CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08242/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] PURI' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati ali atti e il provvedimento impugnato; rftenuto che il ricorso è inammissibile perché motivo diretto a contrastare il giudizio di responsabilità riferito alla posizione dei Puri e :!--erente Ila mancata appiicazione dell'art. 114 co in relazione al contributo concorsuale :ttn da e,uest'ultimo replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali e corrett! argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una coerente disamina delle emergenze probatorie e di un compiuto scrutinio delle deduzioni difensive (si vedano sul tema si veda dall'ultimo capoverso di pagina 4 e il terz'ultimo di pagina 6 sui secondo il motivo diretto a contestare la qualificazione datata ai fatti, escludendo quella sollecitata ca a difesa (ricondotta all'alveo del comma 5 dell'ad 73 TUS), è manifestamente infondato nerchè !a Corte del merito ha coerentemente escluso la minima offensività delle condotte a eied aiia luce di un giudizio complessivo coerentemente dominato nella specie dalla ( anche —vei-se) qualità e euantità della sostanza coltivata e commercializzata dai due imputati, aspetto caso cestinare a colorare la regiudicanda in termini di nequivoca incompatibilità dei fatti 2;l'ipoLesi di reato rivendicata dalla difesa; l'uitimo motivo, legato alla misura degli aumenti per la continuazione irrogati ai due co , peraltro in termini differenti così da motivare anche la lamentata disparità di trattamento rivendicata nell'interesse dell'Enna no confronta in alcun modo con le erc;crnentazioni spese in sentenza dirette a superare entrambi i detti rilievi critici ( primo capoverso di pagina 7) sì che deve ritenersi aspecifico ,Hevato che all'inammisslbilità dei ricorsi conseguono le pronunce di Cui all'art. 616 cod. oen. nc:sr r,irsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali cele somma ci Euro tremila in favore della Cassa cielie ammende. Così deciso il 18 nove