CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 33839/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27254-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. AGR. COOP. ([OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA]) in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.27254/2017 Cron. Rep. Ud.21/09/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. già [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] GIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell'omonima impresa agricola individuale, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 546/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/05/2017 R.G.N. 437/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per l’ accoglimento del ricorso ad eccezione delle posizioni riferite ai ricorrenti rinuncianti, per i quali ha chiesto declaratoria di estinzione o di inammissibilità sopravvenuta del ricorso; uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il giorno11.5.2017, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta dagli attuali ricorrenti avverso gli avvisi di addebito con cui l'INPS aveva loro ingiunto il pagamento di differenze contributive e sanzioni civili in relazione agli operai agricoli a tempo determinato occupati negli anni 2006 e 2007. La Corte d'appello, a supporto delle ragioni della propria decisione di accoglimento degli assunti difensivi dell'Inps, per quanto ancora d'interesse nel presente giudizio di legittimità, ha rilevato - accogliendo la tesi dell'Istituto previde nziale - che l'obbligazione retributiva del datore di lavoro deve essere commisurata all'orario ordinario full time previsto dalla contrattazione collettiva soggettivamente efficace. Così che la retribuzione in tal modo quantificata potrebbe dirsi non dovuta solo ove la mancata esecuzione della prestazione lavorativa fosse riferibile a un fatto imputabile al lavoratore ovvero a un'indisponibilità dell'organizzazione aziendale idonea a rappresentare un'impossibilità non imputabile, ex art. 1218 c.c.; pertanto, secondo la Corte distrettuale, non vi è spazio per la tesi della società agricola dell'inesistenza per i lavoratori agricoli assunti a tempo determinato di un orario minimo obbligatorio sul quale debba commisurarsi l'obbligo retributivo (e per quanto d'interesse nella presente controversia, anche contributivo) del datore di lavoro salvo, ad avviso della medesima Corte del merito, che le parti non negozino la riduzione dell'orario di lavoro, concludendo un contratto part time. Avverso tale pronuncia le aziende in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. l'INPS ha resistito con controricorso. In vista della discussione in pubblica udienza, le parti ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. notificato all’INPS.[OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, le partiricorrenti denuncia no violazione e falsa applicazione del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, (conv. con L. n. 389 del 1989), e del CCNL 6 luglio 2006, art. 40, comma 1, per gli operai agricoli e florovivaisti, nonché dell'avviso comune di interpretazione autentica di tale contratto del 14.1.2013, per avere la Corte di merito ritenuto che, ai fini del calcolo dell'imponibile contributivo, la retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato dovesse essere rapportata ad un orario normale di 6,30 ore settimanali e non anche alle ore effettivamente lavorate da costoro, anche se di numero inferiore. Con il secondo motivo, si lamentaviolazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., comma 1, e degli artt. 1363 e 1367 c.c., in relazione al contratto collettivo provinciale di lavoro del 18 novembre2004 per la provincia di Firenze - Prato e al verbale d'interpretazione autentica del medesimo del 13.11.2012, per non avere la Corte territoriale attribuito rilevanza, nell'interpretazione delle sue disposizioni, ai canoni ermeneutici prescritti dalle norme invocate; Con il terzo motivo, le partiricorrenti si dol gono di violazione e falsaapplicazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 3 e art. 16, comma 1, lett. g), anche in relazione alla direttiva n. 2000/34/CE, per avere la Corte di merito ritenuto che la necessità di rapportare all'orario normale di lavoro la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti per l'impiego di operai agricoli a tempo determinato discendesse dall'obbligo di interpretazione comunitariamente conforme. Con il quarto motivo, si deduce violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE e comunquedel D.Lgs. n. 368 del 2001, per avere la Corte territoriale ritenuto che nello stesso senso militasse il divieto di non discriminazione dei lavoratori a termine di cui alla clausola 4 della direttiva cit. Con il quinto motivo, la ricorrente si duole dellaviolazione degli artt. 2, primo comma d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146 e 9, quinto comma, l. n. 67 del 1988, in relazione alle Delibere C.I.P.E. n. 13/2001 e n. 42/200, per avere la Corte confermato gli avvisi di addebito dell’INPS senza fare applicazione dello sgravio contributivo previsto per le imprese operanti in zone agricole svantaggiate. Con il sesto motivo, le parti ricorrent i lamenta no violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, per non avere la Corte territoriale disposto la riduzione delle sanzioni applicate dall'INPS, nonostante l'obiettiva difficoltà d'interpretazione della normativa di settore. Preliminarmente, va dato atto che la rinunzia al ricorso depositato da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., notificate alla controparteche ha prestato adesione , determina l’estinzione del giudizio nei confronti delle medesime parti con compensazione delle spese. Quanto al ricorso proposto dalle rimanenti parti,in conformità ai precedenti di questaCorte di legittimità (Cass.13/10/2022, n. 30052; Cass. 18/10/2022, n. 30592 ; Cass . 18/10/2022, n. 30554; Cass . 4/05/2022, n. 14062 ; Cass . 27/04/2022, n. 13185) i l primo, il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure. Al riguardo, va premesso che il CCNL 6 luglio 2006, art. 30, comma 1, per gli operai agricoli e florovivaisti, nel prevedere che "l'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere", si limita ad individuare il limite massimo dell'orario normale settimanale e, specularmente, di quello giornaliero, calcolato come parte aliquota di quello settimanale, senza tuttavia dettare alcuna previsione circa l'orario minimo giornaliero esigibile dal prestatore di lavoro; che il successivo art. 40, nel prevedere, al comma 1, che "l'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata", detta una norma logicamente incompatibile con il concetto di orario di lavoro settimanale e di orario giornaliero, atteso che svincola la retribuzione dovuta dal riferimento ad un tempo di lavoro precostituito ed individuabile in termini generali e astratti. tale ultima previsione, ispirata alle specificità e peculiarità proprie del lavoro agricolo a tempo determinato, risulta affatto coerente con la norma di cui al D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 16, comma 1, lett. g), il quale, nel dare attuazione alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, stabilisce che gli operai agricoli a tempo determinato sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario normale di lavoro di cui al precedente art. 3, a sua volta fissata in 40 ore settimanali(salva la previsione di maggior favore dei contratti collettivi). Adiverse conclusioni non può giungersi nemmeno considerando il successivo CCNL cit., art. 40, comma 2, che stabilisce che "in caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione", dal momento che, lungi dal generalizzare anche a beneficio dell'operaio agricolo a tempo determinato una previsione di orario normale, esso attesta semplicemente l'obbligo di remunerare non solo il lavoro effettivamente svolto, ma altresì (e soltanto) le ore in cui il datore di lavoro, nonostante l'incombere di cause di forza maggiore ostative all'esecuzione della prestazione, abbia nondimeno disposto che l'operaio agricolo atempo determinato rimanga a sua disposizione. il D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, (conv. con L. n. 389 del 1989), stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essereinferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Nell'interpretare tale disposizione, questa Corte, oltre a chiarire che essa ha aggiunto al previgente principio secondo cui l'imponibile si determina sul "dovuto" (e non su quanto "di fatto erogato") il nuovo ed ulteriore criterio del "minimale contributivo", ha precisato che la norma da essa desumibile opera esclusivamente nell'ambito del rapporto contributivo, che è affatto autonomo rispetto al rapporto di lavoro, di talché la fissazione del "dovuto" sul piano previdenziale non esplica alcuna influenza sul diverso problema della determinazione del "dovuto" sul piano del rapporto di lavoro (così Cass. n. 12122 del 1999 e numerose succ. conf.); nel caso di specie, è affatto incontroverso che l'odierna parte ricorrente abbia corrisposto i contributi calcolati sulle ore "effettivamente prestate" dai lavoratori agricoli a tempo determinato. Un diverso "dovuto", in termini di "minimale contributivo", non è nemmeno desumibile dal CCNL cit., art. 30, comma 1, dal momento che un'ovvia applicazione del canone ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c. impone di ritenere che la previsione ivi contenuta dell'orario normale di lavoro, benché formulata in termini generali e dunque apparentemente riferibile anche agli operai agricoli a tempo determinato, sia comunque incompatibile con il diverso regime che per costoro detta specificamente il successivo CCNL cit., art. 40, comma 1, che - come si e' detto - non è logicamente compatibile con alcuna nozione di orario normale di lavoro. A contrarie conclusioni non è dato pervenire nemmeno considerando la giurisprudenza comunitaria citata nella sentenza impugnata in tema di divieto di non discriminazione dei lavoratori a termine di cui alla clausola 4 della direttiva 99/70/CE, dal momento che - in disparte le considerazioni sviluppate nel ricorso per cassazione circa la rilevanza della previsione della clausola 4.3 della direttiva cit., secondo cui "le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previ consultazione delle parti sociali, e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e le prassi nazionali" -detto divieto attiene al rapporto di lavoro inter partes e può, a tutto concedere, legittimare eventuali pretese del lavoratore di ottenere più di quanto in concreto corrispostogli, ma non certo l'ente previdenziale ad una diversa e maggiore pretesa in termini di contributi previdenziali, esulando la materia del rapporto contributivo dalle previsioni del diritto dell'Unione. Analogamente deve dirsi in riferimento alle previsioni delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, che peraltro come correttamente rilevato nel ricorso per cassazione disciplinano esclusivamente l'orario massimo di lavoro esigibile, ma nulla dicono né in ordine all'orario normale né tampoco in termini di orario minimo garantito al prestatore di lavoro. A diversa conclusione non conducono le critiche , basate essenzialmente su possibili esiti distonici rispetto alla generale nozione di minimale contributivoderivante d a ll’applicazione del criteriodell’orario effettivo di lavoro previsto dal CCNL applicato , che l’Istituto controricorrente ha espresso in sede di discussione. Si tratta di considerazioni che, seppure suggestive, non intaccano le ragioni strettamente correlate alla complessiva ricostruzione del quadro normativo dello specifico settore delle attività agricole che questa Corte ha posto a sostegno del proprio consolidato orientamento che quindi va pienamente confermato. Dovendo concludersi nel senso che i contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, (conv. con L. n. 389 del 1989), e del CCNL 6 luglio 2006, art. 40, esclusivamente sulle ore effettivamente lavorate, salvo che in concreto risulti che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione, la sentenza impugnata, assorbiti il secondo, il quinto e il sesto motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dichiara compensate tra le parti le relative spese di giudizio. Quanto alle restanti parti ricorrenti, accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza