CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29653/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto- il 14/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto - ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art.348 cod. pen.. Morgante, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], avrebbe abusivamente esercitato la professione di geometra della Provincia di Taranto pur essendo sospeso a tempo indeterminato dal collegio dei geometri di detta provincia con provvedimento del 19.6.2007. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando sei motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità penale . Si fa riferimento al fatto commesso il 16.5.2013 in relazione alla pratica edilizia n. 9345/13 e si evidenzia come nella specie il tecnico che ha firmato l'asseverazione sarebbe il geometra Anternnite, assolto, e non l'imputato che, si aggiunge, dopo la sospensione, non avrebbe firmato nulla, essendosi limitato a "dare consigli" - attese le sue conoscenze tecniche - ed a protocollare alcune richieste presso il Comune di Manduria. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva reiterata ma non specifica, che avrebbe potuto non essere riconosciuta tenuto conto che l'ultima condanna dell'imputato risalirebbe al 2008 per fatti avvenuti nel 1997. Morgante, al momento in cui predispose gli atti falsi, soffriva di problemi psicologici e dunque la Corte avrebbe potuto non ritenere la circostanza aggravante. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge quanto alla prescrizione del reato non dichiarata sul presupposto che il reato fosse stato posto in essere fino al 16.5.2013; in ragione della non configurabilità del reato per il fatto contestato nella data indicata, il reato avrebbe dovuto invece considerarsi estinto per prescrizione. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione della assunta condotta abituale e delle conseguenze economiche subita da tali Ariano e Modeo in relazione ai quali, tuttavia, i reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione; nella specie non vi sarebbe l'abitualità della condotta. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva, nonchè violazione del divieto di reformatio in peius. La Corte avrebbe rideterminato la pena partendo da quella base di otto mesi di reclusione aumentandola ad un anni uno per la recidiva, senza tuttavia considerare che detta circostanza era stata ritenuta dal Tribunale equivalente alle circostanze attenuanti generiche. 2.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, ritenuta eccessivamente severa. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui dirà. 2. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato in relazione al fatto contestato il 16.5.2013 sul presupposto che Morgante avrebbe asseverato "la conformità dell'opera da realizzare, sottoscrivendo, quale geometra Morgante, il relativo atto"(cfr., pag. 8 sentenza impugnata). Si tratta di un assunto smentito dalla documentazione allegata al ricorso da cui emerge che l'asseverazione di conformità relativa alla pratica in questione fu sottoscritta dal tecnico, geometra Antermite, assolto, e non dall'odierno ricorrente. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata quanto al reato contestato in data 16.5.2013 perché il fatto non sussiste. Il motivo è invece inammissibile quanto alla parte residua relativa al giudizio di penale responsabilità per gli altri fatti; rispetto alla trama argomentativa dei Giudici di merito, nulla di specifico è stato dedotto, non essendosi il ricorrente per nulla confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se, come nel caso di specie, il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. È infondato il secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di cassazione ha in più occasioni chiarito che, in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione, anche implicito, sia ove egli ritenga, sia ove egli escluda la rilevanza della circostanza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 (dep. 2012), Marcianò, Rv. 251690). Il giudice è infatti tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore e deve escludere l'aumento di pena ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (in tal senso, fra le altre, Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713).4 La Corte ha fatto corretta applicazione del principio in questione avendo spiegato come l'imputato, già plurirecidivo, abbia posto in essere in modo continuativo e costante, ulteriori molteplici condotte criminose con ciò rivelando una evidente inclinazione a delinquere ed una indifferenza ad ogni forma di osservanza dei precetti e dei divieti imposti dalla legge; in tale puntuale motivazione si è aggiunto che proprio detti molteplici elementi consentono di superare i rilievi difensivi relativi alla risalenza temporale delle condotte in precedenza giudicate ed alla prospettata non attualità della pericolosità sociale. Nulla di specifico anche in questo caso è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a riproporre le stesse argomentazioni già sottoposte a giudici di merito e da questi adeguatamente valutate. 4. È infondato anche il terzo motivo di ricorso. Nell'esercizio abusivo della professione - reato solo eventualmente abituale - la reiterazione degli atti tipici dà luogo ad un unico reato, il cui momento consumativo coincide con l'ultimo di essi, vale a dire con la cessazione della condotta (Sez. 6, n. 20099 del 19/04/2016, Bordi , Rv. 266746; Sez. 6, n. 15894 del 08/01/2014, Erario, Rv. 260153). Ne discende che laddove vengano posti in essere, come nel caso in disamina, più atti riservati a chi sia in possesso della prescritta abilitazione, si risponde comunque di un unico reato e non di una pluralità di reati, avvinti dal vincolo della continuazione. Dunque, pur volendo fare riferimento alla data del 10 agosto 2012, come ultimo atto consumativo del reato (cfr., pag. 7 sentenza impugnata), tenuto conto della recidiva reiterata e dei periodi di sospensione indicati dalla Corte di appello, il reato non è estinto per prescrizione. 5. Inammissibile è il quarto motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, avendo la Corte fatto riferimento alla gravità dei fatti ed alla abitualità della condotta desunta dai numerosi precedenti penali, facendo quindi corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni unite secondo cui, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 in cui, in motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen.).6. È inammissibile il sesto motivo di ricorso, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale il ricorrente non si è confrontato. 7. È invece fondato il quinto motivo di ricorso. La Corte ha erroneamente rideterminato la pena partendo da quella base di otto mesi di reclusione aumentandola ad un anni uno per la recidiva senza considerare che detta circostanza era stata ritenuta dal Tribunale equivalente alle circostanze attenuanti generiche. Ne deriva che la pena, in relazione al segmento di fatti compiuti fino al 10.8.2012, e considerando la recidiva equivalente alle circostanze attenuanti generiche, deve essere rideterminata in quella di mei sei di reclusione e 1.000,00 euro di multa, in ragione di un criterio di proporzione fra la durata complessiva della condotta e il segmento di condotta successivo al 10.8.2012, per il quale, come detto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all'art. 348 cod. pen. per il periodo successivo al 10/08/2012, perché il fatto non sussiste. Ridetermina la pena per la parte residua del reato con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva in mesi sei di reclus