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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24572/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 dicembre 2020 la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen., per aver contraffatto il documento di autorizzazione del Comune di Controne del 25 agosto 2009 per il noleggio di autovettura con conducente.

Il reato è stato accertato in data 18 marzo 2015 e la contestazione fa riferimento, in ordine alla consumazione, alla "data antecedente e prossima al 18 marzo 2015".

2. Con atto sottoscritto dal difensore, propone ricorso l'imputato, con il quale si duole, ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen., del vizio della motivazione con riferimento all'individuazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione.Sostiene il ricorrente che già in primo grado aveva fornito la prova della risalenza alla data del 25 agosto 2009 della condotta di falso, giacché era stata prodotta la carta di circolazione della sua autovettura attestante il collaudo presso la Motorizzazione civile di Salerno in data 8 settembre 2009, nella quale si dava incontrovertibilmente atto della "licenza rilasciata dal Comune di Controne n. 15/09 in data 25 agosto 2009". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

2. Il ricorrente, già in primo grado, aveva fornito la prova della risalenza alla data del 25 agosto 2009 della condotta di falso, giacché aveva prodotto in giudizio la carta di circolazione della sua autovettura attestante il collaudo presso la Motorizzazione civile di Salerno in data 8 settembre 2009, nella quale si dava incontrovertibilmente atto della "licenza rilasciata dal Comune di Controne n. 15/09 in data 25 agosto 2009".

Irrilevante, dunque, nella specie è la circostanza che il falso sia stato accertato solo in data 18 marzo 2015.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il delitto di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.) si consuma con la semplice formazione del documento falso e non, come nel caso di falso in scrittura privata, con l'uso del documento falsificato (Sez. 5, Sentenza n. 15470 del 12/01/2018, Rv. 272681; Sez. 5, n. 47029 del 22/09/2011, Auriemma, Rv. 251447; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 3760 del 09/12/1987 - dep. 1988, Scansani, Rv. 177954).

Peraltro, ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso, è necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile (Sez. 5, n. 42907 del 08/07/2014, Leotta, Rv. 260680; conf., ex Plurimis, Sez. 5, n. 41666 del 16/07/2014, Okafor, Rv. 262113).

3. Va sotto altro profilo considerato che, in tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv. 259983; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 8283 del 03/12/2009 - dep. 2010, Ilacqua, Rv. 246229; Sez. 3, n. 8283 del 03/12/2009 - dep. 2010, Ilacqua, Rv. 246229).

4. Non emergono elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato.

In proposito, occorre ribadire che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); ipotesi, questa, che deve essere esclusa alla luce delle conformi sentenze di merito.

5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso il,,9lebpraio 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 dicembre 2020 la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen., per aver contraffatto il documento di autorizzazione del Comune di Controne del 25 agosto 2009 per il noleggio di autovettura con conducente. Il reato è stato accertato in data 18 marzo 2015 e la contestazione fa riferimento, in ordine alla consumazione, alla "data antecedente e prossima al 18 marzo 2015". 2. Con atto sottoscritto dal difensore, propone ricorso l'imputato, con il quale si duole, ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen., del vizio della motivazione con riferimento all'individuazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione.Sostiene il ricorrente che già in primo grado aveva fornito la prova della risalenza alla data del 25 agosto 2009 della condotta di falso, giacché era stata prodotta la carta di circolazione della sua autovettura attestante il collaudo presso la Motorizzazione civile di Salerno in data 8 settembre 2009, nella quale si dava incontrovertibilmente atto della "licenza rilasciata dal Comune di Controne n. 15/09 in data 25 agosto 2009". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. 2. Il ricorrente, già in primo grado, aveva fornito la prova della risalenza alla data del 25 agosto 2009 della condotta di falso, giacché aveva prodotto in giudizio la carta di circolazione della sua autovettura attestante il collaudo presso la Motorizzazione civile di Salerno in data 8 settembre 2009, nella quale si dava incontrovertibilmente atto della "licenza rilasciata dal Comune di Controne n. 15/09 in data 25 agosto 2009". Irrilevante, dunque, nella specie è la circostanza che il falso sia stato accertato solo in data 18 marzo 2015. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il delitto di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.) si consuma con la semplice formazione del documento falso e non, come nel caso di falso in scrittura privata, con l'uso del documento falsificato (Sez. 5, Sentenza n. 15470 del 12/01/2018, Rv. 272681; Sez. 5, n. 47029 del 22/09/2011, Auriemma, Rv. 251447; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 3760 del 09/12/1987 - dep. 1988, Scansani, Rv. 177954). Peraltro, ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso, è necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile (Sez. 5, n. 42907 del 08/07/2014, Leotta, Rv. 260680; conf., ex Plurimis, Sez. 5, n. 41666 del 16/07/2014, Okafor, Rv. 262113). 3. Va sotto altro profilo considerato che, in tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv. 259983; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 8283 del 03/12/2009 - dep. 2010, Ilacqua, Rv. 246229; Sez. 3, n. 8283 del 03/12/2009 - dep. 2010, Ilacqua, Rv. 246229). 4. Non emergono elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato. In proposito, occorre ribadire che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); ipotesi, questa, che deve essere esclusa alla luce delle conformi sentenze di merito. 5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso il,,9lebpraio 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 24572/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris