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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2021

Cassazione n. 37551/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce la nullità dei giudizi in ragione della omessa notifica al ricorrente della citazione a giudizio in quanto asseritamente detenuto in regime di arresti domiciliari è reiterativo di analoga censura adeguatamente confutata con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha evidenziato come la parte, neppure in sede di gravame, avesse fornito la prova che il ricorrente, all'atto della notifica regolarmente effettuata presso il domicilio eletto, fosse detenuto, né la difesa - pur presente - aveva mai rappresentato detta circostanza; rilevato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si deduce la intervenuta prescrizione successivamente alla sentenza, tenuto conto del consolidato principio di diritto secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del .22/03/2005, Bracale, Rv. 231164); che inconferente risulta la data di deposito della motivazione e quella della notifica alla parte valorizzata nel ricorso (avvenuta il 20 gennaio 2021) in ragione della decisione emessa il 13 gennaio 2021, prima del decorso dei sette anni e sei mesi previsti in ragione del commesso reato il 25 dicembre 2013 rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce la nullità dei giudizi in ragione della omessa notifica al ricorrente della citazione a giudizio in quanto asseritamente detenuto in regime di arresti domiciliari è reiterativo di analoga censura adeguatamente confutata con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha evidenziato come la parte, neppure in sede di gravame, avesse fornito la prova che il ricorrente, all'atto della notifica regolarmente effettuata presso il domicilio eletto, fosse detenuto, né la difesa - pur presente - aveva mai rappresentato detta circostanza; rilevato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si deduce la intervenuta prescrizione successivamente alla sentenza, tenuto conto del consolidato principio di diritto secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del .22/03/2005, Bracale, Rv. 231164); che inconferente risulta la data di deposito della motivazione e quella della notifica alla parte valorizzata nel ricorso (avvenuta il 20 gennaio 2021) in ragione della decisione emessa il 13 gennaio 2021, prima del decorso dei sette anni e sei mesi previsti in ragione del commesso reato il 25 dicembre 2013 rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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