CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 47086/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 emessa dalla Corte di Cassazione; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ricorre ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 12357 del 2021 della Seconda Sezione Penale di questa Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Longobardi avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 ottobre 2019; - che il ricorrente deduce che nel ricorso per cassazione la difesa aveva eccepito il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale formulata con i motivi aggiunti di appello al fine di consentire l'esame peritale dei filmati acquisiti agli atti e che la sentenza impugnata aveva omesso di pronunciarsi su tale motivo; _vt) - che, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente; mentre l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione deve essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283; in senso analogo, ex plurímis: Sez. 6, n. 460765 del 17/09/2014, Marrellí, Rv. 260819); - che le Sezioni unite di questa Corte nella motivazione di questa sentenza hanno precisato che la mera qualificazione della svista in questione come errore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sé, l'accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che è possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto; - che nel caso di specie il motivo di ricorso asseritamente pretermesso è stato implicitamente assorbito dalla valutazione di inammissibilità operata nella sentenza impugnata dei motivi di ricorso relativi alla ricostruzione del fatto, in quanto volti a censurare profili di merito che esulano dal giudizio di legittimità, e all'apprezzamento di piena congruità della motivazione sulla credibilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], in quanto riscontrate dalle riprese dell'impianto di videosorveglianza posto nel ristorante della vittima, dagli esiti dell'attività di polizia giudiziaria svolta e dalle ulteriori testimonianze acquisite in dibattimento; - che, peraltro, l'asserita omissione di pronuncia non potrebbe assumere carattere decisivo, proprio in ragione dell'inammissibilità rispetto al paradigma di legge della perizia invocata dal ricorrente («un accertamento peritale affinché si confronti il narrato accusatorío del Bruno con le risultanze dei video e dei filmati acquisiti e la loro compatibilità logica anche utilizzando se possibile la lettura del labiale degli interlocutori»), che tenderebbe a devolvere al perito l'accertamento di credibilità della persona offesa che il legislatore rimette unicamente al giudice; - che alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità e con ordinanza secondo quanto previsto dall'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.; - che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo G