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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35963/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/0911962 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie defensive fatte pervenire dal difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato, rideterminando la pena, la sentenza del 1° ottobre 2021 del Tribunale di Grosseto che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il terzo motivo dei ricorsi degli imputati, con cui ec:cepiscono il mutato regime di procedibilità e la carenza della condizione di procedibilità, è fondato e che pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela; P.Q.NII.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di querela.

Così deciso il 05/07

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/0911962 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie defensive fatte pervenire dal difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato, rideterminando la pena, la sentenza del 1° ottobre 2021 del Tribunale di Grosseto che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il terzo motivo dei ricorsi degli imputati, con cui ec:cepiscono il mutato regime di procedibilità e la carenza della condizione di procedibilità, è fondato e che pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela; P.Q.NII. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di querela. Così deciso il 05/07
Sentenza Cassazione n. 35963/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris