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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46381/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Cuneo che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 100 di multa oltre al pagamento delle spese processuali oltre che al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile che liquidato unitamente alle spese;

2. ricorre per cassazione il difensore del Davico lamentando: 2.1 violazione dell'art. 640 cod. pen.: rileva che la condotta descritta nella sentenza di merito sulla scorta di quanto riferito dalla persona offesa non lascia trasparire alcun artificio o raggiro risolvendosi nella instaurazione di un rapporto contrattuale senza quel "quid pluris" necessario a connotare la vicenda in termini penalmente rilevanti; 2.2 violazione dell'art. 640 cod. pen.: sostiene che la pena inflitta è eccessiva e spropositata sia in termini assoluti che in relazione al fatto per cui si procede e che pertanto "si potrebbe ... determinare ... nella misura del minimo edittale di sei mesi previsto dall'art. 640 cod. pen."; 2.3 violazione dell'art. 62bis cod. pen.: rileva che l'applicazione delle attenuanti generiche, negata dal giudice di appello, "è importante per adeguare la pena al disvalore penale del fatto ..."; 2.4 violazione dell'art. 163 cod. pen.: rileva che la sentenza impugnata non ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena nonostante le precedenti condanne dell'imputato siano risalenti nel tempo e non ostative e "pertanto si ritiene che possa essere disposta ... anche in considerazione della limitata offensività del fatto-reato"; 2.5 manifesta illogicità della motivazione: rileva la contraddittorietà della sentenza reputata anche "imprecisa" in ordine alle dichiarazioni della persona offesa che non hanno altri riscontri che la possano confermare.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo ed il quinto motivo sono infatti del tutto generici perché, a fronte della articolata motivazione sviluppata nella sentenza impugnata proprio in ordine all'elemento oggettivo del delitto di truffa (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata) ma anche quanto alla attendibilità della persona offesa (cfr., ivi), nello stringato motivo di ricorso la difesa si limita, invece, a lamentare l'omessa assoluzione senza articolare alcuna critica e senza confrontarsi minimamente con le considerazioni svolte dai giudici del gravame di merito; non è inutile allora ribadire che tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 3.2 Il secondo, il terzo ed il quarto motivo non prospettano alcun reale vizio della sentenza impugnata ma si risolvono, invero, nella sollecitazione di una diversa soluzione sui profili della entità della pena, delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale: su questi aspetti, perciò, il ricorso è assolutamente difforme dal modello delineato dal legislatore finendo per avanzare richieste "di merito" non consentite in questa sede (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809, Ngom, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contendo l'indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità, tra l'altro in violazione del "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606, cod. proc. pen.).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigliere e tens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Cuneo che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 100 di multa oltre al pagamento delle spese processuali oltre che al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile che liquidato unitamente alle spese; 2. ricorre per cassazione il difensore del Davico lamentando: 2.1 violazione dell'art. 640 cod. pen.: rileva che la condotta descritta nella sentenza di merito sulla scorta di quanto riferito dalla persona offesa non lascia trasparire alcun artificio o raggiro risolvendosi nella instaurazione di un rapporto contrattuale senza quel "quid pluris" necessario a connotare la vicenda in termini penalmente rilevanti; 2.2 violazione dell'art. 640 cod. pen.: sostiene che la pena inflitta è eccessiva e spropositata sia in termini assoluti che in relazione al fatto per cui si procede e che pertanto "si potrebbe ... determinare ... nella misura del minimo edittale di sei mesi previsto dall'art. 640 cod. pen."; 2.3 violazione dell'art. 62bis cod. pen.: rileva che l'applicazione delle attenuanti generiche, negata dal giudice di appello, "è importante per adeguare la pena al disvalore penale del fatto ..."; 2.4 violazione dell'art. 163 cod. pen.: rileva che la sentenza impugnata non ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena nonostante le precedenti condanne dell'imputato siano risalenti nel tempo e non ostative e "pertanto si ritiene che possa essere disposta ... anche in considerazione della limitata offensività del fatto-reato"; 2.5 manifesta illogicità della motivazione: rileva la contraddittorietà della sentenza reputata anche "imprecisa" in ordine alle dichiarazioni della persona offesa che non hanno altri riscontri che la possano confermare. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo ed il quinto motivo sono infatti del tutto generici perché, a fronte della articolata motivazione sviluppata nella sentenza impugnata proprio in ordine all'elemento oggettivo del delitto di truffa (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata) ma anche quanto alla attendibilità della persona offesa (cfr., ivi), nello stringato motivo di ricorso la difesa si limita, invece, a lamentare l'omessa assoluzione senza articolare alcuna critica e senza confrontarsi minimamente con le considerazioni svolte dai giudici del gravame di merito; non è inutile allora ribadire che tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 3.2 Il secondo, il terzo ed il quarto motivo non prospettano alcun reale vizio della sentenza impugnata ma si risolvono, invero, nella sollecitazione di una diversa soluzione sui profili della entità della pena, delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale: su questi aspetti, perciò, il ricorso è assolutamente difforme dal modello delineato dal legislatore finendo per avanzare richieste "di merito" non consentite in questa sede (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809, Ngom, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contendo l'indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità, tra l'altro in violazione del "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606, cod. proc. pen.). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigliere e tens