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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 16711/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23187/2023proposto da: Francesco CORRENTI, elettivamente domiciliat o in Roma, piazzaAmerico Capponi n. 16 , presso l o studio d e ll'avv . [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende -ricorrente - contro Comune di Civitavecchia, in persona del Sindacopro tempore, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1723/2023della Corte d’Appello di Roma , depositata il 3/5/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/5/2024dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.23187/2023 Cron.

Rep.

Ud.21/05/2024 CC– Aula B rilevato che il ricorso per cassazione è stato notificatoal Comune di Civitavecchia in data 3 / 11 /202 3 ed è stato depositato telematicamente in data28/11/2023; constatato, pertanto, che non è stato rispettato il termine di venti giorni previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, comma 1, c.p.c.; rilevato che il Comune di Civitavecchia h a depositato controricorso nel termine di legge di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, fissato dall’art. 370, comma 1, c.p.c.; ritenuto che l’improcedibilità del ricorso assorbe ogni altra questione e che il ricorrente deve essere condannato, in base al principio di soccombenza, alla rifusione delle spese relative a questo giudizio di legittimità in favore della controparte, che si è tempestivamente difesa con controricorso; ritenutodi dovere liquidare le spese come da dispositivo; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d .P.R. 115 del 2002 ; P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23187/2023proposto da: Francesco CORRENTI, elettivamente domiciliat o in Roma, piazzaAmerico Capponi n. 16 , presso l o studio d e ll'avv . [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende -ricorrente - contro Comune di Civitavecchia, in persona del Sindacopro tempore, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1723/2023della Corte d’Appello di Roma , depositata il 3/5/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/5/2024dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.23187/2023 Cron. Rep. Ud.21/05/2024 CC– Aula B rilevato che il ricorso per cassazione è stato notificatoal Comune di Civitavecchia in data 3 / 11 /202 3 ed è stato depositato telematicamente in data28/11/2023; constatato, pertanto, che non è stato rispettato il termine di venti giorni previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, comma 1, c.p.c.; rilevato che il Comune di Civitavecchia h a depositato controricorso nel termine di legge di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, fissato dall’art. 370, comma 1, c.p.c.; ritenuto che l’improcedibilità del ricorso assorbe ogni altra questione e che il ricorrente deve essere condannato, in base al principio di soccombenza, alla rifusione delle spese relative a questo giudizio di legittimità in favore della controparte, che si è tempestivamente difesa con controricorso; ritenutodi dovere liquidare le spese come da dispositivo; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d .P.R. 115 del 2002 ; P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 de
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