CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 dicembre 2020
Cassazione n. 31274/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16734/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., M.C.M. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- RO C. S.A.S., elettivamente domiciliati in ROMA, via G. AVEZZANA 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 47/2020 depo- sitato il 04/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Con- sigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti, indicati in epigrafe, hanno impugnato con due motivi il decreto della Corte d’appello di Brescia n. 47/2020 del 4 dicembre 2020, che, nel rigettare l’opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89/2001 contro il decre- to del magistrato designato del 9 gennaio 2020, ha ritenuto infondata la loro domanda di equa riparazione, azionata con riguardo alla procedura fallimentare della Brecos s.r.l., aperta nel 2003 e chiusa nel 2017, nella quale gli istanti erano creditori ammessi al passivo. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. Il magistrato designato della Corte d’appello di Brescia aveva ritenuto che la procedura fallimentare presupposta fosse stata particolarmente com- plessa, con esperimento di azioni di responsabilità nei confronti dell’organo di controllo e di oltre cento azioni revocatorie, e aveva avuto un numero elevato di creditori ammessi al passivo, quest’ultimo ammon- tante a oltre 7 milioni d’euro. Tali procedimenti avevano consentito alla procedura concorsuale di recuperare importanti somme da ripartire tra i creditori (oltre 2,5 milioni d’euro). Pertanto, in difetto di specifiche allega- zioni da parte dei ricorrenti in ordine al pregiudizio che gli stessi singolar- mente avessero subito per l’eccessiva durata della procedura fallimentare, secondo il magistrato designato doveva escludersi l’esistenza stessa di ta- le danno per i creditori, in quanto per la peculiarità della procedura essi non potevano riporre alcunragionevole affidamento nel rapido soddisfaci- mento del loro credito. I giudici dell’opposizione ex art. 5-ter hanno poi ritenuto non accertata la violazione del termine di ragionevole durata, non prevedendo l’art. 2, comma 2 bis della legge 89 del 2001 (secondo il quale “[s]i considera ri- spettato il termine ragionevole … se la procedura concorsuale si è conclu- sa in sei anni”) l’automatica indennizzabilità del procedimento fallimentare che superi il limite della durata ragionevole, e condividendo la valutazione della particolare complessità della procedura operata dal primo giudice. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di Consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. I ricorrenti hanno depositato memoria. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, l. 89/2001, in relazione all’art. 6, paragrafo 1 della CEDU, all’art.1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 della Co- stituzione. I ricorrenti allegano di aver proposto insinuazioni al passivo fal- limentare nel giudizio presupposto e di essere stati così ammessi nello stato passivo, senza ricevere alcun pagamento dei propri credito; eviden- ziano che il fallimento è stato chiuso il 29 novembre 2017, ovvero 14 anni e 9 mesi dopo la sua dichiarazione. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 2, comma 2, DM Giustizia n. 55/2014, avendo la Corte d’appello ha accordato al Ministero della Giustizia anche il “rimborso” delle spese forfettarie nella misura del 15 %, nonostante che la natura pubblica dell’avvocatura erariale escluda che le stesse siano state sostenute. Il primo motivo di ricorso è fondato. Secondo la costante elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, risa- lente anche ad epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art. 2, comma 2 bis della legge 89 del 2001, in tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, secondo lo standard rica- vabile dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, la durata delle procedure fallimentari notevolmente complesse -a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da li- quidare, della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedu- re concorsuali interdipendenti - non può comunque superare la durata complessiva di sette anni (Cass. Sez. 2, 29/09/2020, n. 20508; Cass. Sez. 2, 12/10/2017, n. 23982; Cass. Sez. 6 - 1 , 28/05/2012, n. 8468 ). Benin- teso, per i creditori ammessi al passivo, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare decorre dal decreto di ammissione (cfr. Cass. Sez. 2, 29/03/2018, n. 7864). Superato tale termine, il danno non patrimonialeper l’irragionevole durata del processo, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, nel rispetto dei principi cardine che la Corte Euro- pea ritrae dall’art. 6 della CEDU, si intende come conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ra- gionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a cau- sa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle parti del processo; ne consegue che una volta accertata e determinata l'entità della stessa durata irragionevole, il giudice deveritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussi- stenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positiva- mente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass. Sez. 6- 2 , 12/03/2020, n. 7034 ; Cass. Sez. 2 , 17/10/2019, n. 26497 ; Cass. Sez. 1, 02/02/2007, n. 2246; Cass. Sez. 1, 29/03/2006, n. 7145). Ha pertanto errato la Corte d’appello di Brescia, in presenza di una proce- dura fallimentare durata quattordici anni, a negare l’an del diritto alla equa riparazione ai creditori ammessi al passivo, avendo il magistrato de- signato ritenuto che i ricorrenti erano onerati di formulare specifiche alle- gazioni in ordine al pregiudizio concretamente patito, e i giudici dell’opposizione sostenuto che ad escludere l’indennizzabilità bastasse la constatazione della particolare complessità della procedura operata dal primo giudice.Al contrario, per dichiarare insussistente il pregiudizio da ir- ragionevole durata del processo occorre accertarela sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno fosse sia stato subito dalle parti interessate. L’accoglimento del primo motivo del ricorso, con la conseguente cassazio- ne con rinvio della causa, comporta l’assorbimento del secondo motivo, avente ad oggetto la liquidazione delle spese processuali, in quanto la re- lativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere ac- cessorio, è destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene dispo- sto del decreto impugnato. Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassa- zione, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, con rin- vio, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di