CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 21961/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 1117/2021 in data 10/11/2021 del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria difensiva datata 03/05/2022; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10/11/2021, il Tribunale di Firenze rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la misura cautelare degli arresti domiciliari a lui applicata con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato in data 27/10/2021 in relazione al reato di tentata rapina aggravata. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per il seguente unico motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179, 64, 185, 191 e 359 cod. proc. pen., con riferimento alla proposta eccezione di nullità o comunque di inutilizzabilità della consulenza tecnica del pubblico ministero e delle dichiarazioni rese dall'indagato in essa contenute. Queste ultime sono state raccolte senza le garanzie di legge previste dall'art. 64 cod. proc. pen. e comunque senza l'assistenza del difensore. Dall'inutilizzabilità delle citate dichiarazioni, illegittimamente utilizzate, consegue l'inutilizzabilità dell'intero elaborato del consulente tecnico del pubblico ministero nominato ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen., quale atto derivato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Evidenzia il Collegio come il provvedimento impugnato abbia dato atto che, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare in atto, le dichiarazioni dell'indagato - di cui si è eccepita la nullità/inutilizzabilità - non sono state oggetto di alcuna valutazione, in quanto altri sono stati gli elementi che hanno portato all'identificazione del ricorrente quale autore della tentata rapina, e segnatamente le impronte digitali, le immagini estratte dal sistema dì videosorveglianza della tabaccheria, il confronto con i dattiloscopici dell'indagato e gli esiti della perquisizione domiciliare, essendosi altresì riconosciuto che l'unico elemento contrastante (la descrizione del rapinatore fornita dalla persona offesa) è spiegabile con un errore di percezione dovuto alla concitazione del momento: elementi, tutti, che non sono stati oggetto di alcuna censura. 3. La censura proposta, pertanto, appare del tutto distonica rispetto al provvedimento cautelare genetico e del tutto inidonea a superare la c.d. "prova di resistenza" con riferimento ai contenuti dell'ordinanza impugnata. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A