o indirettamente, che tale domicilio costituisce un elemento pertinente (17).
B - [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles e la riassicurazione
23 Soltanto la UGIC sostiene che la riassicurazione dovrebbe essere considerata come rientrante nell'ambito di applicazione della sezione 3 del titolo II della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. Essa rammenta in particolare la posizione potenzialmente molto debole dell'assicuratore in alcune situazioni dette di «fronting» ed afferma che la riassicurazione dovrebbe essere assoggettata alle regole speciali in materia di assicurazioni (18).
24 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta sul punto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], fa valere che le regole specifiche in materia di assicurazioni [in particolare l'art. 8, punto 2), della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, che consente all'assicurato di proporre ricorso dinanzi ai giudici dello Stato in cui è domiciliato] non sono applicabili. Tali disposizioni sono volte a proteggere gli assicurati in quanto presunte parti deboli del contratto. Non è quanto avviene nel caso della riassicurazione. [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], si richiamano alla relazione Schlosser sulla [OSCURATO:PERSONA] di adesione del 1978, secondo cui «[u]n contratto di riassicurazione non può essere equiparato a un contratto di assicurazione. Pertanto gli articoli da 7 a 12 non si applicano ai contratti di riassicurazione» (19). [OSCURATO:PERSONA] osserva che, sebbene la questione della riassicurazione sia stata sollevata nel contesto di alcune cause vertenti sull'art. 21, la Corte non ha dichiarato che andassero applicate le regole specifiche in materia di assicurazioni. [OSCURATO:PERSONA] ritiene inoltre che, anche se la riassicurazione rientrasse nell'ambito di applicazione ratione materiae della [OSCURATO:PERSONA], l'art. 8, punto 2, della stessa sarebbe applicabile soltanto qualora l'assicurato fosse la parte debole e fosse domiciliata in uno Stato contraente, mentre la UGIC non soddisfa nessuna di tali condizioni.
25 [OSCURATO:PERSONA] osserva che il rapporto tra il riassicurato ed il riassicuratore non incide sul rapporto tra l'assicuratore e l'assicurato originario, e che le disposizioni pertinenti della [OSCURATO:PERSONA] sono ambigue. Tuttavia, essa ha deciso di riconsiderare il parere che aveva espresso nelle sue osservazioni relative alla causa [OSCURATO:PERSONA] e altri (20). Pertanto, sostiene che le regole in materia di assicurazioni sono intese a tutelare la parte «debole», il che tenderebbe ad escludere i contratti di riassicurazione. Le regole in materia di assicurazione andrebbero considerate come ispirate agli stessi principi cui s'informano le norme applicabili ai contratti conclusi dai consumatori di cui alla sezione 4 del titolo II (artt. 13-15) della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles.
26 Vi sono due possibili motivi per i quali la riassicurazione potrebbe essere considerata come rientrante nell'ambito di applicazione delle regole specifiche in materia di assicurazioni. Il primo è che non esiste una differenza sostanziale tra assicurazione e riassicurazione atta a giustificare l'esclusione di quest'ultima dall'ambito di applicazione della sezione 3 del titolo II della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. Il secondo è costituito dall'argomento testuale secondo cui, mentre alcuni rischi importanti sono stati espressamente esclusi dall'art. 12 bis, aggiunto dalla [OSCURATO:PERSONA] di adesione del 1978, la riassicurazione non è compresa tra di essi. Come ha suggerito UGIC, il fatto che il legislatore francese, per escludere la riassicurazione dall'ambito di applicazione del codice delle assicurazioni francese, abbia deciso d'inserire in quest'ultimo una disposizione esplicita in tal senso (l'art. L.111-1) parrebbe corroborare indirettamente questa tesi.
27 Tuttavia, tali argomenti non mi sembrano convincenti. In primo luogo, l'assicurazione e la riassicurazione, ancorché connesse, sono «distinte dal punto di vista concettuale» (21). Così, sebbene non esista una definizione ampia generalmente ammessa di riassicurazione, essa può essere tenuta distinta dai contratti di assicurazione ordinari in quanto «non costituisce una cessione né un trasferimento dell'operazione assicurativa originale da un assicuratore all'altro, né un rapporto societario o di rappresentanza tra assicuratori», bensì «un contratto di assicurazione autonomo con il quale il riassicuratore s'impegna a garantire integralmente o parzialmente il riassicurato contro le perdite che quest'ultimo deve indennizzare all'assicurato in virtù del contratto di assicurazione principale» (22).
28 Tuttavia, l'argomento decisivo va cercato nella politica cui sono ispirate le regole specifiche di competenza in materia di assicurazioni. La relazione Jenard indica chiaramente che «considerazioni di carattere sociale, ossia per l'esigenza di tutelare talune categorie di persone quali gli assicurati (...)» richiedevano determinate eccezioni alla regola generale della competenza del giudice del domicilio del convenuto, che «si propongono soprattutto il fine di evitare gli abusi che possono derivare dai contratti di adesione» (23). L'idea di tutelare l'assicurato, in materia di competenza, nei confronti dell'assicuratore, che è (di regola) la parte più forte dal punto di vista economico, sembra aver ispirato anche la formulazione originale della sezione 3 del titolo II della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. Infatti, nella sentenza Bertrand la Corte aveva sostenuto, vari mesi prima della firma della [OSCURATO:PERSONA] di adesione del 1978, che la protezione della parte privata più debole (il consumatore finale) aveva ispirato la prima versione delle norme di cui alla sezione 4 del titolo II, sebbene dette disposizioni non menzionino i «consumatori» (24). Nel 1983, la Corte ha confermato espressamente tale parere per quanto riguarda la sezione 3 del titolo II della versione originale della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, nella sentenza Gerling e altri, in cui ha dichiarato: «Dall'esame delle disposizioni di detta sezione, chiarite dai lavori preparatori, risulta (...) che, offrendo all'assicurato una gamma di competenze più estesa di quella offerta all'assicuratore, ed escludendo qualsiasi possibilità di stabilire una clausola di proroga della competenza a favore dell'assicuratore, dette disposizioni si sono ispirate ad una preoccupazione di tutela dell'assicurato, il quale, nella maggior parte dei casi, si trova di fronte ad un contratto predeterminato le cui clausole non possono più essere oggetto di trattative ed è la persona economicamente più debole» (25).
29 In tale contesto occorre tenere conto dell'inequivocabile parere espresso in merito alla riassicurazione al paragrafo 151 della relazione Schlosser. Poiché tale relazione respinge categoricamente l'equiparazione dei contratti di riassicurazione ai contratti di assicurazione e poiché l'art. 9 della [OSCURATO:PERSONA] di adesione del 1978 ha inserito un nuovo art. 12 bis nella [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles al fine di escludere espressamente alcuni contratti di assicurazione (ma non tutti) che coprono i rischi commerciali, si deve ritenere che gli autori della [OSCURATO:PERSONA] di adesione del 1978 abbiano accolto il parere espresso nella relazione Schlosser secondo cui non occorreva escludere alcun tipo di contratto di riassicurazione in quanto la riassicurazione, fin dall'inizio, non era stata compresa.
30 Inoltre, secondo una giurisprudenza costante della Corte le eccezioni alla regola generale secondo cui il convenuto dev'essere citato dinanzi al giudice dello Stato in cui ha il proprio domicilio devono essere interpretate restrittivamente (26). Poiché è quanto meno dubbio che originariamente gli autori della [OSCURATO:PERSONA] avessero inteso comprendere la riassicurazione nell'ambito di applicazione della sezione 3 del titolo II della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles o, ammettendo che la riassicurazione originariamente vi rientrasse, che essi abbiano inteso mantenere tale inclusione dopo la firma della [OSCURATO:PERSONA] di adesione del 1978, la Corte dovrebbe ora confermare l'applicabilità delle regole generali di competenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. Infatti, l'obiettivo della sezione 3 del titolo II è stabilire un gruppo di regole di competenza alternative in favore di coloro che esercitano un'azione contro un «assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato contraente» (v. art. 8). Soltanto l'art. 11 riguarda il diritto di azione dell'assicuratore. Esso dispone tuttavia che, ad eccezione delle domande riconvenzionali, le quali possono essere proposte dinanzi al giudice della domanda principale, l'azione dev'essere proposta «davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto». Pertanto, come rileva la [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda il diritto d'azione degli assicuratori la sezione 3 del titolo II non fa che confermare la regola generale di cui all'art. 2. Se dette disposizioni fossero applicabili anche alla riassicurazione, si potrebbe ragionevolmente affermare che il riassicurato potrebbe citare il «riassicuratore» soltanto dinanzi ai giudici dello Stato in cui quest'ultimo ha il suo domicilio in quanto, dopo tutto, egli rimarrebbe un «assicuratore», mentre il riassicuratore, che sarebbe assimilato ad un «assicuratore», potrebbe anch'egli citare l'«assicuratore» riassicurato soltanto dinanzi al giudice dello Stato in cui questi ha il proprio domicilio. Mi sembra alquanto improbabile che gli autori della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles abbiano inteso privare gli assicuratori o i riassicuratori del diritto, in controversie che oppongano gli uni agli altri, di esercitare un'azione in particolare in forza dell'art. 5.
31 Tale conclusione mi sembra corroborata dalla reazione degli ambienti accademici e giudiziari alle disposizioni della sezione 3 del titolo II della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] di adesione del 1978. Nel 1990 un commentatore, «in previsione di una domanda di pronuncia pregiudiziale che potrebbe in futuro essere sottoposta alla Corte, (...) ha affermato che quasi certamente la riassicurazione dovrebbe essere esclusa dall'ambito di applicazione della sezione 3» (27). Occorre rilevare che i giudici inglesi, i quali conoscono particolarmente bene la riassicurazione in quanto la maggior parte delle operazioni internazionali di riassicurazione viene effettuata sul mercato londinese (28), hanno costantemente preso posizione contro l'inclusione della riassicurazione nell'ambito di applicazione delle regole specifiche di competenza (29).
32 Pertanto, concludo nel senso che i contratti di riassicurazione, ossia i contratti che costituiscono un rapporto giuridico tra il riassicurato ed il riassicuratore, non possono essere considerati come disciplinati dalle regole di competenza in materia di assicurazione ai fini della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. Tale conclusione non è inficiata dall'argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la riassicurazione dev'essere considerata disciplinata da dette regole nel caso in cui l'assicurato principale abbia un rapporto diretto con il riassicuratore, in forza di una normativa nazionale o per altro motivo (30). In tali circostanze, il riassicuratore agirebbe effettivamente in quanto assicuratore e sarebbe pertanto soggetto alle regole specifiche di competenza contenute nella sezione 3 del titolo II. In altri termini, egli dovrebbe essere considerato, nei confronti dell'assicurato, come surrogato nella posizione dell'assicuratore ai fini della sezione 3 (31).
III - Conclusione
33 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni deferite dalla Cour d'appel di Versailles:
«1) [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata, si applica a tutte le azioni in materia civile e commerciale proposte in uno Stato contraente avverso un soggetto domiciliato in tale Stato o in un altro Stato contraente, indipendentemente dal luogo del domicilio dell'attore.
2) Le specifiche regole di competenza in materia di assicurazioni di cui al titolo II, sezione 3, come modificato, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, non sono applicabili in materia di riassicurazione».
(1) - [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32). All'epoca dei fatti all'origine del procedimento a quo, le disposizioni pertinenti del titolo II della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, ossia la sezione 3, intitolata «Competenza in materia di assicurazioni», erano state modificate dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord alla [OSCURATO:PERSONA] (GU L 304, pag. 1; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di adesione del 1978»). [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1) e la [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1) non hanno apportato modifiche pertinenti al caso di specie.
(2) - Essa ha fatto valere anche l'art. 5, punto 1, che riguarda specificamente la competenza in materia contrattuale.
(3) - La UGIC rimette al giudizio della Corte la questione se un convenuto possa opporre la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles ad un attore domiciliato in Canada.
(4) - V. sentenze 25 luglio 1991, causa C-190/89, Rich (Racc. pag. I-3855), e 6 dicembre 1994, causa C-406/92, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-5439).
(5) - GU 1979, C 59, pag. 1.
(6) - [OSCURATO:PERSONA] cita gli artt. 5, punto 2, 8, punto 2, 14, punto 1, e 17.
(7) - All'udienza l'agente della [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, ai sensi dell'art. 52, si trattava di un problema di diritto interno del giudice adito, ossia il giudice francese del procedimento a quo, il quale tuttavia non ha esaminato la questione.
(8) - Op. cit., pag. 7.
(9) - Ibidem, pag. 15.
(10) - Salvo che si tratti di controversie non internazionali nelle quali l'attore è domiciliato nello stesso Stato membro del convenuto, nel qual caso trovano applicazione soltanto le regole di competenza in vigore in detto Stato; v. la relazione Jenard, citata, pag. 9.
(11) - Sentenza 17 giugno 1992, causa C-26/91, Handte (Racc. pag. I-3967, punto 13)
(12) - La relazione Jenard, op. cit. pag. 43, precisa che la [OSCURATO:PERSONA] «si applica a tutte le sentenze pronunciate da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente nelle materie civili e commerciali, che rientrano nel campo della [OSCURATO:PERSONA], prescindendo dal fatto che le parti siano o meno domiciliate nella Comunità e dalla loro nazionalità» (il corsivo è mio).
(13) - V. sentenza 15 settembre 1994, causa C-318/93, Brenner e Noller (Racc. pag. I-4275).
(14) - La Corte ha confermato tale principio nella sentenza 20 gennaio 1994, causa C-129/92, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-117, punto 37).
(15) - Sentenza Rich, citata alla nota 4.
(16) - [OSCURATO:PERSONA], citata alla nota 4.
(17) - V. artt. 5, punto 2, 8, punto 2, 14, primo comma, e 17 della [OSCURATO:PERSONA].
(18) - E' detta «fronting» la situazione in cui l'assicuratore B, solitamente in contropartita di una commissione, agisce in qualità di prestanome («front») per un assicuratore A, il quale non può disporre di licenza o può risultare inaccettabile per l'assicurato. Di regola l'assicuratore B, in virtù del contratto di assicurazione, sarà interamente responsabile nei confronti dell'assicurato ma avrà diritto, in virtù del contratto di riassicurazione, ad un indennizzo da parte dell'assicuratore A; v. MacGillivray on [OSCURATO:PERSONA], editore generale Leigh-Jones, nona edizione, Londra, 1997, paragrafi 33-21.
(19) - GU 1979, C 59, pag. 117, paragrafo 151.
(20) - Sentenza 27 giugno 1991, causa C-351/89 (Racc. pag. I-3317).
(21) - V. la sentenza del giudice Evans, della [OSCURATO:PERSONA] of Appeal of England and Wales, nella causa Agnew e a./Lansförsäkringsbølagens [1997] 4 All ER 937, pag. 944.
(22) - V. MacGillivray on [OSCURATO:PERSONA], op. cit., paragrafo 33-2, in cui sono citati vari precedenti di diritto inglese.
(23) - Op. cit., pagg. 28 e 29.
(24) - Sentenza 21 giugno 1978, causa 150/77 (Racc. pag. 1431, punto 18).
(25) - Sentenza 14 luglio 1983, causa 201/82 (Racc. pag. 2503, punto 17; il corsivo è mio).
(26) - V., tra le altre, sentenze Handte, citata, punti 13 e 14, e 27 ottobre 1998, causa C-51/97, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I-6511, punto 16).
(27) - Kaye, «[OSCURATO:PERSONA] insurance and reinsurance under the [OSCURATO:PERSONA]: application of protective provisions», 1990, Journal of [OSCURATO:PERSONA], pag. 517, in particolare pag. 522. V. anche: Hunter, «[OSCURATO:PERSONA] and the [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] 1982», 1987, Journal of [OSCURATO:PERSONA], pag. 344; O'Malley and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (1989), paragrafo 18.07; MacGillivray on [OSCURATO:PERSONA], op. cit., paragrafi 33-84; [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 7a ed., Londra, 1997, pag. 39.
(28) - V. [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], op. cit., pag. 29. Il ruolo fondamentale svolto dai giudici del [OSCURATO:PERSONA], dovuto all'importanza del mercato di Londra, è stato sottolineato anche dal Tribunal de Commerce di Nanterre nella sentenza da esso pronunciata nella causa a quo ed è peraltro stato riconosciuto dalla relazione Schlosser, op. cit. punto 136.
(29) - V. le sentenze del giudice Kerr, della [OSCURATO:PERSONA] of Appeal of England and Wales, nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [1982] 2 [OSCURATO:PERSONA]. 543, pag. 549; del giudice Rix, della [OSCURATO:PERSONA] of England and Wales, nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (in liquidazione) [1995] 1 All ER 796, pag. 804, e del giudice Evans nella causa Agnew e a., op. cit. alla nota 21, pagg. 943 e 944.
(30) - A tale proposito, all'udienza la [OSCURATO:PERSONA] si è richiamata ad alcune disposizioni di diritto spagnolo. Contrariamente a quanto sostenuto dalla UGIC, tali considerazioni non valgono per il rapporto tra un riassicuratore ed un assicuratore nelle situazioni dette di «fronting».
(31) - La nozione di surrogazione è stata recentemente esaminata dalla Corte nella sentenza 27 gennaio 2000, causa C-8/98, Dansommer (Racc. pag. I-393, punto 37).