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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2025

Cassazione n. 15583/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2025 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Sono stati proposti separati ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Verona emessa in data 1 febbraio 2025 di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 337 cod. pen. commessi in Verona il 31 gennaio 2025.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Rilevato che le censura, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile, in quanto non rientra fra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez.

F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2025 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sono stati proposti separati ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Verona emessa in data 1 febbraio 2025 di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 337 cod. pen. commessi in Verona il 31 gennaio 2025. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Rilevato che le censura, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile, in quanto non rientra fra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 15583/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris