CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 06801/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11641/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 132, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura allegata al controricorso -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende per procura allegata al controricorso -controricorrenti- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 131/2021 depositata il05/11/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 131 / 20 21 depositata il 5 - 11 - 2021 , la Corte d’appello di Bari ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], con cui la suindicata ricorrentechiedeva determinarsi, anche tramite C.T.U. l’indennizzo per il pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, subito a seguito dell’acquisizione sanante dei suoli di sua proprietà, siti nel Comune di Ruvo di Puglia censiti nel catasto terreni al foglio 26 p.lle 1198- 1199-1200-1201 ed estesi complessivamente mq.4437; 2. Avverso la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. propone ricorso affidato adue motiv i , resist ito con distinti controricors i dal [OSCURATO:PERSONA], e dalle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 3. Nelle more del giudizio è intervenuto atto di rinuncia al ricorso, depositato tramite PCT il 16-1-2023, della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., notificato alle controparti nella stessa data; [OSCURATO:PERSONA] 1. La rituale rinuncia al ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. si è perfezionata con la notifica a mezzo pec, avvenuta nella medesima data, alle parti controricorrenti. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva eventualmente solo ai fini delle spese (Cass. n.17187/2014). Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.). Le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate nei confronti di tutte le parti, stante la controvertibilità dell e questioni oggetto del contendere. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso; compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma,