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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 31606/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.2747/2013R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via G. Rossini n.26, presso lo studio legale Gaglione -controricorrente- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n.540/50/11,pronunciata il 21/11/2011, depositata in data 6/12/2011e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.2747/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]:

1. l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.540/50/11,pronunciata il 21/11/2011, depositata in data 6/12/2011 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello del l’ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta, che aveva accolto i l ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento che determinava, ai fini Irpef, per l’anno di imposta 2004, un maggiore reddito imponibile sulla base delle spese, per compravendite e conferimenti in denaro, sostenute dal contribuente negli anni di imposta dal 2004 al 2007;

2. con la sentenza impugnata, la C.t.r. rilevava preliminarmente l'ammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado, ancorché il contribuente non si fosse avvalso del servizio Poste italiane , ma di un’agenzia di recapito privata, che, secondo il giudice di appello, era legittimataa compiere le notifiche a mezzo posta; nel merito, la C.t.r. riteneva che, dai dati ed elementi forniti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria e da quelli reperiti direttamente dall'Ufficio, eraemerso che, nel corso degli anni d al 2004 al 2007, il contribuente aveva sostenuto consistenti esborsi finanziari per compravendite e conferimenti in danaro; secondo i giudici di appello, l’ufficio, nell'individuare la quota di incremento patrimoniale per l'anno di riferimento, sarebbe incorso nell’errore di prende in considerazione gli acquisti effettuati negli anni successivi e non nell'anno di riferimento o almeno nei quattro anni precedenti;

3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 23marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. r.g. n.2747/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; il contribuente ha depositato memoria; successivamente, disposto il rinvio a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, il ricorso veniva nuovamente fissato per la camera di consiglio dell’11 ottobre 2022; [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. c on il primo motivo , l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione dell’art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992 , n.546, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la notifica del ricorso introduttivo del giudizio doveva essere effettuata utilizzando il servizio postale nazionale, non essendo inalcun modo prevista la possibilità di avvalersi di agenzie di recapito autorizzate; nel caso di specie, in cui il contribuente non si era avvalso del servizio Poste italiane, ma di un’agenzia di recapito privata, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile;

1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 , n.600, nella formulazione vigente ratione temporis, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., nonché la motivazione insufficiente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente il senso della norma sarebbe quello di considerare che il reddito necessario agli acquisti contestati al contribuente si sia formato nell’anno in cui è avvenuto l’acquisto e nei quattro anni precedenti; pertanto, il ragionamento del giudice di appello risultava errato e motivato in maniera illogica ed insufficiente, in quanto, secondo la C.t.r., doveva considerarsi prima l’anno di effettuazione dell’acquisto e successivamente quelli della produzione del reddito; r.g. n.2747/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo; leSezioni unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez.

U., n. 8416 del 2019) hanno riconosciuto in capo al servizio di posta universale ([OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada, fino alla data di liberalizzazione dei servizi operata con la legge n. 124 del 2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017; con le successive sentenze n. 299 e n. 300 del 2020, le Sezioni Unite, pronunciandosi sulla questione concernente la sorte della notificazione degli atti processuali eseguita a mezzo di posta privata, in base al regime anteriore allalegge del 2017, hanno affermato che: a) in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilit à̀ per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017; b) la sanatoria della nullità̀della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività̀ del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché́ sprovvisto di titolo abilitativo; tuttavia, ai fini della tempestività del ricorso, potrà assumere rilevanza il momento della consegna tempestiva dell’atto al r.g. n.2747/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] destinatario, certo in quanto asseverato dalla parte convenuta all’atto della costituzione in giudizio (Cass. N. 19019/2021); nel caso di specie, trattandosi di ricorso avverso l’avviso di accertamento, che deve avvenire nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo, il ricorso introduttivo deve ritenersi inammissibile, non essendo provata la tempestività; invero, dall’esame del fascicolo d’ufficio, risulta che la notifica dell’avviso di accertamento al contribuente è avvenuta in data 2 settembre 2008 e la notifica del ricorso di primo grado si è perfezionata con la consegna presso l’ufficio in data 24 febbraio 2009; pertanto,emerge dagli atti che la notifica mediante la consegna all’Ufficio del ricorso di primo grado non è avvenuta entro i termini per l’impugnazione dell’atto impositivo, rimanendo irrilevante il procedimento di accertamento con adesione, di cui vi è il verbale agli atti,che riguarda l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2003; non può, dunque, ritenersi che la nullità della notifica, avvenuta a mezzo di operatore privato, sia sanata dalla regolare costituzione dell’ufficio, dovendosi applicare la regola generale secondo cui la sanatoria non può estendersi al caso di tardiva proposizione del ricorso, che è sempre rilevabile d’ufficio e determina l’inammissibilità del ricorso stesso; in conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassatasenza rinvio in quanto il ricorso originario era inammissibile; si compensano le spese dei due gradi di merito; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; P.Q.M. la Corte accoglie il primomotivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa r.g. n.2747/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso originario ; compensa le spese dei gradi di merito; condanna parte controricorrente al pagamento in favore della ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.2747/2013R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via G. Rossini n.26, presso lo studio legale Gaglione -controricorrente- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n.540/50/11,pronunciata il 21/11/2011, depositata in data 6/12/2011e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.2747/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.540/50/11,pronunciata il 21/11/2011, depositata in data 6/12/2011 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello del l’ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta, che aveva accolto i l ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento che determinava, ai fini Irpef, per l’anno di imposta 2004, un maggiore reddito imponibile sulla base delle spese, per compravendite e conferimenti in denaro, sostenute dal contribuente negli anni di imposta dal 2004 al 2007; 2. con la sentenza impugnata, la C.t.r. rilevava preliminarmente l'ammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado, ancorché il contribuente non si fosse avvalso del servizio Poste italiane , ma di un’agenzia di recapito privata, che, secondo il giudice di appello, era legittimataa compiere le notifiche a mezzo posta; nel merito, la C.t.r. riteneva che, dai dati ed elementi forniti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria e da quelli reperiti direttamente dall'Ufficio, eraemerso che, nel corso degli anni d al 2004 al 2007, il contribuente aveva sostenuto consistenti esborsi finanziari per compravendite e conferimenti in danaro; secondo i giudici di appello, l’ufficio, nell'individuare la quota di incremento patrimoniale per l'anno di riferimento, sarebbe incorso nell’errore di prende in considerazione gli acquisti effettuati negli anni successivi e non nell'anno di riferimento o almeno nei quattro anni precedenti; 3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 23marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. r.g. n.2747/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; il contribuente ha depositato memoria; successivamente, disposto il rinvio a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, il ricorso veniva nuovamente fissato per la camera di consiglio dell’11 ottobre 2022; [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. c on il primo motivo , l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione dell’art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992 , n.546, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la notifica del ricorso introduttivo del giudizio doveva essere effettuata utilizzando il servizio postale nazionale, non essendo inalcun modo prevista la possibilità di avvalersi di agenzie di recapito autorizzate; nel caso di specie, in cui il contribuente non si era avvalso del servizio Poste italiane, ma di un’agenzia di recapito privata, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile; 1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 , n.600, nella formulazione vigente ratione temporis, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., nonché la motivazione insufficiente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente il senso della norma sarebbe quello di considerare che il reddito necessario agli acquisti contestati al contribuente si sia formato nell’anno in cui è avvenuto l’acquisto e nei quattro anni precedenti; pertanto, il ragionamento del giudice di appello risultava errato e motivato in maniera illogica ed insufficiente, in quanto, secondo la C.t.r., doveva considerarsi prima l’anno di effettuazione dell’acquisto e successivamente quelli della produzione del reddito; r.g. n.2747/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo; leSezioni unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U., n. 8416 del 2019) hanno riconosciuto in capo al servizio di posta universale ([OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada, fino alla data di liberalizzazione dei servizi operata con la legge n. 124 del 2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017; con le successive sentenze n. 299 e n. 300 del 2020, le Sezioni Unite, pronunciandosi sulla questione concernente la sorte della notificazione degli atti processuali eseguita a mezzo di posta privata, in base al regime anteriore allalegge del 2017, hanno affermato che: a) in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilit à̀ per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017; b) la sanatoria della nullità̀della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività̀ del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché́ sprovvisto di titolo abilitativo; tuttavia, ai fini della tempestività del ricorso, potrà assumere rilevanza il momento della consegna tempestiva dell’atto al r.g. n.2747/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] destinatario, certo in quanto asseverato dalla parte convenuta all’atto della costituzione in giudizio (Cass. N. 19019/2021); nel caso di specie, trattandosi di ricorso avverso l’avviso di accertamento, che deve avvenire nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo, il ricorso introduttivo deve ritenersi inammissibile, non essendo provata la tempestività; invero, dall’esame del fascicolo d’ufficio, risulta che la notifica dell’avviso di accertamento al contribuente è avvenuta in data 2 settembre 2008 e la notifica del ricorso di primo grado si è perfezionata con la consegna presso l’ufficio in data 24 febbraio 2009; pertanto,emerge dagli atti che la notifica mediante la consegna all’Ufficio del ricorso di primo grado non è avvenuta entro i termini per l’impugnazione dell’atto impositivo, rimanendo irrilevante il procedimento di accertamento con adesione, di cui vi è il verbale agli atti,che riguarda l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2003; non può, dunque, ritenersi che la nullità della notifica, avvenuta a mezzo di operatore privato, sia sanata dalla regolare costituzione dell’ufficio, dovendosi applicare la regola generale secondo cui la sanatoria non può estendersi al caso di tardiva proposizione del ricorso, che è sempre rilevabile d’ufficio e determina l’inammissibilità del ricorso stesso; in conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassatasenza rinvio in quanto il ricorso originario era inammissibile; si compensano le spese dei due gradi di merito; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; P.Q.M. la Corte accoglie il primomotivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa r.g. n.2747/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso originario ; compensa le spese dei gradi di merito; condanna parte controricorrente al pagamento in favore della ric
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