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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 35898/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 febbraio 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tendente a ottenere la revoca della sentenza n. 1810 del 2020 per essersi i reati dalla medesima giudicati estinti per prescrizione intervenuta in epoca antecedente all'emissione della pronuncia stessa.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo "violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione al combinato disposto degli artt. 157 e segg. cod. pen., 666 e segg. cod. proc. pen., 25 Cost. per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale stabilita anche a pena di nullità e riguardante i criteri e i presupposti applicativi per la declaratoria di nullità del titolo e revoca della sentenza di condanna e, comunque, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione addotta sul punto, oltreché per travisamento della prova desumibile da specifici atti del procedimento". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, maturata nella pendenza del procedimento di cognizione, in quanto le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., sono esclusivamente quelle che operano dopo il passaggio in giudicato della condanna" (Cass. Sez. 1, n. 7164 del 21/12/2015 (dep. 2016) Rv. 266612 - 01; Cass. Sez. 3, n, 20567 del 28/04/2010, Rv. 247188 - 01, secondo cui "non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, pur se la prescrizione sia maturata prima del passaggio in giudicato della sentenza, in ragione della immodificabilità, in sede esecutiva, del giudicato").

Di tali principi l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione, dando, altresì, adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento della propria decisione.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 12 luglio 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 febbraio 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tendente a ottenere la revoca della sentenza n. 1810 del 2020 per essersi i reati dalla medesima giudicati estinti per prescrizione intervenuta in epoca antecedente all'emissione della pronuncia stessa. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo "violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione al combinato disposto degli artt. 157 e segg. cod. pen., 666 e segg. cod. proc. pen., 25 Cost. per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale stabilita anche a pena di nullità e riguardante i criteri e i presupposti applicativi per la declaratoria di nullità del titolo e revoca della sentenza di condanna e, comunque, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione addotta sul punto, oltreché per travisamento della prova desumibile da specifici atti del procedimento". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, maturata nella pendenza del procedimento di cognizione, in quanto le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., sono esclusivamente quelle che operano dopo il passaggio in giudicato della condanna" (Cass. Sez. 1, n. 7164 del 21/12/2015 (dep. 2016) Rv. 266612 - 01; Cass. Sez. 3, n, 20567 del 28/04/2010, Rv. 247188 - 01, secondo cui "non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, pur se la prescrizione sia maturata prima del passaggio in giudicato della sentenza, in ragione della immodificabilità, in sede esecutiva, del giudicato"). Di tali principi l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione, dando, altresì, adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento della propria decisione. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 luglio 2022 Il Consigliere estensore
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