CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06752/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 del GIP TRIBUNALE di Roma sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, tramite proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal GIP presso il Tribunale di Roma in relazione all'imputazione di cui agli artt. 73 e 80 DPR 309/1990, ( detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con l'aggravante dell'ingente quantitativo), con la quale veniva applicata la pena di giustizia, veniva, altresì, disposta la confisca di tutto quanto in sequestro, con devoluzione al FUG della somma di denaro, pari ad euro 92.610,00, e disposta la distruzione del resto, nonché applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, dedotto con riferimento all'art. 606, lett. 6) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 240-bis cod. pen, ed illogicità della motivazione. Il ricorrente si duole della confisca disposta in relazione sia alla previsione di cui all'art. 240 cod. pen., quale corpo del reato, sia per sproporzione, ex art. 240-bis cod. pen e, quanto a tale ultima, deduce la totale carenza di prova in ordine alla ritenuta sproporzione e l'omesso confronto con gli elementi depositati dalla difesa (trattamento di fine rapporto) e con le deduzioni del [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato che il denaro ritrovato costituirebbe un anticipo in contanti del relativo trattamento di fine rapporto di lavoro con lo Stato Vaticano. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore ha chiesto la trattazione orale del ricorso, che non è stata accolta trattandosi dell'impugnazione di un provvedimento camerale, da trattare ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.. Nelle more dell'udienza, il difensore ha trasmesso note di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve anzitutto premettersi che la Corte ha chiarito che in tema di confisca cd. allargata conseguente a condanna per uno dei reati di cui all'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (attualmente art. 240-bis cod. pen., disposizione oggetto di espresso richiamo ad opera dell'art. 85-bis del DPR 309/1990), non è censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità del condannato e i redditi del suo nucleo o 1 familiare, ove la stessa sia congruamente motivata dal giudice di merito con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive. (Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022, Arcuri, Rv. 282407 - 02). Nel caso di specie il giudice ha espressamente motivato il punto della sentenza relativo alla statuizione di confisca, sia richiamando espressamente (pagina 2 della sentenza) le valutazioni già compiute dal GIP in sede di adozione del provvedimento di sequestro preventivo dei medesimi beni oggetto della confisca (non limitandosi alla sola replicazione grafica di quel provvedimento) sia valorizzando plurimi argomenti fattuali. In primo luogo, vengono richiamate le circostanze del rinvenimento del denaro (avvenuto contestualmente al rinvenimento dello stupefacente e di una macchina conta soldi). In via di ulteriore considerazione, il Giudice motiva quanto alla sproporzione della somma confiscata, espressamente affermando che il [OSCURATO:PERSONA], a fronte delle circostanze del rinvenimento, non ne ha documentato la certa provenienza da fonti lecite. Attraverso il rinvio al provvedimento di sequestro preventivo, inoltre, la sproporzione viene ulteriormente argomentata in ragione della condizione reddituale del [OSCURATO:PERSONA], pensionato che, a suo dire, avrebbe intrapreso una nuova attività d'impresa, dalla quale peraltro allo stato non avrebbe tratto guadagni, così come si valuta non fondata la deduzione difensiva per la quale la somma in sequestro sarebbe l'esito del pagamento in contanti operato dal datore di lavoro del [OSCURATO:PERSONA] per un recesso anticipato o comunque corrispondente, come si afferma in ricorso, al pagamento del trattamento di fine rapporto, atteso che come si afferma nella sentenza impugnata attraverso il richiamo al provvedimento di convalida del sequestro, il trattamento di fine rapporto risulta regolato tramite operazione bancaria, ragione per la quale si motiva altresì la riconducibilità della somma in sequestro all'attività delittuosa. 3. Concludendo, la motivazione addotta in punto di sproporzione risulta congrua rispetto all'esigenza di motivazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081 - 01), facendo riferimento sia a profili di valutazione autonoma, sia a profili di valutazione contenuti in altro provvedimento, del quale il giudice mostra di aver preso cognizione (e che ha ritrascritto) e che ha ritenuto coerenti con la sua decisione, profili peraltro contenuti in un atto conosciuto dall'interessato (Sez. 6, Sentenza n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839; Sez. 3, Sentenza n. 24252 del 13/05/2010, 0., Rv. 247287; Sez. 2, Sentenza n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929).4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così è deciso, 05/02/2026 Il onsigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] S iSI