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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 ottobre 2025

Cassazione n. 17503/2026

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o - di fiducia;avverso il decreto del Tribunale di Salerno, emesso in data 06/10/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto in data 06/10/2025 il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta avanzata daAntonio [OSCURATO:PERSONA] di revoca parziale della misura di prevenzione della confisca disposta neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con decreto del medesimo tribunale in data10/11/2014, definitivo il 28/09/2017.2.

Propone ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi,dopo avere premesso che il ricorrente - fratello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoposti allamisura di prevenzione delle sorveglianza speciale e destinatari di confisca di beni immobili (v.decreto del Tribunale di Salerno del 10/11/2014 definitivo il 28/09/2017, data della sentenzadella Corte di Cassazione di rigetto dei ricorsi avverso il decreto della Corte di appello di Salernodi conferma del decreto del tribunale) -, estraneo al procedimento di applicazione della misuradi prevenzione speciale (personale e) patrimoniale nei confronti dei due fratelli, del quale nonavrebbe mai avuto cognizione, ha ereditato, a seguito del rinvenimento e della pubblicazione diun testamento redatto dalla madre [OSCURATO:PERSONA] (deceduta in Agropoli in data 8/01/2024), alcuneproprietà immobiliari ricomprese nel predetto decreto di confisca, delle quali si dichiaraproprietario in virtù di un atto anteriore sia al provvedimento di sequestro che a quello di confiscain quanto risalente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre il decreto di confisca è datato 28 novembre 2014;2.1.

Con il primo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen. con riguardo alla valutazione del titolo posseduto dal ricorrente; assume la difesache: il tribunale ha errato laddove, a dimostrazione della titolarità del diritto di proprietà, haritenuto insufficiente la produzione da parte della difesa della voltura dell'ispezione ipotecaria edella nota di trascrizione iure successionis in favore del terzo dei beni di cui si chiede la revocadel provvedimento ablatorio; il tribunale ha errato anche nel non distinguere la diversa efficaciadella trascrizione della successione dalla decorrenza del diritto di proprietà sui beni ereditati, chesi acquisisce dal momento dell'apertura della successione, che coincide con la morte del de cuius,come sancito dall'art. 456 cod. civ., in applicazione del quale il trasferimento del diritto diproprietà ai successori avverrebbe automaticamente a partire da tale momento,indipendentemente dalla trascrizione; né la confisca comporta, di per sé, l'estinzione deipreesistenti diritti reali vantati dai terzi sul bene oggetto di ablazione.2.2.

Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen. nella valutazione dell’anteriorità del titolo del ricorrente rispetto alprovvedimento ablatorio.

Assume la difesa che, pacificamente, la decorrenza della trascrizionedi un atto mortis causa, disciplinata dall’art. 2684 cod. civ., retroagisce alla data di aperturadella successione; la difesa richiama la “clausola di salvaguardia” (citando sez.

U civili senzaindicarla) codificata nell’art. 19 comma 1, d. lgs. n. 231/2001 secondo cui, benché sia dispostala confisca, “sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede”, che trascrivono il loro titolo;“nel caso di specie, la trascrizione del titolo del ricorrente benché successiva al provvedimentoablatorio, retroagisce […] al momento dell’apertura della successione in ragione delle normefondamentali del diritto successorio” (p. 6 ricorso).2.3.

Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen. con riguardo alla valutazione della buona fede del terzo ricorrente; la difesacensura l’argomentazione del decreto secondo la quale “nessuna dimostrazione da partedell'istante è stata fornita circa la sua estraneità al complesso criminale”, osservando che ilricorrente, che non ha mai avuto cognizione del procedimento n. 24/13, non ha precedenti penaliné carichi pendenti e che, dopo avere esercitato per decenni attività nella sanità pubblica, èCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

In primo luogo, giova ricordare che la consolidata giurisprudenza di legittimità, che si intendequi ribadire, ha affermato che: «In tema di procedimento di prevenzione, il ricorso percassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del 3 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, èammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistenteo meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto diconfrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato,sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio.» (così Sez.6, n.21525 del18/06/2020, Mulè, Rv.278294-01; conf.

Sez.

U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv.260246-01).

In altra decisione, questa Corte, affrontando la questione dell'erronea valutazione di talunecircostanze, ha altresì sostenuto che: «Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazioneè ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova peromissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è estraneo al procedimentodi legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisivetotalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo datrasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge»(Sez. 2, n.20968 del 06/07/2020, PG c/Noviello, Rv.279435-01).2.1 Nel caso di specie, le censure del ricorrente, trattate unitariamente per le reciprocheinterazioni, malgrado facciano riferimento alla categoria della violazione di legge, riguardano, inrealtà, la valutazione nel merito di elementi di prova, esulando, perciò, dal limite individuatodalla giurisprudenza di questa Corte, come sopra riferito, laddove lamentano che la motivazionerisulta carente, erronea ed illogica, relativamente sia alla titolarità del diritto di proprietà delterzo – con trascrizione da considerarsi agli effetti di legge anteriore alla confisca – sia alla buonafede incolpevole dell’istante.3.

Il Tribunale, con motivazione esente dai vizi denunziati, logica e non apparente, ha rigettatol’istanza, evidenziando che difetta nella specie l’anteriorità della trascrizione del titolo di proprietàrispetto alla confisca, facendo buon governo del consolidato orientamento di questa Corte,secondo il quale, in tema di sequestro e confisca, per "terzo" cui il bene "appartiene" deve essereinteso solo il titolare del bene e chiunque vanti un diritto reale sul bene stesso da sottoporre aconfisca, con esclusione di ogni ipotesi di diritto obbligatorio (Cass. pen. sez.

I, sent. n. 24448del 2016).Ebbene, vagliando puntualmente tutti gli elementi sottoposti dalla difesa, il Tribunale ha chiaritoquanto segue (pp. non numerate, da quarta a sesta dell‘ordinanza impugnata): la pretesa èfondata su di un testamento olografo a firma della de cuius [OSCURATO:PERSONA] - (madre del ricorrente)deceduta in data 08/01/2024 - redatto in data 11/07/2022, e quindi prima della confisca diprevenzione avvenuta il 28/11/2014 (irrevocabile il 28/09/2017), pubblicato con atto notarile indata 16/02/2022, registrato in data 01/03/2022 e trascritto in data 02/03/2022; con taletestamento, la de cuius disponeva in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA] di beni immobili nell'allora titolaritàe disponibilità dei fratelli del beneficiario testamentario (i proposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), precisandoche intendeva in tal modo perequare le loro posizioni, poiché detti beni sarebbero stati acquistaticon denaro della madre; il legato di cose altrui, ai sensi dell'art 651 cod. civ., ha efficaciaobbligatoria e non determina l'acquisto immediato della cosa legata, essendo necessariol’adempimento di uno specifico obbligo imposto dal testatore all’onerato; dall’efficaciaobbligatoria del legato, discende che [OSCURATO:PERSONA] è titolare soltanto di un diritto di creditovolto ad ottenere, da parte dei due fratelli, il trasferimento degli immobili oggetto di legato;peraltro, trattandosi di beni trasferiti al patrimonio indisponibile dello Stato, quale effetto dellaconfisca trascritta in data 08/09/2022, il legatario potrà fare valere il diritto di credito neiconfronti dell’onerato secondo le regole civilistiche, non ricorrendo nemmeno alcun contrastocon i parametri costituzionali invocati dalla difesa (artt. 24 e 42 della Costituzione), atteso chel'ordinamento attribuisce al ricorrente, in ogni caso, la facoltà di fare, eventualmente, valere inambito civile le sue ragioni e le sue pretese nei confronti dei fratelli.

Tra l’altro, il tribunale haosservato, con motivazione anche sul punto esente da vizi logico giuridici, che nel corso delgiudizio di prevenzione non è mai stato valorizzato dalla difesa dei proposti il dato che l'acquistodei beni de quibus fosse avvenuto con risorse economiche lecite provenienti dalla loro madre,onde sottrarli all'effetto ablativo, essendo la circostanza emersa soltanto ai fini della richiesta direvoca della confisca fondata sulla scoperta del testamento; né risulta che alcuna dimostrazioneda parte dell'istante sia stata fornita circa la sua estraneità al complesso contesto criminalegestito dai fratelli, la cui pericolosità si è fondata sulla commissione di reati fiscali tributari econtro il patrimonio, anche in forma associativa.4.

Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali e della somma ritenuta equa di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delleammende, a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 11/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o - di fiducia;avverso il decreto del Tribunale di Salerno, emesso in data 06/10/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto in data 06/10/2025 il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta avanzata daAntonio [OSCURATO:PERSONA] di revoca parziale della misura di prevenzione della confisca disposta neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con decreto del medesimo tribunale in data10/11/2014, definitivo il 28/09/2017.2. Propone ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi,dopo avere premesso che il ricorrente - fratello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoposti allamisura di prevenzione delle sorveglianza speciale e destinatari di confisca di beni immobili (v.decreto del Tribunale di Salerno del 10/11/2014 definitivo il 28/09/2017, data della sentenzadella Corte di Cassazione di rigetto dei ricorsi avverso il decreto della Corte di appello di Salernodi conferma del decreto del tribunale) -, estraneo al procedimento di applicazione della misuradi prevenzione speciale (personale e) patrimoniale nei confronti dei due fratelli, del quale nonavrebbe mai avuto cognizione, ha ereditato, a seguito del rinvenimento e della pubblicazione diun testamento redatto dalla madre [OSCURATO:PERSONA] (deceduta in Agropoli in data 8/01/2024), alcuneproprietà immobiliari ricomprese nel predetto decreto di confisca, delle quali si dichiaraproprietario in virtù di un atto anteriore sia al provvedimento di sequestro che a quello di confiscain quanto risalente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre il decreto di confisca è datato 28 novembre 2014;2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen. con riguardo alla valutazione del titolo posseduto dal ricorrente; assume la difesache: il tribunale ha errato laddove, a dimostrazione della titolarità del diritto di proprietà, haritenuto insufficiente la produzione da parte della difesa della voltura dell'ispezione ipotecaria edella nota di trascrizione iure successionis in favore del terzo dei beni di cui si chiede la revocadel provvedimento ablatorio; il tribunale ha errato anche nel non distinguere la diversa efficaciadella trascrizione della successione dalla decorrenza del diritto di proprietà sui beni ereditati, chesi acquisisce dal momento dell'apertura della successione, che coincide con la morte del de cuius,come sancito dall'art. 456 cod. civ., in applicazione del quale il trasferimento del diritto diproprietà ai successori avverrebbe automaticamente a partire da tale momento,indipendentemente dalla trascrizione; né la confisca comporta, di per sé, l'estinzione deipreesistenti diritti reali vantati dai terzi sul bene oggetto di ablazione.2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen. nella valutazione dell’anteriorità del titolo del ricorrente rispetto alprovvedimento ablatorio. Assume la difesa che, pacificamente, la decorrenza della trascrizionedi un atto mortis causa, disciplinata dall’art. 2684 cod. civ., retroagisce alla data di aperturadella successione; la difesa richiama la “clausola di salvaguardia” (citando sez. U civili senzaindicarla) codificata nell’art. 19 comma 1, d. lgs. n. 231/2001 secondo cui, benché sia dispostala confisca, “sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede”, che trascrivono il loro titolo;“nel caso di specie, la trascrizione del titolo del ricorrente benché successiva al provvedimentoablatorio, retroagisce […] al momento dell’apertura della successione in ragione delle normefondamentali del diritto successorio” (p. 6 ricorso).2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen. con riguardo alla valutazione della buona fede del terzo ricorrente; la difesacensura l’argomentazione del decreto secondo la quale “nessuna dimostrazione da partedell'istante è stata fornita circa la sua estraneità al complesso criminale”, osservando che ilricorrente, che non ha mai avuto cognizione del procedimento n. 24/13, non ha precedenti penaliné carichi pendenti e che, dopo avere esercitato per decenni attività nella sanità pubblica, èCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. In primo luogo, giova ricordare che la consolidata giurisprudenza di legittimità, che si intendequi ribadire, ha affermato che: «In tema di procedimento di prevenzione, il ricorso percassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del 3 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, èammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistenteo meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto diconfrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato,sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio.» (così Sez.6, n.21525 del18/06/2020, Mulè, Rv.278294-01; conf. Sez. U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv.260246-01). In altra decisione, questa Corte, affrontando la questione dell'erronea valutazione di talunecircostanze, ha altresì sostenuto che: «Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazioneè ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova peromissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è estraneo al procedimentodi legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisivetotalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo datrasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge»(Sez. 2, n.20968 del 06/07/2020, PG c/Noviello, Rv.279435-01).2.1 Nel caso di specie, le censure del ricorrente, trattate unitariamente per le reciprocheinterazioni, malgrado facciano riferimento alla categoria della violazione di legge, riguardano, inrealtà, la valutazione nel merito di elementi di prova, esulando, perciò, dal limite individuatodalla giurisprudenza di questa Corte, come sopra riferito, laddove lamentano che la motivazionerisulta carente, erronea ed illogica, relativamente sia alla titolarità del diritto di proprietà delterzo – con trascrizione da considerarsi agli effetti di legge anteriore alla confisca – sia alla buonafede incolpevole dell’istante.3. Il Tribunale, con motivazione esente dai vizi denunziati, logica e non apparente, ha rigettatol’istanza, evidenziando che difetta nella specie l’anteriorità della trascrizione del titolo di proprietàrispetto alla confisca, facendo buon governo del consolidato orientamento di questa Corte,secondo il quale, in tema di sequestro e confisca, per "terzo" cui il bene "appartiene" deve essereinteso solo il titolare del bene e chiunque vanti un diritto reale sul bene stesso da sottoporre aconfisca, con esclusione di ogni ipotesi di diritto obbligatorio (Cass. pen. sez. I, sent. n. 24448del 2016).Ebbene, vagliando puntualmente tutti gli elementi sottoposti dalla difesa, il Tribunale ha chiaritoquanto segue (pp. non numerate, da quarta a sesta dell‘ordinanza impugnata): la pretesa èfondata su di un testamento olografo a firma della de cuius [OSCURATO:PERSONA] - (madre del ricorrente)deceduta in data 08/01/2024 - redatto in data 11/07/2022, e quindi prima della confisca diprevenzione avvenuta il 28/11/2014 (irrevocabile il 28/09/2017), pubblicato con atto notarile indata 16/02/2022, registrato in data 01/03/2022 e trascritto in data 02/03/2022; con taletestamento, la de cuius disponeva in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA] di beni immobili nell'allora titolaritàe disponibilità dei fratelli del beneficiario testamentario (i proposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), precisandoche intendeva in tal modo perequare le loro posizioni, poiché detti beni sarebbero stati acquistaticon denaro della madre; il legato di cose altrui, ai sensi dell'art 651 cod. civ., ha efficaciaobbligatoria e non determina l'acquisto immediato della cosa legata, essendo necessariol’adempimento di uno specifico obbligo imposto dal testatore all’onerato; dall’efficaciaobbligatoria del legato, discende che [OSCURATO:PERSONA] è titolare soltanto di un diritto di creditovolto ad ottenere, da parte dei due fratelli, il trasferimento degli immobili oggetto di legato;peraltro, trattandosi di beni trasferiti al patrimonio indisponibile dello Stato, quale effetto dellaconfisca trascritta in data 08/09/2022, il legatario potrà fare valere il diritto di credito neiconfronti dell’onerato secondo le regole civilistiche, non ricorrendo nemmeno alcun contrastocon i parametri costituzionali invocati dalla difesa (artt. 24 e 42 della Costituzione), atteso chel'ordinamento attribuisce al ricorrente, in ogni caso, la facoltà di fare, eventualmente, valere inambito civile le sue ragioni e le sue pretese nei confronti dei fratelli. Tra l’altro, il tribunale haosservato, con motivazione anche sul punto esente da vizi logico giuridici, che nel corso delgiudizio di prevenzione non è mai stato valorizzato dalla difesa dei proposti il dato che l'acquistodei beni de quibus fosse avvenuto con risorse economiche lecite provenienti dalla loro madre,onde sottrarli all'effetto ablativo, essendo la circostanza emersa soltanto ai fini della richiesta direvoca della confisca fondata sulla scoperta del testamento; né risulta che alcuna dimostrazioneda parte dell'istante sia stata fornita circa la sua estraneità al complesso contesto criminalegestito dai fratelli, la cui pericolosità si è fondata sulla commissione di reati fiscali tributari econtro il patrimonio, anche in forma associativa.4. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali e della somma ritenuta equa di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delleammende, a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 11/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]
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