CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31892/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; hkel+te il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] -eére ha concluso chiedendo n 5: -e,- c_or-v).0 e L) " e;i i ->r-tyx, o i i-e.) 1.1.c. (>2' 3 ok uttritrir~re Trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Avellino, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, riducendo la pena a mesi 6 di arresto ed euro 1000,00 di multa. 2. Propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione. In primo luogo, il difensore si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - e della mancata assunzione di prova decisiva - sia con riguardo ai testi di P.g. che con riguardo alle persone che segnalavano la presenza dell'auto riconducibile all'imputato con tre persone a bordo due ore prima del controllo effettuato nei confronti di quest'ultimo. Rinnovazione che, ove disposta, secondo la difesa, avrebbe consentito di approfondire, attraverso i testi di P.g., se l'imputato avesse giustificato il possesso del coltello a serramanico e se fosse stato rinvenuto anche un fucile ad arma compressa risultante dal verbale di identificazione ma non oggetto di sequestro; nonché, attraverso le suddette persone, se l'auto fosse stata precedentemente utilizzata dall'imputato e la moglie o da terze persone, alle quali, quindi, sarebbero riconducibili gli oggetti su essa rinvenuti. In secondo luogo, la difesa lamenta la mancata motivazione sull'ubicazione dell'asta del crick all'interno di una vettura altrui, che escluderebbe la riconducibilità della stessa all'imputato che non era il proprietario del veicolo. In ultimo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione della sentenza impugnata secondo cui non avrebbe rilievo scriminante il motivo di detenzione dedotto successivamente. Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso, mentre il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. P(3)1 1 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Invero, tutti e tre i rilievi difensivi, riproposti in questa sede, sono manifestamente infondati e in parte generici e aspecifici. La doglianza sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, oltre ad essere manifestamente infondata, per l'irrilevanza delle prove di cui la difesa lamenta la mancata assunzione in appello (attesa la loro inidoneità a dimostrare l'infondatezza della condotta contestata all'imputato, consistente nel porto dì un coltello a serramanico rinvenuto nella tasca posteriore dei pantaloni dell'imputato e di una sbarra di ferro rinvenuta dietro al sedile anteriore del veicolo occupato dall'imputato), è aspecifica, non confrontandosi con l'affermazione di genericità della richiesta di rinnovazione contenuta nella sentenza (a p. 2). Manifestamente infondato e aspecifico è anche il rilievo difensivo circa la collocazione dell'asta da crick in un'autovettura altrui, che ne dovrebbe far ricondurre la disponibilità ad altri. Invero, nella sentenza impugnata si evidenzia come sia del bastone (risultato essere parte di un crick), posto dietro il sedile anteriore e dunque all'interno dell'abitacolo, che del coltello, l'imputato avesse la disponibilità consapevole, considerati i luoghi di custodia dei medesimi. Manifestamente infondato è, infine, il terzo rilievo difensivo. La Corte dì appello di Napoli correttamente evidenzia l'irrilevanza della giustificazione postuma della detenzione, resa dall'imputato all'udienza di appello. E ciò conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "giustificato motivo", rilevante ai sensi della I. n. 110 del 1975, art. 4, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso nell'immediatezza, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di un'immediata verifica da parte dei verbalizzanti (si vedano Sez. 1, n. 4696 del 14.01.1999, Rv. 213023, Zagaria, e la più recente Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Rv. 256007 Carrara). Il possesso dell'arma deve, quindi, trovarsi in stretta connessione teleologica e temporale con l'attività lavorativa, per potere quest'ultima assurgere a elemento giustificativo del primo. Diversamente si arriverebbe al paradosso di giustificare sempre e comunque il possesso di armi per il solo fatto di svolgere una determinata attività lavorativa.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell