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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16003/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della Corte d'appello di Reggio ealabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] li ha condannati per i reati di cui agli artt. 110, 624,625 n. 7 c.p. e agli artt. 110, 493 ter, 61 n. 2 cod.pen.

In particolare, gli imputati hanno presentato un primo ricorso congiunto con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] mentre [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ulteriore ricorso, del tutto sovrapponibile all'altro, con l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo, in sostanza articolato in modo conforme in entrambi i ricorsi, con il quale i ricorrenti deducono la violazione dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p., contestando la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è assolutamente generico sia intrinsecamente che estrinsecamente risultando con ciò privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MFurvii Ma SungiS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della Corte d'appello di Reggio ealabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] li ha condannati per i reati di cui agli artt. 110, 624,625 n. 7 c.p. e agli artt. 110, 493 ter, 61 n. 2 cod.pen. In particolare, gli imputati hanno presentato un primo ricorso congiunto con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] mentre [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ulteriore ricorso, del tutto sovrapponibile all'altro, con l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo, in sostanza articolato in modo conforme in entrambi i ricorsi, con il quale i ricorrenti deducono la violazione dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p., contestando la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è assolutamente generico sia intrinsecamente che estrinsecamente risultando con ciò privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MFurvii Ma SungiS
Sentenza Cassazione n. 16003/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris