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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 14884/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; t) Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 1 e 2, lett.

B), cod. strada, articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto quanto segue: I) Violazione dell'art. 42 cod. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

TI) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; travisamento delle prove.

Il ricorso è inammissibile.

Con primo motivo di ricorso la difesa rappresenta che, innanzi al Giudice di Pace, in seguito ad impugnazione della sanzione prefettizia della sospensione della patente di guida, si era eccertato, con sentenza definitiva, come il Totola non fosse alla guida del veicolo al momento del fatto.

Essendo stata accertata in sede civile la insussistenza della contravvenzione contestata, con revoca della sospensione della patente di guida, si è venuto a determinare un contrasto di giudicati insanabile.

La sentenza civile passata in giudicato farebbe stato nel processo penale, imponendo l'assoluzione dell'imputato.

Il rilievo è manifestamente infondato.

Le sentenze irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo non sono vincolanti per il giudice penale; l'unica disposizione che attribuisce espressamente "efficacia di giudicato" nel processo penale a sentenze extra- penali è rappresentata dall'art. 3, comma 4, cod. proc. pen. con riferimento alla "sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza".

Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

La difesa, nel ribadire la propria versione dei fatti, contrapposta a quella dei giudici di merito, richiama l'attenzione della Corte di legittimità su aspetti concernenti l'interpretazione delle emergenze probatorie, con particolare riferimento alle testimonianze acquisite in dibattimento.

La deduzione di un vizio di legittimità è solo apparente.

Il ricorrente pretende, a ben vedere, che si proceda, in questa sede, ad una non consentita rinnovata valutazione degli elementi probatori posti a base del giudizio di responsabilità.

L'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.

L'asserito vizio del travisamento della prova è rappresentato in termini del tutto generici e non soddisfa i requisiti richiesti in questa sede per essere validamente proposto (cfr. Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 3, n. 37756 del 7/7/2011, lannazzo, Rv. 251467; Sez. 4, n. 14732 del 1/3/2011, Molinario, Rv. 250133; Sez. 5, n. 18542 del 21/1/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 6, n. 18491 del 24/0/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246916; Sez. 3, n. 39729 del 18/6/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215).

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; t) Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 1 e 2, lett. B), cod. strada, articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto quanto segue: I) Violazione dell'art. 42 cod. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione. TI) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; travisamento delle prove. Il ricorso è inammissibile. Con primo motivo di ricorso la difesa rappresenta che, innanzi al Giudice di Pace, in seguito ad impugnazione della sanzione prefettizia della sospensione della patente di guida, si era eccertato, con sentenza definitiva, come il Totola non fosse alla guida del veicolo al momento del fatto. Essendo stata accertata in sede civile la insussistenza della contravvenzione contestata, con revoca della sospensione della patente di guida, si è venuto a determinare un contrasto di giudicati insanabile. La sentenza civile passata in giudicato farebbe stato nel processo penale, imponendo l'assoluzione dell'imputato. Il rilievo è manifestamente infondato. Le sentenze irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo non sono vincolanti per il giudice penale; l'unica disposizione che attribuisce espressamente "efficacia di giudicato" nel processo penale a sentenze extra- penali è rappresentata dall'art. 3, comma 4, cod. proc. pen. con riferimento alla "sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza". Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso. La difesa, nel ribadire la propria versione dei fatti, contrapposta a quella dei giudici di merito, richiama l'attenzione della Corte di legittimità su aspetti concernenti l'interpretazione delle emergenze probatorie, con particolare riferimento alle testimonianze acquisite in dibattimento. La deduzione di un vizio di legittimità è solo apparente. Il ricorrente pretende, a ben vedere, che si proceda, in questa sede, ad una non consentita rinnovata valutazione degli elementi probatori posti a base del giudizio di responsabilità. L'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. L'asserito vizio del travisamento della prova è rappresentato in termini del tutto generici e non soddisfa i requisiti richiesti in questa sede per essere validamente proposto (cfr. Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 3, n. 37756 del 7/7/2011, lannazzo, Rv. 251467; Sez. 4, n. 14732 del 1/3/2011, Molinario, Rv. 250133; Sez. 5, n. 18542 del 21/1/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 6, n. 18491 del 24/0/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246916; Sez. 3, n. 39729 del 18/6/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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