CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 02853/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore LUIGI, ORSI, nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa dell'imputato che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe e per quanto ancore rileva nel presente giudizio, ha confermato la confisca del denaro sequestrato a carico di [OSCURATO:PERSONA] disposta con la sentenza con la quale il Tribunale di Milano l'ha condannato, oltre che per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., in merito alla fattispecie di detenzione di stupefacente finalizzata alla cessione. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Ci si duole, in particolare, della violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la Corte territoriale per aver confermato la confisca del denaro sequestrato all'imputato con riferimento ad un'accertata detenzione di stupefacente finalizzata alla detenzione e non in merito ad un'ipotesi di cessione o vendita dello stesso. La motivazione in merito agli elementi fattuali sottesi alla confermata confisca, a detta del ricorrente, sarebbe peraltro mancante. 3. Sono state depositate conclusioni nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto alla dedotta violazione di legge. 2. La Corte territoriale, con riferimento ad una contestata ed accertata ipotesi di detenzione di stupefacente «lieve entità», argomenta la conferma della confisca ritenendo che la varietà della sostanza in possesso dell'imputato, la disponibilità immediata di un bilancino e lo scambio di battute con altri soggetti recando tra le mani l'involucro di hashish siano significativi di un'attività di smercio di quanto detenuto (possibile oggetto di pesatura e vendita), che sola giustificherebbe la disponibilità dell'importante somma di denaro da parte di soggetto privo di identità certa e irregolarmente presente nel territorio italiano. 3. In merito occorre ribadire il principio di recente affermato da Sez. 4., n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248, per cui, in relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato, ritenuto profitto del reato, solo quando non si tratti di ipotesi di «lieve entità», di cui al comma 5 del citato articolo, e ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen. (applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990), non essendo ipotizzabile una confisca ex art. 240 cod. pen. ovvero ai sensi del comma 7-bis del citato art. 73 per la mancanza del necessario nesso tra il denaro oggetto della statuizion ablatoria e il reato per cui interviene declaratoria di responsabilità. 4. Ne consegue l'errore nel quale è incorsa la Corte territoriale in quanto, in ipotesi di contestata ed accertata detenzione di stupefacente sussunta nella fattispecie di «lieve entità», di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 190, ha confermato la confisca sostanzialmente muovendo, per un verso, da quelli che sarebbero i presupposti della confisca in casi particolari ex art. 240-bis cod. pen., non applicabile nella specie, quali la sproporzione rispetto al reddito e la mancata giustificazione della lecita provenienza, e, per altro verso, da un nesso tra il denaro oggetto della statuizione ablatoria e un supposto reato (di vendita di stupefacente) diverso da quello per cui è intervenuta declaratoria di responsabilità. 5. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla disposta confisca del denaro, statuizione che va eliminata, disponendo la restituzione dello stesso all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro, statuizione che elimina. Dispone la restituzione dello stesso all'avente diritto. Così deciso il 16 novembre 2022 Il C