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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 19234/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate il 28/03/2022 dal Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 3 novembre 2021, depositata il 12 novembre 2021, applicava la disciplina prevista dagli artt. 81 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], determinando la pena complessiva nella misura di anni ventisette e mesi quattro di reclusione.

In particolare, la Corte di merito operava in sede di giudizio rescissorio, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, Sez. 1, con sentenza n. 2949/2020 depositata il 13 aprile 2021, limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione.

2. Con la sentenza di annullamento con rinvio la Corte di legittimità premetteva il principio per cui il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art.81 cod. pen., deve dapprima 'scorporare' tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, Sentenza n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030).

Poi, rispetto al caso concreto, riteneva il ricorso fondato, disponendo che il giudice dell'esecuzione, quindi, avrebbe dovuto: 'scorporare' i reati avvinti dalla continuazione in base alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 21 luglio 2017; individuare il reato più grave - secondo il criterio stabilito dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. - fra tutti quelli per i quali aveva ritenuto il medesimo disegno criminoso; sulla pena come determinata per il reato più grave dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.

3. L' ordinanza ora oggetto di ricorso ha determinato la pena complessiva nella misura di anni ventisette e mesi quattro di reclusione, all'esito degli aumenti per la continuazione fra i reati di cui alle seguenti sentenze, così enumerate dalla Corte territoriale (fra parentesi si riporta l'indicazione seguita dalla sentenza di annullamento con rinvio in relazione alla ordinanza annullata): 1 (ex "c") sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 21 luglio 2017, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 14 aprile 2015 all'esito di giudizio ordinario, divenuta irrevocabile il 18 giugno 2018, in forza delle quali l'Ippolito risultava condannato alla pena di ventiquattro anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi primo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo, cod. pen., e 74, commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, reato, quest'ultimo, aggravato ex art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 203 del 1991, nonché dalla recidiva: la pena complessiva di anni ventiquattro di reclusione veniva individuata quale pena più grave ai fini della continuazione; 2) (ex "b") sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 31 marzo 2010, di riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 6 ottobre 2009 in esito a giudizio abbreviato, divenuta irrevocabile il 5 giugno 2010, in forza delle quali l'Ippolito risultava condannato alla pena di cinque anni e due mesi di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per i reati di detenzione illegale di armi da guerra e armi comuni da sparo, nonché di ricettazione: l'aumento veniva determinato nella misura finale di anni due e mesi quattro di reclusione (anni due di reclusione per il delitto di ricettazione e anni uno e mesi sei di reclusione per la detenzione illegale delle armi, anni tre e mesi sei di reclusione, ridotto per il rito abbreviato alla misura indicata); 3) (ex "a") sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Napoli il 20 novembre 1996, divenuta irrevocabile il 5 gennaio 1997, con la quale era stata applicata all'Ippolito la pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 774,69 di multa, per i reati di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo clandestina e di munizioni da guerra, nonché di ricettazione: l'aumento veniva determinato in anni uno e mesi sei di reclusione (con determinazione dell'aumento per ogni reato e riduzione per il rito speciale alla misura su indicata).

4. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 5.

Il primo motivo censura l'ordinanza per erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen.: in particolare il ricorrente osserva come nel giudizio rescissorio la Corte di merito, oltre ad avere rivalutato il presupposto per il riconoscimento della sussistenza del reato continuato, in vero coperto da giudicato, non ha provveduto — come invece richiesto dalla sentenza di annullamento con rinvio — allo 'scorporo' delle pene per i singoli reati in relazione sentenza che irrogava la pena di anni ventiquattro di reclusione, indicata, complessivamente, quale pena più grave, diversamente provvedendo al predetto 'scorporo' in relazione ai reati e ai relativi aumenti di pena in ordine alle ulteriori due sentenze.

6. Il secondo motivo censura l'ordinanza impugnata per inosservanza e erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 63, comma 4, cod. pen.

In particolare, la violazione di legge denunciata riguarda la circostanza che il criterio di attenuazione dell'aumento di pena, previsto dalla norma richiamata, non sarebbe stato correttamente applicato, tenuto in conto che risultano contestati quali circostanze aggravanti l'art. 7 legge 203/1991 e la recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen. per i delitti della sentenza su indicata sub 1) e la recidiva per quella sub 2).

5. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha depositato requisitoria e conclusioni scritte, con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso per essere intervenuto da parte della Corte di appello di Napoli corretta applicazione del principio di diritto formulato dalla Corte, Sez. 1, con sentenza n. 2949/2020 depositata il 13 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In ordine al primo motivo, a ben vedere la Corte di appello non ha tenuto conto del principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio, poiché se ha motivato e separato, individuando caso per caso l'aumento di pena, i singoli reati di cui alle sentenze sub 2) e 3), diverse da quella con pena più grave, non ha invece provveduto allo 'scorporo' della pena più grave dall'aumento per la continuazione, già operato dal giudice della cognizione con tale ultima sentenza.

A ben vedere la sentenza su indicata sub 1), che irrogava la pena complessiva di anni ventiquattro di reclusione, era relativa a due reati: quello previsto dall' art. 416-bis, commi primo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo, cod. pen., nonché quello previsto dall'art. 74, commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, reato, quest'ultimo, aggravato ex art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 203 del 1991.

Ancora una volta la Corte di merito considera pena più grave direttamente quella complessiva di ventiquattro anni di reclusione, mentre invece doveva procedere allo 'scorporo', indicare la pena più grave già prevista dal giudice della cognizione - dall'ordinanza impugnata non si comprende quale sia la violazione ritenuta più grave ex art. 81 cod. pen. da parte del giudice di cognizione - e poi determinare l'aumento per l'ulteriore reato da porre in continuazione.

Infine, procedere agli ulteriori aumenti, per i singoli reati, inerenti le ulteriori due sentenze.

3. In tal senso va ribadito il principio già affermato: secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti, nel giudizio di cognizione, dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta, in tale giudizio, per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti che va determinato "ex novo" dal giudice dell'esecuzione (così Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, Sentenza n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano; Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245987).

Pertanto, non avendo il giudice a quo proceduto allo 'scorporo', la Corte di appello dovrà sciogliere il vincolo della continuazione come già computato dal giudice della cognizione nella sentenza sub 1) e, individuato il reato più grave, dovrà provvedere alla determinazione, per ciascuno dei reati satelliti, a cominciare da quello oggetto della stessa sentenza sub 1), dell'aumento di pena da aggiungersi alla pena per il reato più grave.

4. Diversamente inammissibile è il secondo motivo di ricorso, per duplice ordine di ragioni.

4.1. In primo lu o si tratta di motivo mai formulato in precedenza, pur essendo già deducibi rimo giudizio rescindente e non determinato da elementi di novità sopravvenuti, cosicché il thema decidendum è quello determinato dai motivi del primo ricorso per cassazione e non può essere ampliato, per quanto previsto dall'art. 628, comma 2, cod. proc. pen., che allorchè afferma che in ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione, intende fare riferimento oltre che alle questioni già dedotte anche a quelle già deducibili e non dedotte.

A ben vedere, infatti, all'esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata, come nel caso in esame (Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, Miah, Rv. 276207).

4.2. Per altro il motivo è anche manifestamente infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente risposto negativamente al quesito posto dal secondo motivo, affermando che, in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo al fatto considerato come violazione più grave e con riferimento alle sole aggravanti ed attenuanti che allo stesso specificamente si riferiscono, sicché delle circostanze riguardanti ciascuno dei reati satellite si deve tener conto esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, D'Agostino, Rv. 272567; Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260057; Sez. 1, n. 49344 del 13/11/2013, Gelao, Rv. 258348; Sez. 1, n. 47249 del 30/06/2011 - dep. 20/12/2011, Toldan, Rv. 251403).

5. Ne consegue l'annullamento con rinvio per nuovo esame, in relazione ai punti 2 e 3, alla Corte di appello di Napoli diversamente composta.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.Così deciso in Roma il 19/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate il 28/03/2022 dal Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 3 novembre 2021, depositata il 12 novembre 2021, applicava la disciplina prevista dagli artt. 81 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], determinando la pena complessiva nella misura di anni ventisette e mesi quattro di reclusione. In particolare, la Corte di merito operava in sede di giudizio rescissorio, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, Sez. 1, con sentenza n. 2949/2020 depositata il 13 aprile 2021, limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione. 2. Con la sentenza di annullamento con rinvio la Corte di legittimità premetteva il principio per cui il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art.81 cod. pen., deve dapprima 'scorporare' tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, Sentenza n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030). Poi, rispetto al caso concreto, riteneva il ricorso fondato, disponendo che il giudice dell'esecuzione, quindi, avrebbe dovuto: 'scorporare' i reati avvinti dalla continuazione in base alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 21 luglio 2017; individuare il reato più grave - secondo il criterio stabilito dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. - fra tutti quelli per i quali aveva ritenuto il medesimo disegno criminoso; sulla pena come determinata per il reato più grave dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. 3. L' ordinanza ora oggetto di ricorso ha determinato la pena complessiva nella misura di anni ventisette e mesi quattro di reclusione, all'esito degli aumenti per la continuazione fra i reati di cui alle seguenti sentenze, così enumerate dalla Corte territoriale (fra parentesi si riporta l'indicazione seguita dalla sentenza di annullamento con rinvio in relazione alla ordinanza annullata): 1 (ex "c") sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 21 luglio 2017, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 14 aprile 2015 all'esito di giudizio ordinario, divenuta irrevocabile il 18 giugno 2018, in forza delle quali l'Ippolito risultava condannato alla pena di ventiquattro anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi primo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo, cod. pen., e 74, commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, reato, quest'ultimo, aggravato ex art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 203 del 1991, nonché dalla recidiva: la pena complessiva di anni ventiquattro di reclusione veniva individuata quale pena più grave ai fini della continuazione; 2) (ex "b") sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 31 marzo 2010, di riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 6 ottobre 2009 in esito a giudizio abbreviato, divenuta irrevocabile il 5 giugno 2010, in forza delle quali l'Ippolito risultava condannato alla pena di cinque anni e due mesi di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per i reati di detenzione illegale di armi da guerra e armi comuni da sparo, nonché di ricettazione: l'aumento veniva determinato nella misura finale di anni due e mesi quattro di reclusione (anni due di reclusione per il delitto di ricettazione e anni uno e mesi sei di reclusione per la detenzione illegale delle armi, anni tre e mesi sei di reclusione, ridotto per il rito abbreviato alla misura indicata); 3) (ex "a") sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Napoli il 20 novembre 1996, divenuta irrevocabile il 5 gennaio 1997, con la quale era stata applicata all'Ippolito la pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 774,69 di multa, per i reati di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo clandestina e di munizioni da guerra, nonché di ricettazione: l'aumento veniva determinato in anni uno e mesi sei di reclusione (con determinazione dell'aumento per ogni reato e riduzione per il rito speciale alla misura su indicata). 4. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 5. Il primo motivo censura l'ordinanza per erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen.: in particolare il ricorrente osserva come nel giudizio rescissorio la Corte di merito, oltre ad avere rivalutato il presupposto per il riconoscimento della sussistenza del reato continuato, in vero coperto da giudicato, non ha provveduto — come invece richiesto dalla sentenza di annullamento con rinvio — allo 'scorporo' delle pene per i singoli reati in relazione sentenza che irrogava la pena di anni ventiquattro di reclusione, indicata, complessivamente, quale pena più grave, diversamente provvedendo al predetto 'scorporo' in relazione ai reati e ai relativi aumenti di pena in ordine alle ulteriori due sentenze. 6. Il secondo motivo censura l'ordinanza impugnata per inosservanza e erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 63, comma 4, cod. pen. In particolare, la violazione di legge denunciata riguarda la circostanza che il criterio di attenuazione dell'aumento di pena, previsto dalla norma richiamata, non sarebbe stato correttamente applicato, tenuto in conto che risultano contestati quali circostanze aggravanti l'art. 7 legge 203/1991 e la recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen. per i delitti della sentenza su indicata sub 1) e la recidiva per quella sub 2). 5. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha depositato requisitoria e conclusioni scritte, con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso per essere intervenuto da parte della Corte di appello di Napoli corretta applicazione del principio di diritto formulato dalla Corte, Sez. 1, con sentenza n. 2949/2020 depositata il 13 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In ordine al primo motivo, a ben vedere la Corte di appello non ha tenuto conto del principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio, poiché se ha motivato e separato, individuando caso per caso l'aumento di pena, i singoli reati di cui alle sentenze sub 2) e 3), diverse da quella con pena più grave, non ha invece provveduto allo 'scorporo' della pena più grave dall'aumento per la continuazione, già operato dal giudice della cognizione con tale ultima sentenza. A ben vedere la sentenza su indicata sub 1), che irrogava la pena complessiva di anni ventiquattro di reclusione, era relativa a due reati: quello previsto dall' art. 416-bis, commi primo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo, cod. pen., nonché quello previsto dall'art. 74, commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, reato, quest'ultimo, aggravato ex art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 203 del 1991. Ancora una volta la Corte di merito considera pena più grave direttamente quella complessiva di ventiquattro anni di reclusione, mentre invece doveva procedere allo 'scorporo', indicare la pena più grave già prevista dal giudice della cognizione - dall'ordinanza impugnata non si comprende quale sia la violazione ritenuta più grave ex art. 81 cod. pen. da parte del giudice di cognizione - e poi determinare l'aumento per l'ulteriore reato da porre in continuazione. Infine, procedere agli ulteriori aumenti, per i singoli reati, inerenti le ulteriori due sentenze. 3. In tal senso va ribadito il principio già affermato: secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti, nel giudizio di cognizione, dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta, in tale giudizio, per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti che va determinato "ex novo" dal giudice dell'esecuzione (così Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, Sentenza n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano; Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245987). Pertanto, non avendo il giudice a quo proceduto allo 'scorporo', la Corte di appello dovrà sciogliere il vincolo della continuazione come già computato dal giudice della cognizione nella sentenza sub 1) e, individuato il reato più grave, dovrà provvedere alla determinazione, per ciascuno dei reati satelliti, a cominciare da quello oggetto della stessa sentenza sub 1), dell'aumento di pena da aggiungersi alla pena per il reato più grave. 4. Diversamente inammissibile è il secondo motivo di ricorso, per duplice ordine di ragioni. 4.1. In primo lu o si tratta di motivo mai formulato in precedenza, pur essendo già deducibi rimo giudizio rescindente e non determinato da elementi di novità sopravvenuti, cosicché il thema decidendum è quello determinato dai motivi del primo ricorso per cassazione e non può essere ampliato, per quanto previsto dall'art. 628, comma 2, cod. proc. pen., che allorchè afferma che in ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione, intende fare riferimento oltre che alle questioni già dedotte anche a quelle già deducibili e non dedotte. A ben vedere, infatti, all'esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata, come nel caso in esame (Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, Miah, Rv. 276207). 4.2. Per altro il motivo è anche manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente risposto negativamente al quesito posto dal secondo motivo, affermando che, in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo al fatto considerato come violazione più grave e con riferimento alle sole aggravanti ed attenuanti che allo stesso specificamente si riferiscono, sicché delle circostanze riguardanti ciascuno dei reati satellite si deve tener conto esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, D'Agostino, Rv. 272567; Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260057; Sez. 1, n. 49344 del 13/11/2013, Gelao, Rv. 258348; Sez. 1, n. 47249 del 30/06/2011 - dep. 20/12/2011, Toldan, Rv. 251403). 5. Ne consegue l'annullamento con rinvio per nuovo esame, in relazione ai punti 2 e 3, alla Corte di appello di Napoli diversamente composta. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.Così deciso in Roma il 19/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
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