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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 09480/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'opposizione proposta avverso il provvedimento con il quale era stata rigettata l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la restituzione di indumenti, borse e altri articoli di note marche sottoposti a sequestro nel procedimento nel quale, con sentenza irrevocabile il 27 luglio 2015, era stata applicata alla medesima Manukovskaya la pena su richiesta in relazione all'imputazione del reato di ricettazione

2. A ragione, rilevava che i beni di cui si chiedeva la restituzione facevano parte, insieme ad altri articoli restituiti, delle cose di provenienza delittuosa indicate nell'imputazione per il quale era stata applicata la pena.

Sicché con detta sentenza ne era stata disposta la restituzione a coloro che ne avessero dimostrato la proprietà.

Il diritto alla restituzione di Manukovskaya era stato già escluso nel corso del procedimento con decisione di rigetto di un'istanza del 23 maggio 2012 fondata sull'allegazione della stessa documentazione ora esibita.

La richiedente, pertanto, aveva reiterato una richiesta già disattesa, relativa a beni per i quali l'esito del giudizio aveva escluso la sua legittima detenzione, senza che potesse rilevare che in seguito altri non ne avessero rivendicato la proprietà.

3. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando vizi della motivazione.

Deduce che se davvero la condotta per la quale era stata applicata la pena avesse riguardato tutti ibeni indicati nel capo di imputazione, quelli oggetto dell'odierna richiesta, costituendo corpo del reato, sarebbero stati confiscati.

Invece, la condotta aveva a oggetto solo quei beni non riconosciuti come propri dalla persona offesa e per i quali dunque la ricorrente aveva allora negato ogni possibile pretesa.

A riguardo le è stato addossato, con una non consentita inversione dell'onere della prova, un onere dimostrativo impossibile da assolvere.

Invero, si è preteso la conservazione nel tempo di "pezze di appoggio" degli acquisti di quel genere di beni ancora in sequestro, pur a fronte di emergenze che non avevano mai dato conto dell'illegittimità del possesso della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.2.

Le doglianze attribuiscono erronei significati al mancato intervento della confisca, poiché essa non poteva operare su cose appartenenti a terzi, sì non individuati ma estranei al reato.

Pertanto, in loro favore è stata correttamente disposta la restituzione.

I rilievi, inoltre, non tengono conto degli effetti del giudicato secondo la ricostruzione della contestazione nel processo definitivo con la sentenza di patteggiamento.

Una contestazione il cui perimetro si estendeva specificatamente anche ai beni, indicati come di provenienza delittuosa, di cui la ricorrente, giudicata con detta sentenza come responsabile della ricettazione, chiede in esecuzione la restituzione.

Ancora, la difesa omette di considerare il rigetto della medesima istanza riguardante gli stessi beni in precedenza intervenuto, comportante l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., della nuova istanza, in esecuzione, essendo stati dedotti gli stessi elementi allora allegati, alla stregua di quanto rilevato dal giudice dell'esecuzione e a nulla rilevando la mancata individuazione in seguito dei proprietari.

Il ricorso, infine, menziona la restituzione di un certo bene e si duole dell'intervento di inammissibili presunzioni, ma nel far ciò non si confronta con le valutazioni che nella loro interezza hanno portato a configurare la ricettazione per gli altri beni.

Si tratta, pertanto, di censure tutte manifestamente infondate.

3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva la condanna delle ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'opposizione proposta avverso il provvedimento con il quale era stata rigettata l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la restituzione di indumenti, borse e altri articoli di note marche sottoposti a sequestro nel procedimento nel quale, con sentenza irrevocabile il 27 luglio 2015, era stata applicata alla medesima Manukovskaya la pena su richiesta in relazione all'imputazione del reato di ricettazione 2. A ragione, rilevava che i beni di cui si chiedeva la restituzione facevano parte, insieme ad altri articoli restituiti, delle cose di provenienza delittuosa indicate nell'imputazione per il quale era stata applicata la pena. Sicché con detta sentenza ne era stata disposta la restituzione a coloro che ne avessero dimostrato la proprietà. Il diritto alla restituzione di Manukovskaya era stato già escluso nel corso del procedimento con decisione di rigetto di un'istanza del 23 maggio 2012 fondata sull'allegazione della stessa documentazione ora esibita. La richiedente, pertanto, aveva reiterato una richiesta già disattesa, relativa a beni per i quali l'esito del giudizio aveva escluso la sua legittima detenzione, senza che potesse rilevare che in seguito altri non ne avessero rivendicato la proprietà. 3. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando vizi della motivazione. Deduce che se davvero la condotta per la quale era stata applicata la pena avesse riguardato tutti ibeni indicati nel capo di imputazione, quelli oggetto dell'odierna richiesta, costituendo corpo del reato, sarebbero stati confiscati. Invece, la condotta aveva a oggetto solo quei beni non riconosciuti come propri dalla persona offesa e per i quali dunque la ricorrente aveva allora negato ogni possibile pretesa. A riguardo le è stato addossato, con una non consentita inversione dell'onere della prova, un onere dimostrativo impossibile da assolvere. Invero, si è preteso la conservazione nel tempo di "pezze di appoggio" degli acquisti di quel genere di beni ancora in sequestro, pur a fronte di emergenze che non avevano mai dato conto dell'illegittimità del possesso della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.2. Le doglianze attribuiscono erronei significati al mancato intervento della confisca, poiché essa non poteva operare su cose appartenenti a terzi, sì non individuati ma estranei al reato. Pertanto, in loro favore è stata correttamente disposta la restituzione. I rilievi, inoltre, non tengono conto degli effetti del giudicato secondo la ricostruzione della contestazione nel processo definitivo con la sentenza di patteggiamento. Una contestazione il cui perimetro si estendeva specificatamente anche ai beni, indicati come di provenienza delittuosa, di cui la ricorrente, giudicata con detta sentenza come responsabile della ricettazione, chiede in esecuzione la restituzione. Ancora, la difesa omette di considerare il rigetto della medesima istanza riguardante gli stessi beni in precedenza intervenuto, comportante l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., della nuova istanza, in esecuzione, essendo stati dedotti gli stessi elementi allora allegati, alla stregua di quanto rilevato dal giudice dell'esecuzione e a nulla rilevando la mancata individuazione in seguito dei proprietari. Il ricorso, infine, menziona la restituzione di un certo bene e si duole dell'intervento di inammissibili presunzioni, ma nel far ciò non si confronta con le valutazioni che nella loro interezza hanno portato a configurare la ricettazione per gli altri beni. Si tratta, pertanto, di censure tutte manifestamente infondate. 3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva la condanna delle ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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