CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04168/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 14688-2025 proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente – nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14688/2025 Ud[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimata - avverso la sentenza n. 1024/2024 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/12/2024 R.G.N. 791/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa: 1.[OSCURATO:PERSONA]Orto proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Monza, in funzione diGiudice del Lavoro, per l’impugnazione dell’intimazione di pagamento n. 068 2022 90033709 66/000 contenente l’invito a pagare il complessivo importo di € 257.749,31, somma derivante da diverse cartelle relative a tributi di varia natura, nonché da cartelle di pagamento e avvisi di addebito relativi a crediti Inail e di natura contributiva Inps. Si costituivano in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, Inail e Inps che chiedevano il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Monza rigettava l’impugnazione. 2. Avverso detta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]Orto. [OSCURATO:PERSONA] si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 1024/2024 depositata 23.12.2024 la Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, rigettava l’appello. 3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA]Orto propone ricorso per cassazione articolando tre strumenti di impugnazione. Con separati controricorsi resistono Agenzia delle Entrate Riscossione, Inail e Inps chiedendo il rigetto del ricorso. 4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 13/01/2026. Ragioni della decisione: 1. In via preliminare va considerata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dall’INPS nel controricorso. 1.1. La sentenza impugnata sarebbe stata depositata in data 20/12/2025 e pertanto sarebbe tardivo il ricorso notificato in data 23/06/2025. 1.2. L’eccezione di inammissibilità è infondata e va respinta: la sentenza impugnata è stata pubblicata con il deposito in data 23/12/2024 e, pertanto, il ricorso è stato notificato tempestivamente in data 23/06/2025. 2. Con il primo motivo di ricorso si deduce in relazione all’art. 360, primo comma , n. 3 e n.5, c.p.c. omessa motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 60, co.1, lett. e) d.P.R. 600/73, degli artt. 3-1 della L. n. 53 del 1994, 16-ter del D.L. n. 179 del 2012, art. 57-bis, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 ed art. 26 D.P.R. 602/73, per non aver dichiarato illegittima ed erronea la notifica dell’intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito, indicati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. In particolare, deduce il ricorrente, la Corte di Appello avrebbe errato nel rigettare il motivo di impugnazione relativo alla omessa notificazione di tre avvisi di addebito, prodromici alla intimazione di pagamento impugnata, perché in relazione ad essi gli Uffici non avrebbero depositato documentazione idonea a provare la notifica. 2.1. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale e la Corte di Appello con accertamento in fatto doppio e conforme hanno verificato la ritualità delle notifiche contestate. 2.2. Il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza di appello che, sul punto, ha dichiarato inammissibili le censure proposte dalla ricorrente avverso gli avvisi di addebito in questione perché proposte per la prima volta, e tardivamente, nel corso del giudizio di appello. 2.3. Nel riproporre la questione nel ricorso per cassazione la parte ricorrente non critica questo capo della sentenza, non deduce in quale atto avrebbe sollevato la questione nel giudizio di primo grado e nemmeno indica come la questione sia stata tempestivamente riproposta innanzi alla Corte di Appello. Il motivo è, per questa via, inammissibile perchè non attacca la sentenza impugnata circa la decisiva declaratoria di inammissibilità della doglianza. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c. omessa motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 60, co.1, lett. e) DPR 600/73, degli artt. 3-bis della L. n. 53 del 1994, 16-ter del D.L. n. 179 del 2012, art. 57-bis, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 ed art. 26 D.P.R. 602/73, per non aver dichiarato illegittima ed erronea la notifica dell’intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito alla [OSCURATO:PERSONA] 26 [OSCURATO:SOCIETA] la parte ricorrente la sentenza impugnata avrebbe errato nel non dichiarare l’inesistenza giuridica delle notifiche perché effettuate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e non nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA]Orto. [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente in tema di solidarietà passiva tributaria l’esecuzione esattoriale non potrebbe iniziare nei confronti del socio se a questo non sia stata notificata personalmente la cartella. 3.1. Il motivo è inammissibile perché non scalfisce le argomentazioni della Corte di Appello cheha richiamato principi enunciati nell’ambito tributario e confermati da recenti pronunce di questa Corte ma tutti riconducibili al disposto dell’art. 2291 c.c.; le censure non evidenziano in materia adeguata perché questi principi non sarebbero applicabili al caso di specie. Risulta applicabile in via diretta il principio previsto dall’art. 2291 c.c. che prevede la responsabilità solidale del socio per le obbligazioni sociali a prescindere da qualsiasi specifica notificadel titolo esattoriale a questi diretta. 3.2. Si consideri in proposito che «i n tema di riscossione coattiva e con riguardo, in particolare, alla responsabilità solidale delsocio per le obbligazioni tributarie della società in nome collettivo, la tempestiva notificazione dellacartella di pagamento nei confronti dellasocietà imped isce che si produca la decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 nei confronti deisoci, in quanto l'obbligazione tributaria, pur mutuando i tratti generali dell'obbligazione civile, ha caratteri di specialità e l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, che la decadenza presidia nel diritto civile, non trova rispondenza nel diritto tributario» (Cass. 10/08/2022, n.24583). 3.3. La pronuncia Cass. 16/08/2023, n. 24677 citata nel ricorso non avvalora la tesi di parte ricorrente atteso che afferma:«in primo luogo va ribadito che in tema di riscossione di crediti tributari nei confronti di soggetti obbligati in solido, ai sensi dell'art. 11, comma 1, d.l. n. 151 del 1991, conv., con modif., in l. n. 202 del 1991, è legittima la formazione di un'unica partita di ruolo con più intestatari, in relazione alla quale il concessionario, che ha ricevuto in carico il ruolo, non è tenuto a notificare la cartella di pagamento a tutti, potendo provvedere ad effettuare tale notifica solo nei confronti del primo intestatario, inviando a ciascuno degli altri obbligati una comunicazione informativa, che ha nei riguardi di questi ultimi gli stessi effetti della notifica della cartella esattoriale (cfr. Cass.n. 31054/2018); 1.5. ciò posto, si osserva che in tema di riscossione coattiva, l'amministrazione finanziaria può notificare direttamente al socio, ancorché receduto, l'avviso di mora per un'obbligazione tributaria della società in nome collettivo, di cui egli risponde solidalmente e illimitatamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2290 e 2291 cod. civ. a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, atteso che il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all'atto notificato anche quelli presupposti, la cui notificazione sia stata omessa o risulti irregolare (cfr. Cass. nn. 6020/2020, 6531/2018, 27189/2014)». 4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce in relazione all’art. 360, primo comma , n. 3 e n.5, c.p.c. omessa motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nella parte in cui la Corte di merito, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio di merito, non ha valutato la intervenuta prescrizione. 4.1. Il motivo è infondato, non si ravvisa omessa motivazione né omessa pronuncia:la Corte di Appello conferma la sentenza del Tribunale che aveva accertato la rituale notifica degli atti prodromici e, per questa via, conferma l’accertamento che il giudice di prime cure aveva condotto circa il mancato maturare del termine di prescrizione in ordine a tutte le pretese contributive, previdenziali e tributarie fatte valere con l’intimazione impugnata. Di tale accertamento la Corte di Appello riferisce puntualmente alla pagina 3, infine, e alla pagina 4, nella parte iniziale, della sentenza impugnata. Una volta respinti, con motivazione che come rilevato va esente da censure, i motivi di gravame circa la ritualità delle notifiche, rimane ferma la validità degli atti interruttivi e l’esclusione della prescrizione come già affermata dalla Corte di Appello. Non emergono, sotto questo profilo, motivi di censura alla sentenza impugnata e va respinto il terzo motivodi ricorso . 5. Il ricorso deve, così, essere integralmente respinto. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge nei confronti dell’INPS, in euro 3000,00 (tremila) oltre spese prenotate a debito nei confronti della Agenzia delle Entrate –Riscossione e in euro 750,00 (settecentocinquanta) oltre ad euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge nei confronti dell’INAIL; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell ’ ulteriore