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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15770/2025

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unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 3061/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] del fabbricato denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, rappresentato dall’amministratore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 18 novembre 2021 n. 3387; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2015 la società [OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al Tribunale di Pavia il condominio del fabbricato sito a Pavia, via Longobardi n. 13, denominato “[OSCURATO:PERSONA]” (d’ora innanzi, “il [OSCURATO:PERSONA]”), esponendo che: Oggetto: assicurazione danni - fabbricati condominiali - assicurazione della r.c. del condominio - interpretazione della polizza - nullità della sentenza per oscurità della motivazione.

N.R.G.: 3061/22 Camera di consiglio del 16 aprile 2025 -) tra le porzioni comuni del fabbricato condominiale vi è un lastrico, il quale funge da copertura del sottostante immobile di proprietà dell’attrice; -) a partire dal 2010 nel suddetto immobile si erano verificate ripetute infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico soprastante; -) le infiltrazioni indussero il conduttore dell’immobile di proprietà della società attrice a recedere dal contratto; -) un accertamento tecnico preventivo richiesto dalla [OSCURATO:SOCIETA] aveva accertato l’esistenza delle infiltrazioni e la loro derivazione da un difetto di impermeabilizzazione del piano di calpestio di proprietà condominiale.

Concluse, pertanto , chiedendo la condanna del condominio al risarcimento del danno ed all’eliminazione della sua causa.

2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì e, oltre a contestare la propria responsabilità, allegò di avere stipulato con la società [OSCURATO:SOCIETA]. una polizza di assicurazione a copertura “tanto dei danni riportati dal fabbricato, quanto di quelli cagionati a terzi, inclusi gli altri Condomini”.

Di conseguenza chiamò in causa la suddetta società, alla quale chiese: a) il rimborso delle spese di impermeabilizzazione già sostenute; b) di essere manlevata dalle pretese della [OSCURATO:SOCIETA].

3. La [OSCURATO:SOCIETA] si costituì , negando di essere tenuta al pagamento dell’indennizzo.

La società assicuratrice eccepì che: a) il contratto stipulato dal [OSCURATO:PERSONA] copriva i “danni al fabbricato” causati da rotturadi tubazioni o impianti, mentre nel caso di specie il danno era stato causato da un difetto di impermeabilizzazione; b) il [OSCURATO:PERSONA] non aveva rispettato il termine di tre giorni contrattualmente previsto per la denuncia di sinistro; c) l’assicuratore non poteva garantire il condominio “per i danni che questi ha provocato a terzi per l’omessa custodia e/o l’omessa manutenzione del fabbricato.

Né può intervenire per ripristinare l’immobile condominiale quando questo patisce pregiudizi per non essere stato N.R.G.: 3061/22 Camera di consiglio del 16 aprile 2025 correttamente preservato nel tempo” (così la comparsa di costituzione della [OSCURATO:SOCIETA], p. 8-9).

4. Con sentenza 17.10.2019 n. 1567 il Tribunale di Pavia accolse la domanda principale e rigettò la domanda formulata dal condominio nei confronti dell’assicuratore.

Il Tribunale (senza distinguere tra garanzia per i danni e garanzia della responsabilità civile) osservò che il danno era derivato da infiltrazioni dovute ad un difetto di impermeabilizzazione, non da rottura accidentale di tubazioni o di impianti del fabbricato; che tale rischio non era oggetto di copertura assicurativa; che infondata era l’interpretazione del contratto invocata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale pretendeva di includere nel significato del lemma “impianti” anche l’impermeabilizzazione del lastrico.

Infatti , il contratto definiva “impianti” gli “impianti idrici, termici, elettrici ed elettronici, di condizionamento, ascensori, montacarichi, antenne”.

La sentenza fu appellata su questo punto dal [OSCURATO:PERSONA].

5. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 3387 la Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].

La Corte d’appello ha ritenuto che: -) corretta fu l’interpretazione che il Tribunale diede della clausola contrattuale 3.1, la quale limitava l’indennizzabilità dei danni al fabbricato ai soli guasti causati da rottura di tubazioni o di impianti; -) non era operante la clausola 5.1, la quale copriva i danni al fabbricato causati da “eventi eccezionali”, in quanto il danno era stato causato da un difetto di impermeabilizzazione e le abbondanti piogge pur registrate su Pavia nel lugliodel 2014 non furono esse la causa del guasto; -) infine, non era invocabile dal [OSCURATO:PERSONA] la copertura per il rischio di responsabilità civile per danni causati ai condòmini; su tale punto la sentenza così motiva: “la norma [contrattuale sulla copertura della r.c. del condominio] va letta ed interpretata anche alla luce di quanto dispone il successivo art. 11 che prevede espressamente sia che i condomini sono considerati terzi, sia che “sono esclusi dall'assicurazione di responsabilità N.R.G.: 3061/22 Camera di consiglio del 16 aprile 2025 civile i danni che sono indennizzabili in base alle garanzie relative ai danni al fabbricato”.

Non è quindi norma di carattere generale e non può essere estesa alla fattispecie in esame”.

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dal [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi, notificato anche alla [OSCURATO:SOCIETA].

La [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.

Ambo le parti hanno depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo è denunciata la nullità della sentenza d’appello, perché sorretta da una motivazione soltanto apparente.

La parte ricorrente sostiene che la motivazione con la quale la Corte d’appello ha rigettato la domanda di copertura del rischio di responsabilità civile non è intelligibile.

1.1. Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] di via Longobardi è stato convenuto in giudizio da un condòmino (la [OSCURATO:SOCIETA]) , che chiese di essere risarcito dei danni a lui provocati da una porzione del fabbricato di proprietà comune.

Il condominio ha allegato di avere stipulato una polizza a copertura (anche) del rischio di responsabilità civilee chiesto la condanna dell’assicuratore alla manleva.

Dunque,alla Corte d’appello si chiedeva di stabilire se il contratto coprisse o non coprisse la responsabilità civile del condominio verso i condòmini, derivante da un difetto di impermeabilizzazione d’un lastrico condominiale.

1.2. A tal fine la Corte d’appello ha (correttamente) preso in esame due clausole del contratto, la clausola n. 10 e la clausola n. 11.

N.R.G.: 3061/22 Camera di consiglio del 16 aprile 2025 La clausola n. 10 descriveva il rischio assicurato e stabiliva che l’assicuratore si obbligava a tenere indenne il condominio, nei limiti del massimale, “delle somme che egli, nella sua qualità di proprietario del fabbricato assicurato e conduttore delle parti comuni, sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile (…) a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi (…)”.

La clausola n. 11 chiariva la prima stabilendo che: a) ai fini della copertura di responsabilità civile “i condòmini sono considerati terzi”(enfasi aggiunta); b) la copertura per la responsabilità civile non copriva i danni “che siano indennizzabili in base allegaranzie relative ai danni al fabbricato”.

1.3. Si tratta - lo si rileva incidenter tantum , anche al fine di prevenire ulteriore contenzioso tra le parti - di previsioni usuali nell’assicurazione di fabbricati.

La previsione sub (a) ha la funzione di estendere la copertura della responsabilità del condominio ai danni arrecati alle proprietà individuali dei singoli condòmini.

Questi ultimi, infatti, oltre che titolari delle rispettive proprietà esclusive, sono anche comproprietari del fabbricato e come tali corresponsabili dei danni da questo causati.

Nel caso di danni causati dalle parti comuni alle proprietà private, pertanto, essi assumerebbero contemporaneamente la veste di corresponsabili e danneggiati: e poiché il danno causato a se stessi non è un danno in senso giuridico, è solo grazie alla suddetta clausola che il [OSCURATO:PERSONA] può beneficiare della copertura contro uno dei rischi più frequenti, ovvero quello di dover risarcire il danno arrecato alle proprietà individuali.

La previsione sub (b) ha la funzione di evitare duplicazioni di partite indennitarie.

È prassi commerciale, infatti , che l’assicurazione dei fabbricati copra i danni da incendio edeventi atmosferici quale che sia la porzione di fabbricato colpita: di proprietà individuale o condominiale.

La clausola sub (b), pertanto, evita che per il medesimo rischio (avverato) la copertura possa essere invocata dapprima dal singolo proprietario a titolo di N.R.G.: 3061/22 Camera di consiglio del 16 aprile 2025 assicurazione danni e , poi , dal condominio a titolo di assicurazione della responsabilità civile.

1.4. Orbene, a fronte di questi (consueti) patti, la Corte d’appello ha rigettato la domanda di garanzia formulata dal [OSCURATO:PERSONA] così motivando: “la norma [contrattuale sulla copertura della r.c. del condominio]va letta ed interpretata anche alla luce di quanto dispone il successivo art. 11 che prevede espressamente sia che i condomini sono considerati terzi, sia che ‘sono esclusi dall'assicurazione di responsabilità civile i danni che sono indennizzabili in base alle garanzie relative ai danni al fabbricato’.

Non è quindi norma di carattere generale e non può essere estesa alla fattispecie in esame”.

1.5. Questa Corte, nonostante le molte letture, si arrende all’impossibilità di trovare un senso compiuto nella suddetta motivazione.

Infatti: -) che la clausola 10 del contratto vada letta alla luce della successiva clausola 11 è ovvio, ma ciò non spiega perché le due clausole impedirebbero al [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare della copertura prevista per la responsabilità civile; -) la clausola 11, considerando “terzi” i singoli condòmini, è una clausola che amplia il rischio coperto, anziché ridurlo (e la [OSCURATO:SOCIETA] era, a quanto consta, un condòmino): dunque non si comprende perché mai una clausola ampliativa del rischio assicurato dovrebbe condurre ad un rigetto della domanda; -) l’affermazione per cui la clausola n. 10 “non è (…) norma di carattere generale e non può essere estesa alla fattispecie in esame”, infine, risulta a questa Corte incomprensibile.

La “fattispecie in esame” è quella d’un condominio che ha arrecato danno ad un condòmino; il contratto copriva la responsabilità del condominio per i danni ai condòmini; imperscrutabile resta il motivo per il quale l’art. 10 non debba “ coprire la fattispecie in esame”.

N.R.G.: 3061/22 Camera di consiglio del 16 aprile 2025

1.6. Beninteso, non spetta a questa Corte stabilire se il rischio in questione fosse coperto dalla polizza e come debba interpretarsi il contratto: sarà invece compito del Giudice di rinvio tornare ad esaminare l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA], sanando il vizio motivazionale ravvisato nei §§ precedenti.

2. Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1366 e 1370 c.c..

Nell’illustrazione del motivo si deduce che erroneamente la Corte d’appello ha interpretato il contratto nel senso di escludere la copertura per la r.c. del condominiocon riferimento ai danni causati ai singoli condòmini.

2.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.q. m. (-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 3061/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] del fabbricato denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, rappresentato dall’amministratore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 18 novembre 2021 n. 3387; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2015 la società [OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al Tribunale di Pavia il condominio del fabbricato sito a Pavia, via Longobardi n. 13, denominato “[OSCURATO:PERSONA]” (d’ora innanzi, “il [OSCURATO:PERSONA]”), esponendo che: Oggetto: assicurazione danni - fabbricati condominiali - assicurazione della r.c. del condominio - interpretazione della polizza - nullità della sentenza per oscurità della motivazione. N.R.G.: 3061/22 Camera di consiglio del 16 aprile 2025 -) tra le porzioni comuni del fabbricato condominiale vi è un lastrico, il quale funge da copertura del sottostante immobile di proprietà dell’attrice; -) a partire dal 2010 nel suddetto immobile si erano verificate ripetute infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico soprastante; -) le infiltrazioni indussero il conduttore dell’immobile di proprietà della società attrice a recedere dal contratto; -) un accertamento tecnico preventivo richiesto dalla [OSCURATO:SOCIETA] aveva accertato l’esistenza delle infiltrazioni e la loro derivazione da un difetto di impermeabilizzazione del piano di calpestio di proprietà condominiale. Concluse, pertanto , chiedendo la condanna del condominio al risarcimento del danno ed all’eliminazione della sua causa. 2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì e, oltre a contestare la propria responsabilità, allegò di avere stipulato con la società [OSCURATO:SOCIETA]. una polizza di assicurazione a copertura “tanto dei danni riportati dal fabbricato, quanto di quelli cagionati a terzi, inclusi gli altri Condomini”. Di conseguenza chiamò in causa la suddetta società, alla quale chiese: a) il rimborso delle spese di impermeabilizzazione già sostenute; b) di essere manlevata dalle pretese della [OSCURATO:SOCIETA]. 3. La [OSCURATO:SOCIETA] si costituì , negando di essere tenuta al pagamento dell’indennizzo. La società assicuratrice eccepì che: a) il contratto stipulato dal [OSCURATO:PERSONA] copriva i “danni al fabbricato” causati da rotturadi tubazioni o impianti, mentre nel caso di specie il danno era stato causato da un difetto di impermeabilizzazione; b) il [OSCURATO:PERSONA] non aveva rispettato il termine di tre giorni contrattualmente previsto per la denuncia di sinistro; c) l’assicuratore non poteva garantire il condominio “per i danni che questi ha provocato a terzi per l’omessa custodia e/o l’omessa manutenzione del fabbricato. Né può intervenire per ripristinare l’immobile condominiale quando questo patisce pregiudizi per non essere stato N.R.G.: 3061/22 Camera di consiglio del 16 aprile 2025 correttamente preservato nel tempo” (così la comparsa di costituzione della [OSCURATO:SOCIETA], p. 8-9). 4. Con sentenza 17.10.2019 n. 1567 il Tribunale di Pavia accolse la domanda principale e rigettò la domanda formulata dal condominio nei confronti dell’assicuratore. Il Tribunale (senza distinguere tra garanzia per i danni e garanzia della responsabilità civile) osservò che il danno era derivato da infiltrazioni dovute ad un difetto di impermeabilizzazione, non da rottura accidentale di tubazioni o di impianti del fabbricato; che tale rischio non era oggetto di copertura assicurativa; che infondata era l’interpretazione del contratto invocata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale pretendeva di includere nel significato del lemma “impianti” anche l’impermeabilizzazione del lastrico. Infatti , il contratto definiva “impianti” gli “impianti idrici, termici, elettrici ed elettronici, di condizionamento, ascensori, montacarichi, antenne”. La sentenza fu appellata su questo punto dal [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 3387 la Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte d’appello ha ritenuto che: -) corretta fu l’interpretazione che il Tribunale diede della clausola contrattuale 3.1, la quale limitava l’indennizzabilità dei danni al fabbricato ai soli guasti causati da rottura di tubazioni o di impianti; -) non era operante la clausola 5.1, la quale copriva i danni al fabbricato causati da “eventi eccezionali”, in quanto il danno era stato causato da un difetto di impermeabilizzazione e le abbondanti piogge pur registrate su Pavia nel lugliodel 2014 non furono esse la causa del guasto; -) infine, non era invocabile dal [OSCURATO:PERSONA] la copertura per il rischio di responsabilità civile per danni causati ai condòmini; su tale punto la sentenza così motiva: “la norma [contrattuale sulla copertura della r.c. del condominio] va letta ed interpretata anche alla luce di quanto dispone il successivo art. 11 che prevede espressamente sia che i condomini sono considerati terzi, sia che “sono esclusi dall'assicurazione di responsabilità N.R.G.: 3061/22 Camera di consiglio del 16 aprile 2025 civile i danni che sono indennizzabili in base alle garanzie relative ai danni al fabbricato”. Non è quindi norma di carattere generale e non può essere estesa alla fattispecie in esame”. 6. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dal [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi, notificato anche alla [OSCURATO:SOCIETA]. La [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. Ambo le parti hanno depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso. Col primo motivo è denunciata la nullità della sentenza d’appello, perché sorretta da una motivazione soltanto apparente. La parte ricorrente sostiene che la motivazione con la quale la Corte d’appello ha rigettato la domanda di copertura del rischio di responsabilità civile non è intelligibile. 1.1. Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] di via Longobardi è stato convenuto in giudizio da un condòmino (la [OSCURATO:SOCIETA]) , che chiese di essere risarcito dei danni a lui provocati da una porzione del fabbricato di proprietà comune. Il condominio ha allegato di avere stipulato una polizza a copertura (anche) del rischio di responsabilità civilee chiesto la condanna dell’assicuratore alla manleva. Dunque,alla Corte d’appello si chiedeva di stabilire se il contratto coprisse o non coprisse la responsabilità civile del condominio verso i condòmini, derivante da un difetto di impermeabilizzazione d’un lastrico condominiale. 1.2. A tal fine la Corte d’appello ha (correttamente) preso in esame due clausole del contratto, la clausola n. 10 e la clausola n. 11. N.R.G.: 3061/22 Camera di consiglio del 16 aprile 2025 La clausola n. 10 descriveva il rischio assicurato e stabiliva che l’assicuratore si obbligava a tenere indenne il condominio, nei limiti del massimale, “delle somme che egli, nella sua qualità di proprietario del fabbricato assicurato e conduttore delle parti comuni, sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile (…) a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi (…)”. La clausola n. 11 chiariva la prima stabilendo che: a) ai fini della copertura di responsabilità civile “i condòmini sono considerati terzi”(enfasi aggiunta); b) la copertura per la responsabilità civile non copriva i danni “che siano indennizzabili in base allegaranzie relative ai danni al fabbricato”. 1.3. Si tratta - lo si rileva incidenter tantum , anche al fine di prevenire ulteriore contenzioso tra le parti - di previsioni usuali nell’assicurazione di fabbricati. La previsione sub (a) ha la funzione di estendere la copertura della responsabilità del condominio ai danni arrecati alle proprietà individuali dei singoli condòmini. Questi ultimi, infatti, oltre che titolari delle rispettive proprietà esclusive, sono anche comproprietari del fabbricato e come tali corresponsabili dei danni da questo causati. Nel caso di danni causati dalle parti comuni alle proprietà private, pertanto, essi assumerebbero contemporaneamente la veste di corresponsabili e danneggiati: e poiché il danno causato a se stessi non è un danno in senso giuridico, è solo grazie alla suddetta clausola che il [OSCURATO:PERSONA] può beneficiare della copertura contro uno dei rischi più frequenti, ovvero quello di dover risarcire il danno arrecato alle proprietà individuali. La previsione sub (b) ha la funzione di evitare duplicazioni di partite indennitarie. È prassi commerciale, infatti , che l’assicurazione dei fabbricati copra i danni da incendio edeventi atmosferici quale che sia la porzione di fabbricato colpita: di proprietà individuale o condominiale. La clausola sub (b), pertanto, evita che per il medesimo rischio (avverato) la copertura possa essere invocata dapprima dal singolo proprietario a titolo di N.R.G.: 3061/22 Camera di consiglio del 16 aprile 2025 assicurazione danni e , poi , dal condominio a titolo di assicurazione della responsabilità civile. 1.4. Orbene, a fronte di questi (consueti) patti, la Corte d’appello ha rigettato la domanda di garanzia formulata dal [OSCURATO:PERSONA] così motivando: “la norma [contrattuale sulla copertura della r.c. del condominio]va letta ed interpretata anche alla luce di quanto dispone il successivo art. 11 che prevede espressamente sia che i condomini sono considerati terzi, sia che ‘sono esclusi dall'assicurazione di responsabilità civile i danni che sono indennizzabili in base alle garanzie relative ai danni al fabbricato’. Non è quindi norma di carattere generale e non può essere estesa alla fattispecie in esame”. 1.5. Questa Corte, nonostante le molte letture, si arrende all’impossibilità di trovare un senso compiuto nella suddetta motivazione. Infatti: -) che la clausola 10 del contratto vada letta alla luce della successiva clausola 11 è ovvio, ma ciò non spiega perché le due clausole impedirebbero al [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare della copertura prevista per la responsabilità civile; -) la clausola 11, considerando “terzi” i singoli condòmini, è una clausola che amplia il rischio coperto, anziché ridurlo (e la [OSCURATO:SOCIETA] era, a quanto consta, un condòmino): dunque non si comprende perché mai una clausola ampliativa del rischio assicurato dovrebbe condurre ad un rigetto della domanda; -) l’affermazione per cui la clausola n. 10 “non è (…) norma di carattere generale e non può essere estesa alla fattispecie in esame”, infine, risulta a questa Corte incomprensibile. La “fattispecie in esame” è quella d’un condominio che ha arrecato danno ad un condòmino; il contratto copriva la responsabilità del condominio per i danni ai condòmini; imperscrutabile resta il motivo per il quale l’art. 10 non debba “ coprire la fattispecie in esame”. N.R.G.: 3061/22 Camera di consiglio del 16 aprile 2025 1.6. Beninteso, non spetta a questa Corte stabilire se il rischio in questione fosse coperto dalla polizza e come debba interpretarsi il contratto: sarà invece compito del Giudice di rinvio tornare ad esaminare l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA], sanando il vizio motivazionale ravvisato nei §§ precedenti. 2. Il secondo motivo di ricorso. Col secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1366 e 1370 c.c.. Nell’illustrazione del motivo si deduce che erroneamente la Corte d’appello ha interpretato il contratto nel senso di escludere la copertura per la r.c. del condominiocon riferimento ai danni causati ai singoli condòmini. 2.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.q. m. (-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizio
Sentenza Cassazione n. 15770/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris