CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05236/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa il 15/03/2024 dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Brescia ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta impropria, perché, in qualità di amministratore unico della Silmar soc. coop. e di liquidatore della stessa, occultava i libri e le scritture contabili allo scopo di creare danno ai creditori e concorreva a cagionare il dissesto della società accumulando debiti previdenziale ed erariali. 2. La difesa propone due motivi motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha omesso di riqualificare il delitto di bancarotta fraudolenta impropria nella fattispecie di bancarotta semplice, senza considerare che l'intento dell'imputato era esclusivamente quello di continuare l'attività imprenditoriale e non quello di determinare, neanche in termini probabilistici, il dissesto dell'azienda. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e). cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha omesso di riqualificare il delitto di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice ex art. 217 legge fall., non dando credito alla dichiarata distruzione accidentale dei libri e delle scritture contabili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono infondati. 2. Nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell11/4/2008, Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01.3. Privo di pregio è il primo motivo che involge la mancata riqualificazione del delitto di bancarotta fraudolenta impropria nella fattispecie di bancarotta semplice. 3.1 La condotta descritta nell'imputazione, e ritenuta dai giudici di merito, è sussumibile nella fattispecie di bancarotta impropria per cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose, per la cui integrazione è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349). Invero, ai sensi dell'art. 223, comma 2, legge fall., la causazione del fallimento conseguente a operazioni dolose, che è una delle due autonome fattispecie criminose contemplate dalla norma - che, entrambe, contemplano una condotta dei soggetti qualificati che ha determinato il dissesto da cui è scaturito il fallimento -, richiede, quanto all'elemento soggettivo, una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio che esso si verifichi, sicché è sufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società, determini l'astratta prevedibilità della decozione, quale effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5 n. n. 45672 del 1/10/2015, Lubrina, Rv. 265510; Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014, Rampino, Rv. 262207). Mentre la bancarotta patrimoniale richiede una condotta distrattiva o dissipativa che deve consistere in una diminuzione del patrimonio sociale, a prescindere dalla circostanza che abbia determinato il fallimento, diversamente nella bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose, le condotte, non necessariamente distrattive o dissipative, devono risultare eziologicamente connesse al fallimento. Dunque, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, ciò che rileva non è l'immediato depauperamento della società, bensì la creazione o l'aggravamento di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società (Sez.5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv.262188). 3.2 Ciò posto, i giudici di merito hanno ritenuto corretta la contestazione del delitto di bancarotta fraudolenta impropria, in ragione del protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270046; Sez. 5, n. 17355 del 12/03/2015, Casale, Rv. 264080; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Bottiglieri, Rv. 260492; Sez. 5 n. 12426 del 29/11/21013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997).Invero, la sentenza in verifica, dopo avere ricostruito le vicende finanziarie della Silmar soc. coop., dichiarata fallita in data 04 dicembre 2019, ha ritenuto integrata la fattispecie di bancarotta impropria da operazioni dolose, essendo emerso, anche alla luce delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del dibattimento, che l'aver preferito pagare i dipendenti e i fornitori per evitare ulteriori indebitamenti, anziché versare i contributi e le imposte dovute, aveva condotto a un'elevata esposizione, pari a euro 453.070,37, a fronte di uno stato passivo di euro 500.420,13, frutto di una consapevole scelta gestionale. La Corte di appello ha ritenuto che l'imputato ben avrebbe potuto prevedere il fallimento, anche in ragione dell'inevitabile carico sanzionatorio, proprio per l'ampiezza del fenomeno e per la sua sistematicità, che di fatto ha caratterizzato l'ampio arco temporale dal 2012 alla dichiarazione di fallimento, così facendo buon governo del principio di diritto secondo cui le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337). Di qui, avendo la corte territoriale svolto un adeguato scrutinio dell'elemento soggettivo della fattispecie contestata, verificando la sussistenza del dolo generico delle operazioni dolose, correlato alla prevedibilità del dissesto, la non plausibilità della richiesta riqualificazione del fatto. 4. Infondato è anche il secondo motivo che investe la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 4.1 La corte territoriale ha puntualmente spiegato le ragioni delle sue determinazioni in ordine alla conferma della decisione di primo grado, sottolineando che l'asserita perdita accidentale della documentazione contabile era priva di riscontro documentale. Tanto non senza considerare che l'assenza di libri e scritture contabili ineriva anche periodi differenti da quelli colpiti dal dedotto evento e che, più in generale, mancava una qualsiasi forma di documentazione, pur informale, attestante una condotta diligente. Di qui, con ragionamento logico e completo, i giudici, esclusa l'esimente del caso fortuito, hanno affermato la non sussumibilità della vicenda nella fattispecie di bancarotta documentale semplice. 5. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e