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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 19525/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10599/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 292, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , V.[OSCURATO:PERSONA] n. 134, presso lo studio degli avvocatiLUIGI FIORILLO e [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresentanoe difendono -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 292, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 804/2019 depositata il14/10/2019, R.G. n. 685/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che

1. con il ricorso di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] ha esposto di avere lavorato, senza alcuna regolarizzazione, nel periodo dal 30 maggio 2010, alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]., di essere stato assunto in data 6 settembre 2010 alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA].

Coop a r.l.con contratto a tempo determinato, avente scadenza il 31 dicembre 2010, giustificato dal ricorrere di esigenze sostitutive, che con lettera del 23 dicembre 2010 la società datrice di lavoro gli aveva comunicato la cessazione del rapporto a far data dal 31 dicembre 2010, che,di fatto, l’attività era stata resa in favore della SDA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (da ora SDA) realizzandosi un’illecita interposizione di manodopera, che con successiva lettera del 18 febbraio 2011 aveva impugnato il licenziamento; ha dedotto la nullità/inefficacia del verbale di conciliazione in sede sindacale con la [OSCURATO:PERSONA]. coop a r.l. e chiesto accertarsi la costituzione di un rapporto di lavoro con SDA, quale effettiva utilizzat rice della prestazione a decorrere dal 30 maggio 2010, con condanna della società all’effettivo ripristino del rapporto, nonché alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva presso l’INPS ed al risarcimento del danno; in subordine, ha chiesto accertarsi la nullità dell’apposizione del termine e per l’effetto la inefficacia del licenziamento; in ulteriore subordine, ha chiesto la condanna della convenute SDA, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].

Coop a r.l.al pagamento delle differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario, supplementare, oltre tfr, quantificate nel complessivo importo di € 36.000,00;

2. il Giudice di primo grado respinse il ricorso ritenendo l’originario ricorrente incorso in decadenza per essere il ricorso giudiziale stato depositato in data 2ottobre 2013 e quindi ben oltre il termine di 180 giorni decorrente dalla impugnativa di licenziamento avvenuta il 18 febbraio 2011; ritenne,inoltre, che con l’atto di conciliazione intervenuto tra il Tortorici e la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] il Tortorici avesse rinunziato ad ogni pretesa economica, creditoria e risarcitoria ed all’impugnazione del licenziamento, al contempo riconoscendo la regolarità del contratto a termine e della sua risoluzione ed accettando in corrispettivo il pagamento della somma transattiva concordata;

3. La Corte di appello di Palermo, ha confermato la decisione di primo grado osservando che : a) era maturato il termine di decadenza per la proposizione in giudizio dell’azione fissato dall’art. 32, comma 4 , lett. d)l. n. 183/2010 e per l’effetto precluso l’esame della domanda intesa a far valere la interposizione fittizia di manodopera; b) pur essendo tempestiva la impugnazione stragiudiziale della conciliazione, l’appellante non aveva svolto specifiche censure al percorso motivazionale del giudice di prime cure che aveva ritenuto validamente redatto il verbale di conciliazione e carenti le allegazioni in ordine ai denunziati vizi del consenso prestato dal lavoratore; in effetti la transazione doveva ritenersi validamente stipulata sia dal punto di vista formale che sostanziale, risultando altresì l’assistenza del rappresentante sindacale delegato dallo stesso Tortorici, la consapevolezza della volontà abdicativa riferita a diritti disponibili, come consentito; c) in ogni caso, le allegazioni sulla condotta in frode alla legge che vieta la fittizia interposizione di manodopera erano rimaste prive di supporto probatorio atteso che, a fronte della documentata esistenza di una convenzione tra [OSCURATO:SOCIETA]. per la gestione in Sicilia del servizio di distribuzione e di spedizione erogato dalla prima per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di un contratto di servizi di subappalto fra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] per il territorio di Agrigento, il Tortorici av eva formulato un generico e valutativo capitolato di prova;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di otto motivi; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] s.p.a. hanno ciascuna resistito con controricorso; SDA ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 –bis .1. cod. proc. civ.; Considerato che

1. c on il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 4 lett. d) l. n. 183/2010 in relazione all’art. 6 l. n . 604/1966, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 416 cod. civ.;denunzia, in sintesi, che la eccezione di decadenzadall’azione giudiziale, configurante eccezione in senso stretto, era stata tardivamente eccepita da SDA;

2. con il secondo motivo deduce nullità della sentenza , per violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 cod. proc. civ. e vizio di motivazione ex art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., denunziando che la Corte di appello aveva motivato in maniera incomprensibile nell’affermare la irrilevanza della tardività dell’eccezione di decadenza formulata da SDA; in relazione al vizio di cui all’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. riferisce l’omesso esame alle conseguenze della tardività della eccezione di decadenza;

3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 4 ,lett. d) l. n. 183/2010 in relazione all’art. 6 l. n. 604/1966 per avere la Corte di appello applicato tale previsione a fattispecie diversa dall’impugnativa di licenziamento; afferma che la previsione decadenza non riguarda qualsiasi domanda volta alla costituzione o all’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal datore di lavoro formale ma solo quelle in cui si discuta di un licenziamento il cui accertamento sia pregiudiziale alla decisione; in concorrente prospettiva rappresenta che il lavoratore non aveva ricevuto una lettera di licenziamento ma una mera comunicazione che preannunziava la mancata proroga del rapporto di lavoro alla naturale scadenza del termine apposto al contratto;

4. con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1342, 1343,1362, 1418, 1965, 1972, 2113, 2697 e 2739 cod. civ. in relazione agli artt. 112,115,116 e 411 cod. proc. civ. censurando la sentenza per avere rilevato il difetto di specifiche censure al percorso motivazionale di prime cure in ordine alla validità formale e sostanziale della transazione;

5. con il quinto motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 188 e 420 co d. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per la mancata ammissione della prova orale la cui richiesta era stata reiterata in appello e per il mancato accoglimento della istanza avente ad oggetto l’ordine di esibizione e la nomina di consulente tecnico di ufficio;

6. con il sesto motivo deduce ricorso deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 188 e 420 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ.civ., denunziando omesso esame in relazione alla mancata ammissione della prova orale,la cui richiesta era stata reiterata in appello, eper il mancato accoglimento della istanza avente ad oggetto l’ordine di esibizione e la nomina di consulente tecnico di ufficio;

7. con il settimo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 134, 188, 421 e 437 cod. proc. civ. per mancato esercizio del potere dovere di ufficio di ammissione di ulteriori prove;

8. con l’ottavo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 2 d. lgs n. 276/2003 e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e omessa pronunzia, assumendo in via subordinata che, ove ritenuto lecito il contratto di appalto per la fornitura di servizi operativi intervenuto con la committente SDA, allora quest’ultima era responsabile in veste di committente ai sensi dell’art. 29, comma 2, d. lgs n. 276/2003 delle differenze retributive vantate nei confronti dell’appaltatrice;

9. il ricorso è infondato.

Si premette che nella illustrazione delle ragioni di rigetto si seguirà un ordine non coincidente con quello dei motivi di ricorso, apparendo preferibile, da un punto di vista logico- giuridico, l’esame in via prioritaria della domanda avente ad oggetto l’accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con SDA quale effetto della illecita interposizione di manodopera realizzata attraverso fittizi contratti di appalto nell’ambito dei quali il Tortorici aveva prestato la propria attività alla formale dipendenza dapprima di [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi della CooperativaServizi Dedicati;

9.1. la sentenza impugnata ha ritenuto che tale domanda risultava preclusa dalla decadenza del lavoratore dall’impugnativa del recesso intimato dalla [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l.; ha poi soggiunto che, “ad ogni buon conto”, le allegazioni in ordine alla frode per interposizione fittizia in un rapporto lavorativo instauratosi ben prima della effettiva formalizzazione del rapporto di lavoro erano rimaste prive di supporto probatorio atteso che,.a fronte della documentata, da parte della società in causa, esistenza di una convenzione tra SDA e Transoped per la gestione, in Sicilia, del servizio di spedizione e distribuzione erogato dalla prima per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di un contratto di subappalto fra la seconda e [OSCURATO:PERSONA], la prova offerta dal lavoratore risultava del tutto generica e valutativa;

9.2. quest’ultima argomentazione, configurante nell’economia della motivazione ratio decidendi sufficiente a sorreggere l’esclusione del ricorrere di una fittizia interposizione di manodopera non è stata validamente censurata; invero, le doglianze a tal fine articolate nei motivi, quinto, sesto e settimo del ricorso per cassazione, presentano plurimi profili di inammissibilità:

9.3. quanto al quinto motivo di ricorso, premesso che in relazione alla mancata ammissione della prova orale già in astratto non risulta configurabile la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non riferibile ad un’istanza istruttoria ma solo a una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili (Cass. n. 28072/2021, Cass. n. 15367/2014, Cass. n. 6361/2007), si rileva che parte ricorrente si è limitato a riprodurre il relativo capitolato, argomentando apoditticamente che lo stesso era idoneo a dimostrare che la prestazione resa era stata effettuata sotto il controllo e la direzione di SDA la quale era diretta utilizzatrice del dipendente; la censura, in altri termini, non svolge alcuna argomentata e puntuale considerazione destinata ad inficiare la valutazione del giudice di appello in merito al carattere generico e valutativo delle circostanze capitolate il quale, peraltro, trova conferma nella relativa lettura;

9.4. per analoga genericità di censura risultano inammissibili le deduzioni intese a criticare la mancata ammissione di consulenza tecnica di ufficio ed il mancato accoglimento della domanda avente ad oggetto l’ordine di esibizione, sui quali anche sono incentrati il quinto e il sesto motivo di ricorso; in concorrente profilo deve soggiungersi che la mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio da parte del giudice di merito risulta del tutto coerente con la ritenuta insussistenza in radice delle pretese azionate e che la necessità di esibizione dei contratti di appalto di servizi risulta comunque superata dal fatto che il giudice di merito ha dato espressamente atto della avvenuta produzione dei detti contratti da parte delle società convenute ( sentenza, pag. 7, quarto capoverso), con affermazione non specificamente contestata dall’odierno ricorrente;

9.5. il settimo motivo di ricorso è inammissibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pistaprobatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio ( Cass. n. 22628/2019), come viceversa non avvenuto;

9.6. l’ottavo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile; la specifica questione della responsabilità di SDA non quale effettivo datore di lavoro ma, ai sensi dell’art. 29, comma 2, d. lgs n. 276/2003, quale committente, non è stata specificamente affrontata dalla Corte di merito né di essa vi è traccia nello storico di lite ricostruito dalla sentenza impugnata; a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere del ricorrente quello di allegare l'avvenuta deduzione di tale questione innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come viceversa non è avvenuto;

10. il quarto motivo di ricorso deve essere respinto;

10.1. la sentenza impugnata ha rilevato che l’appellante Tortorici non aveva svolto specifiche censure al percorso motivazionale del giudice di prime cure che aveva ritenuto validamente redatto il verbale di conciliazione e carenti le allegazioni in ordine ai denunziati vizi del consenso prestato dal lavoratore; ha inoltre osservato che la transazione doveva ritenersi validamente stipulata, sia dal punto di vista formale che sostanziale, risultando altresì che il lavoratore era stato assistito dal rappresentante sindacale da lui delegato , la consapevolezza della volontà abdicativa riferita a diritti disponibili, come consentito;

10.2. il motivo in esame, pur enunziando di volere censurare la sentenza impugnata laddove aveva rilevato il sostanziale difetto di specificità del gravame sul punto, nella relativa illustrazione non spende alcun argomento a confutazione della ritenuta genericità dell’appello, rendendo in tal modo la statuizione definitiva e preclusiva dell’esame nel merito delle questioni attinenti al contenuto della transazione ed alla sua validità formale e sostanziale; al di là di tale dirimente rilievo, deve soggiungersi che le critiche all’interpretazione del contenuto dell’accordo transattivo, sotto il profilo della violazione dei criteri ermeneutici, non sono sviluppate in conformità dell’indirizzo di questa Corte, secondo il qualel’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione.

Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisaindicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicitàconsistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza.

In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l' interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra ( Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione, Cass. n. 4178/2007) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell' interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima ( Cass. n. 14318/2013, Cass. n. 23635/2010; parte ricorrente si limita, infatti ad una lettura del testo dell’accordo transattivo, meramente contrappositiva a quella fatta propria dalla Corte distrettuale, senza evidenziare in che modo vi era stata violazione dei criteri di legge e come essa aveva determinato il risultato ermeneutico contestato; priva di pregio è altresì la censura intesa a contestare l’effettività di assistenza del Tortorici da parte del rappresentante sindacale in sede di conciliazione; invero, per incrinare la opposta ricostruzione fattuale del giudice di merito occorreva, ove non preclusa ai sensi dell’art. 348 ter , ultimo comma cod. proc. civ. , la deduzione del vizio di motivazione e quindi, ai sensi del novellato art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. la denunzia che l’accertamento alla base del decisum era frutto di omesso esame di un fatto storico di rilevanza decisiva, oggetto di discussione tra le parti (ex plurimis, Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014), vizio neppure formalmente prospettato dall’odierno ricorrente; restano assorbite, in ragione di quanto sopra osservato tutte l e deduzione fondate sul difetto di consapevolezza nel lavoratore al momento della transazione della esistenza della illecita interposizione e quindi dell’esistenza di un rapporto di lavoro direttamente con SDA;

11. infine, le critiche complessivamente intese a contestare la applicazione del regime decadenziale in relazione alla ritenuta decadenza del Tortorici dall’impugnazione del licenziamento intimato dalla cooperativa [OSCURATO:PERSONA] ( motivi primo, secondo e terzo del ricorso per cassazione), in quanto anch’esse sviluppate nell’ottica dell’accertamento della sussistenza di un’illecita intermediazione di manodopera in relazione a SDA, indicato quale effettivo datore di lavoro (v. storico di lite della sentenza impugnata, pagg. 2 e 3), risultano assorbite dall’accertamento dell’insussistenza di un’interposizione vietata;

12. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;

13. s ussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

Un. n. 23535/2019); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10599/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 292, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , V.[OSCURATO:PERSONA] n. 134, presso lo studio degli avvocatiLUIGI FIORILLO e [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresentanoe difendono -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 292, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 804/2019 depositata il14/10/2019, R.G. n. 685/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che 1. con il ricorso di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] ha esposto di avere lavorato, senza alcuna regolarizzazione, nel periodo dal 30 maggio 2010, alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]., di essere stato assunto in data 6 settembre 2010 alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA]. Coop a r.l.con contratto a tempo determinato, avente scadenza il 31 dicembre 2010, giustificato dal ricorrere di esigenze sostitutive, che con lettera del 23 dicembre 2010 la società datrice di lavoro gli aveva comunicato la cessazione del rapporto a far data dal 31 dicembre 2010, che,di fatto, l’attività era stata resa in favore della SDA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (da ora SDA) realizzandosi un’illecita interposizione di manodopera, che con successiva lettera del 18 febbraio 2011 aveva impugnato il licenziamento; ha dedotto la nullità/inefficacia del verbale di conciliazione in sede sindacale con la [OSCURATO:PERSONA]. coop a r.l. e chiesto accertarsi la costituzione di un rapporto di lavoro con SDA, quale effettiva utilizzat rice della prestazione a decorrere dal 30 maggio 2010, con condanna della società all’effettivo ripristino del rapporto, nonché alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva presso l’INPS ed al risarcimento del danno; in subordine, ha chiesto accertarsi la nullità dell’apposizione del termine e per l’effetto la inefficacia del licenziamento; in ulteriore subordine, ha chiesto la condanna della convenute SDA, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. Coop a r.l.al pagamento delle differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario, supplementare, oltre tfr, quantificate nel complessivo importo di € 36.000,00; 2. il Giudice di primo grado respinse il ricorso ritenendo l’originario ricorrente incorso in decadenza per essere il ricorso giudiziale stato depositato in data 2ottobre 2013 e quindi ben oltre il termine di 180 giorni decorrente dalla impugnativa di licenziamento avvenuta il 18 febbraio 2011; ritenne,inoltre, che con l’atto di conciliazione intervenuto tra il Tortorici e la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] il Tortorici avesse rinunziato ad ogni pretesa economica, creditoria e risarcitoria ed all’impugnazione del licenziamento, al contempo riconoscendo la regolarità del contratto a termine e della sua risoluzione ed accettando in corrispettivo il pagamento della somma transattiva concordata; 3. La Corte di appello di Palermo, ha confermato la decisione di primo grado osservando che : a) era maturato il termine di decadenza per la proposizione in giudizio dell’azione fissato dall’art. 32, comma 4 , lett. d)l. n. 183/2010 e per l’effetto precluso l’esame della domanda intesa a far valere la interposizione fittizia di manodopera; b) pur essendo tempestiva la impugnazione stragiudiziale della conciliazione, l’appellante non aveva svolto specifiche censure al percorso motivazionale del giudice di prime cure che aveva ritenuto validamente redatto il verbale di conciliazione e carenti le allegazioni in ordine ai denunziati vizi del consenso prestato dal lavoratore; in effetti la transazione doveva ritenersi validamente stipulata sia dal punto di vista formale che sostanziale, risultando altresì l’assistenza del rappresentante sindacale delegato dallo stesso Tortorici, la consapevolezza della volontà abdicativa riferita a diritti disponibili, come consentito; c) in ogni caso, le allegazioni sulla condotta in frode alla legge che vieta la fittizia interposizione di manodopera erano rimaste prive di supporto probatorio atteso che, a fronte della documentata esistenza di una convenzione tra [OSCURATO:SOCIETA]. per la gestione in Sicilia del servizio di distribuzione e di spedizione erogato dalla prima per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di un contratto di servizi di subappalto fra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] per il territorio di Agrigento, il Tortorici av eva formulato un generico e valutativo capitolato di prova; 4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di otto motivi; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] s.p.a. hanno ciascuna resistito con controricorso; SDA ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 –bis .1. cod. proc. civ.; Considerato che 1. c on il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 4 lett. d) l. n. 183/2010 in relazione all’art. 6 l. n . 604/1966, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 416 cod. civ.;denunzia, in sintesi, che la eccezione di decadenzadall’azione giudiziale, configurante eccezione in senso stretto, era stata tardivamente eccepita da SDA; 2. con il secondo motivo deduce nullità della sentenza , per violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 cod. proc. civ. e vizio di motivazione ex art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., denunziando che la Corte di appello aveva motivato in maniera incomprensibile nell’affermare la irrilevanza della tardività dell’eccezione di decadenza formulata da SDA; in relazione al vizio di cui all’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. riferisce l’omesso esame alle conseguenze della tardività della eccezione di decadenza; 3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 4 ,lett. d) l. n. 183/2010 in relazione all’art. 6 l. n. 604/1966 per avere la Corte di appello applicato tale previsione a fattispecie diversa dall’impugnativa di licenziamento; afferma che la previsione decadenza non riguarda qualsiasi domanda volta alla costituzione o all’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal datore di lavoro formale ma solo quelle in cui si discuta di un licenziamento il cui accertamento sia pregiudiziale alla decisione; in concorrente prospettiva rappresenta che il lavoratore non aveva ricevuto una lettera di licenziamento ma una mera comunicazione che preannunziava la mancata proroga del rapporto di lavoro alla naturale scadenza del termine apposto al contratto; 4. con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1342, 1343,1362, 1418, 1965, 1972, 2113, 2697 e 2739 cod. civ. in relazione agli artt. 112,115,116 e 411 cod. proc. civ. censurando la sentenza per avere rilevato il difetto di specifiche censure al percorso motivazionale di prime cure in ordine alla validità formale e sostanziale della transazione; 5. con il quinto motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 188 e 420 co d. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per la mancata ammissione della prova orale la cui richiesta era stata reiterata in appello e per il mancato accoglimento della istanza avente ad oggetto l’ordine di esibizione e la nomina di consulente tecnico di ufficio; 6. con il sesto motivo deduce ricorso deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 188 e 420 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ.civ., denunziando omesso esame in relazione alla mancata ammissione della prova orale,la cui richiesta era stata reiterata in appello, eper il mancato accoglimento della istanza avente ad oggetto l’ordine di esibizione e la nomina di consulente tecnico di ufficio; 7. con il settimo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 134, 188, 421 e 437 cod. proc. civ. per mancato esercizio del potere dovere di ufficio di ammissione di ulteriori prove; 8. con l’ottavo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 2 d. lgs n. 276/2003 e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e omessa pronunzia, assumendo in via subordinata che, ove ritenuto lecito il contratto di appalto per la fornitura di servizi operativi intervenuto con la committente SDA, allora quest’ultima era responsabile in veste di committente ai sensi dell’art. 29, comma 2, d. lgs n. 276/2003 delle differenze retributive vantate nei confronti dell’appaltatrice; 9. il ricorso è infondato. Si premette che nella illustrazione delle ragioni di rigetto si seguirà un ordine non coincidente con quello dei motivi di ricorso, apparendo preferibile, da un punto di vista logico- giuridico, l’esame in via prioritaria della domanda avente ad oggetto l’accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con SDA quale effetto della illecita interposizione di manodopera realizzata attraverso fittizi contratti di appalto nell’ambito dei quali il Tortorici aveva prestato la propria attività alla formale dipendenza dapprima di [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi della CooperativaServizi Dedicati; 9.1. la sentenza impugnata ha ritenuto che tale domanda risultava preclusa dalla decadenza del lavoratore dall’impugnativa del recesso intimato dalla [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l.; ha poi soggiunto che, “ad ogni buon conto”, le allegazioni in ordine alla frode per interposizione fittizia in un rapporto lavorativo instauratosi ben prima della effettiva formalizzazione del rapporto di lavoro erano rimaste prive di supporto probatorio atteso che,.a fronte della documentata, da parte della società in causa, esistenza di una convenzione tra SDA e Transoped per la gestione, in Sicilia, del servizio di spedizione e distribuzione erogato dalla prima per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di un contratto di subappalto fra la seconda e [OSCURATO:PERSONA], la prova offerta dal lavoratore risultava del tutto generica e valutativa; 9.2. quest’ultima argomentazione, configurante nell’economia della motivazione ratio decidendi sufficiente a sorreggere l’esclusione del ricorrere di una fittizia interposizione di manodopera non è stata validamente censurata; invero, le doglianze a tal fine articolate nei motivi, quinto, sesto e settimo del ricorso per cassazione, presentano plurimi profili di inammissibilità: 9.3. quanto al quinto motivo di ricorso, premesso che in relazione alla mancata ammissione della prova orale già in astratto non risulta configurabile la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non riferibile ad un’istanza istruttoria ma solo a una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili (Cass. n. 28072/2021, Cass. n. 15367/2014, Cass. n. 6361/2007), si rileva che parte ricorrente si è limitato a riprodurre il relativo capitolato, argomentando apoditticamente che lo stesso era idoneo a dimostrare che la prestazione resa era stata effettuata sotto il controllo e la direzione di SDA la quale era diretta utilizzatrice del dipendente; la censura, in altri termini, non svolge alcuna argomentata e puntuale considerazione destinata ad inficiare la valutazione del giudice di appello in merito al carattere generico e valutativo delle circostanze capitolate il quale, peraltro, trova conferma nella relativa lettura; 9.4. per analoga genericità di censura risultano inammissibili le deduzioni intese a criticare la mancata ammissione di consulenza tecnica di ufficio ed il mancato accoglimento della domanda avente ad oggetto l’ordine di esibizione, sui quali anche sono incentrati il quinto e il sesto motivo di ricorso; in concorrente profilo deve soggiungersi che la mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio da parte del giudice di merito risulta del tutto coerente con la ritenuta insussistenza in radice delle pretese azionate e che la necessità di esibizione dei contratti di appalto di servizi risulta comunque superata dal fatto che il giudice di merito ha dato espressamente atto della avvenuta produzione dei detti contratti da parte delle società convenute ( sentenza, pag. 7, quarto capoverso), con affermazione non specificamente contestata dall’odierno ricorrente; 9.5. il settimo motivo di ricorso è inammissibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pistaprobatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio ( Cass. n. 22628/2019), come viceversa non avvenuto; 9.6. l’ottavo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile; la specifica questione della responsabilità di SDA non quale effettivo datore di lavoro ma, ai sensi dell’art. 29, comma 2, d. lgs n. 276/2003, quale committente, non è stata specificamente affrontata dalla Corte di merito né di essa vi è traccia nello storico di lite ricostruito dalla sentenza impugnata; a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere del ricorrente quello di allegare l'avvenuta deduzione di tale questione innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come viceversa non è avvenuto; 10. il quarto motivo di ricorso deve essere respinto; 10.1. la sentenza impugnata ha rilevato che l’appellante Tortorici non aveva svolto specifiche censure al percorso motivazionale del giudice di prime cure che aveva ritenuto validamente redatto il verbale di conciliazione e carenti le allegazioni in ordine ai denunziati vizi del consenso prestato dal lavoratore; ha inoltre osservato che la transazione doveva ritenersi validamente stipulata, sia dal punto di vista formale che sostanziale, risultando altresì che il lavoratore era stato assistito dal rappresentante sindacale da lui delegato , la consapevolezza della volontà abdicativa riferita a diritti disponibili, come consentito; 10.2. il motivo in esame, pur enunziando di volere censurare la sentenza impugnata laddove aveva rilevato il sostanziale difetto di specificità del gravame sul punto, nella relativa illustrazione non spende alcun argomento a confutazione della ritenuta genericità dell’appello, rendendo in tal modo la statuizione definitiva e preclusiva dell’esame nel merito delle questioni attinenti al contenuto della transazione ed alla sua validità formale e sostanziale; al di là di tale dirimente rilievo, deve soggiungersi che le critiche all’interpretazione del contenuto dell’accordo transattivo, sotto il profilo della violazione dei criteri ermeneutici, non sono sviluppate in conformità dell’indirizzo di questa Corte, secondo il qualel’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisaindicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicitàconsistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l' interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra ( Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione, Cass. n. 4178/2007) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell' interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima ( Cass. n. 14318/2013, Cass. n. 23635/2010; parte ricorrente si limita, infatti ad una lettura del testo dell’accordo transattivo, meramente contrappositiva a quella fatta propria dalla Corte distrettuale, senza evidenziare in che modo vi era stata violazione dei criteri di legge e come essa aveva determinato il risultato ermeneutico contestato; priva di pregio è altresì la censura intesa a contestare l’effettività di assistenza del Tortorici da parte del rappresentante sindacale in sede di conciliazione; invero, per incrinare la opposta ricostruzione fattuale del giudice di merito occorreva, ove non preclusa ai sensi dell’art. 348 ter , ultimo comma cod. proc. civ. , la deduzione del vizio di motivazione e quindi, ai sensi del novellato art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. la denunzia che l’accertamento alla base del decisum era frutto di omesso esame di un fatto storico di rilevanza decisiva, oggetto di discussione tra le parti (ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), vizio neppure formalmente prospettato dall’odierno ricorrente; restano assorbite, in ragione di quanto sopra osservato tutte l e deduzione fondate sul difetto di consapevolezza nel lavoratore al momento della transazione della esistenza della illecita interposizione e quindi dell’esistenza di un rapporto di lavoro direttamente con SDA; 11. infine, le critiche complessivamente intese a contestare la applicazione del regime decadenziale in relazione alla ritenuta decadenza del Tortorici dall’impugnazione del licenziamento intimato dalla cooperativa [OSCURATO:PERSONA] ( motivi primo, secondo e terzo del ricorso per cassazione), in quanto anch’esse sviluppate nell’ottica dell’accertamento della sussistenza di un’illecita intermediazione di manodopera in relazione a SDA, indicato quale effettivo datore di lavoro (v. storico di lite della sentenza impugnata, pagg. 2 e 3), risultano assorbite dall’accertamento dell’insussistenza di un’interposizione vietata; 12. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza; 13. s ussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei pr
Sentenza Cassazione n. 19525/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris