CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 27014/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30695-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 251/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Catanzaro ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta la domanda dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dichiarata l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale svolta nell'anno 2009 quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente. 2. La Corte d'appello ha ritenuto che ha l'obbligo di iscrizione chi percepisce un reddito perché esercita abitualmente l'attività professionale per cui è iscritto all'albo e che nel caso di specie l'INPS non avesse assolto all'onere di dimostrare che la professionista nell'anno 2009 avesse esercitato abitualmente l'attività di avvocato. 3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la controparte non ha svolto difese. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Considerato che: 5. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. Ric. 2019 n. 30695 sez. ML - ud. 11-05-2021 -2- 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, dl. 269/2003, conv. con mod. dalla I. 326/2003, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. 6. Ha sostenuto che, i dati pacifici secondo cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era iscritta all'albo professionale e "inserita in una attività autonomamente organizzata" costituissero "indici rivelatori di un'attività lavorativa espletata con abitualità". 7. Il ricorso non può trovare accoglimento. 8. Questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021). 9. Dirimente, ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; con la precisazione che nell'accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare "le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività" oppure, in senso contrario, "la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00", senza Ric. 2019 n. 30695 sez. ML - ud. 11-05-2021 -3- che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo. 10. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha valorizzato, quale indice negativo di abitualità, la percezione da parte dell'avvocato nell'anno in contestazione di un reddito inferiore al limite dei 5.000,00 euro, nonché l'assenza di elementi probatori di segno diverso della cui deduzione e prova era onerato l'INPS. 11. Il motivo di ricorso dell'INPS è inammissibile perché denuncia un errore di diritto, con specifico riferimento alle disposizioni che disciplinano l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, là dove l'accertamento della abitualità pone una questione di fatto, veicolabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014); le censure mosse investono invece la valutazione degli indici di abitualità come eseguita dalla Corte di merito, anche attraverso riferimenti a dati fattuali ulteriori rispetto a quelli riportati nella sentenza impugnata (inserimento in una "attività autonoma organizzata"), e così come formulate non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità. 12. Le considerazioni esposte conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. 13. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità poiché la controparte non ha svolto difese. 14. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei Ric. 2019 n. 30695 sez. ML - ud. 11-05-2021 -4- presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]