CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 febbraio 2021
Cassazione n. 09636/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 7254-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controparti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 120/2021 del TRIBUNALE di SAVONA, depositata il 12/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che, letto l'art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio, dichiari inammissibile o in subordine rigetti il regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 120/2021, con la quale il Tribunale di Savona, pronunciando in via non definitiva, ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Genova proposta dalla ricorrente. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse condannata a pagare la somma corrispondente ai 2/3 del valore di quanto attribuito al defunto avvocato [OSCURATO:PERSONA] - associato dello studio legale - da [OSCURATO:PERSONA] che aveva effettuato in suo favore una donazione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato memoria difensiva ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 380- ter c.p.c. Ric. 2021 n. 07254 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 e 20 c.p.c., 1182, 1326 e 2229 c.c.: l'obbligazione dedotta in giudizio non può essere individuata né nel bene oggetto della donazione né nel suo valore, ma esclusivamente nell'importo, a titolo di compenso, che la donante avrebbe dovuto versare all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per le attività svolte in suo favore; né gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Romani deducono o producono nulla che possa dimostrare dove e quando la donante avrebbe conferito l'incarico professionale, con la conseguenza che l'unico criterio che deve essere preso in considerazione è quello del luogo in cui deveva eseguirsi l'obbligazione, ossia nel domicilio dell'asserito debitore, Genova, luogo di residenza della ricorrente. Il ricorso è infondato. La ricorrente contesta la competenza del Tribunale di Savona, ritenendo che gli originari attori non avessero dimostrato che il luogo di conferimento dell'incarico da parte della donante all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fosse Savona. In tal modo la ricorrente non considera che gli attori hanno chiesto la condanna della ricorrente a pagare i 2/3 del valore di quanto attribuito all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sulla base del contratto di associazione professionale, che espressamente prevede l'acquisizione allo studio legale della clientela di ciascun associato e il versamento allo studio di ogni provento conseguente. Pertanto, pacifico essendo che l'associazione professionale è stata costituita a Savona, il luogo in cui è sorta l'obbligazione della ricorrente nella sua qualità di erede dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] va individuato nel Tribunale di Savona. II. Va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Savona, davanti al quale vanno rimesse le parti; il Tribunale di Ric. 2021 n. 07254 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -3- Savona provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Savona, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge, spese al merito. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 6 ottobre 2021. Il Presidente (Lor nzo Orilia) e AA, [OSCURATO:PERSONA]