CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27874/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso lasentenza del 02/10/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleElisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputata, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 marzo 2023 il G iudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli,in sede di rito abbreviato, h a condannato [OSCURATO:PERSONA] L icciardi per i reati di cui agli artt. 416 - bis , commi 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e 7 , cod. pen. ( capo a ) ; 648, 416-bis. 1 cod.pen. (capo b) ; 110, 353, 416 - bis .1 cod. pen. (capo c) ; 110, 629, 416-bis.1 cod. pen.(capo d); 110, 378, 416-bis.1 cod. pen. (capo e); 110, 629, 416-bis.1 cod. pen.(capo f);110, 56, 629, 416 - bis .1 cod. pen. (capo g) . Con sentenzadel 2 ottobre 2024 la Corte di appello di Napoli, in riforma della suindicata sentenza, h a rideterminato la pena finale , riconoscendo la continuazione esterna con i fatti di cui allesentenze della Corte di appello di Napoli del 16 giugno 2004, irrevocabile il 13 a prile 2005, e del 20 ottobre 2009, irrevocabile il 13 luglio 2011, confermandola nel resto. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata denunciandoi seguenti motivi di annullamento. 2.1. Contraddittorietà della motivazione,in quanto, dopo aver affermato che il comportamento collaborativo e l'età avanzata dell'imputata giustificavano il minimo aumento in sede di continuazione,la Corte ha applicato aumenti che, pur essendo inferiori rispetto a quelli inflitti in primo grado,si discostano notevolmente dal minimo di cui all'art.81 cod. pen. 2.2. Manifesta illogicità della motivazione , in quanto p er il delitto di ricettazione di cui al capo b)è stata applicata, in continuazione, la medesima pena applicata per i delitti di estorsione aggravata di cui ai capi d) e f), così violando il principio di proporzionalità reciproca. 2.3.Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli aumenti applicati per la continuazione esterna in quanto l a Corte , in primo luogo, ha applicato due anni di reclusione per ognuna delle due sentenze poste in continuazione,senza motivare in ordine al quantum di pena inflitta, e , in secondo luogo,ha violato il principio di proporzionalità reciproca irrogando la medesima penaper reati molto diversi ( l a prima sentenza era , infatti , relativa al delitto di cui all'art.416-bis cod. pen., mentre la seconda ai meno gravi delitti di cui agli artt . 473-517 aggravati ex art. 7 l. n. 203 del 1991 ). Ha , inoltre, irrogato per i meno gravi delitti di cui agli artt. 473-517 il doppio della sanzione che ha inflitto per i più gravi delitti di estorsione di quei capi D e F. 2.4. Violazione di legge e difet to di motivazione in ordine alle richieste difensive formulate con l'atto di appello di applicare le già concesse attenuanti generiche con giudizio di prevalenza,e non di equivalenza, sulle aggravanti e di escludere l'aumento per la recidiva.Deduce la difesa che, nel momento in cui la Corte di appello ha riconosciuto il vincolo della continuazione con le due precedenti condanneavrebbe dovuto escludere, comunque , la recidiva , non essendovi altri precedenti nel casellario giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso è infondato. Se è vero che, nel determinare la pena complessiva per gli aumenti dei reati satellite ritenuti in continuazione, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, il giudice deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, è vero anche che l'astratto rigore che assiste tale decisione deve essere,di volta in volta, apprezzato in riferimento a l caso concreto. Ciò in quanto l’onere motivazionale in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere funzionale alla verifica del rispetto del rapporto di proporzione esistente tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, con particolare riferimento ai limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., al fine di garantire che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 -01). La motivazione è, infatti, funzionale a garantire il controllo sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale(Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549 -01). Un aumento per la continuazione di esigua entità esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e depone per una ponderata valutazione degli elementi posti a base della decisione in ordine al trattamento sanzionatorio(Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 ). Nel caso di specie la sentenza impugnata ha valorizzato l’età e il comportamento collaborativo dell’imputata per giustifica re la riduzione dell’aumento di pena per i reati posti in continuazione, senza che l’utilizzo del termine “minimo”, contrariamente a quanto ipotizzato dalla difesa, possa in alcun modo significare che l’aumento dovesse essere pari ad un giorno. 2. Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato. Sia la sentenza di primo che la sentenza di secondo grado hanno applicato lo stesso aumento di pena per la continuazione con il reato diricettazione e per le estorsioni, in quanto il primo reato (ricettazione di 150.000 euro, ricevutida altro clan eda destinare al sostentamento degli affiliati detenuti e delle loro famiglie) è stato considerato particolarmente grave , tenendo conto sia dell'entità particolarmente elevata della somma ricevuta sia delle finalità connesse alla commissione di altri reati sia, infine, della particolare gravità dei delitti da cui i l denaro proveniva. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, tale motivazione, logica e immune da vizi, dà conto delle corrette modalità di esercizio del potere di quantificazione della pena. 3.Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato. La prima sentenza posta in continuazione recava una condanna ad anni otto di reclusione,la seconda sentenza era stata già posta in continuazione con la prima, per giungere ad una pena finale di dieci anni di reclusione. La sentenza impugnataha riconosciuto la continuazione tra i fatti di cui alle due precedenti sentenze e quelli oggetto del presente procedimento e ha quantificato l’aumento di pena per ciascuna di esse in anni due di reclusione, ossia nella misura già individuata per la seconda sentenza. L’aumento per la continuazione è stato , dunque, minimo e ad esso va correlato il grado di impegno motivazionale richiesto al giudice , che , contrariamente a quanto dedotto dalla dife sa , ha rispett a t o il rapporto di proporzione tra le pene - ten endo conto della pena irrogat e dal giudice della cognizione con la sentenzeirrevocabili di condanna post e in continuazione - nonché ilimiti previsti dall'art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, citata). 4. Il quarto motivo di ricorso è infondato. La sentenza di primo grado ha ritenuto sussistente la contestata recidiva reiterata specifica, che , nel giudizio di bilanciamento, è stata valutata – unitamente alle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen. - equivalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche. La sentenza di secondo grado ha ribadito il giudizio espresso in primo grado, così implicitamente respingendo l’istanza difensiva volta aottenere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Anche la censura relativa a lla recidiva è infondata , perché n on sussiste incompatibilità tra tale istituto e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera fictio iuris a fini di temperamento del trattamento penale ( Sez. 3 , n. 54182 del 12/09/2018 , Pettenon,Rv. 275296 – 01 ) . 5. In conclusione, i l ricorso va rigettato con conseguente condanna del la ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorren