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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11253/2026

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[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA].terr.riconoscimento [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, Pm C/o Procura Della Repubblica [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Bari nel procedimento n.8109/2025 e depositato il 26/11/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 96/2026Numero sezionale 227/2026Numero di raccolta generale 11253/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 22/04/2026Laura Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA].terr.riconoscimento [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, Pm C/o Procura Della Repubblica [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Bari nel procedimento n.8109/2025 e depositato il 26/11/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 96/2026Numero sezionale 227/2026Numero di raccolta generale 11253/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 22/04/2026Laura Tricomi
Decreto Cassazione n. 11253/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris